Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5710 del 13/12/2013
Penale Sent. Sez. 3 Num. 5710 Anno 2014
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: GRAZIOSI CHIARA
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RANDAZZO MARIA N. IL 11/05/1935
avverso l’ordinanza n. 121/2013 TRIB. LIBERTA’ di MESSINA, del
18/07/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CHIARA GRAZIOSI;
19t/sentite le conclusioni del PG Dott.-`<_,R2,_e_, •
Sgreltc) cka, Uditi difensor Avv.; N
1- Data Udienza: 13/12/2013 34738/2013 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 18 luglio 2013 il Tribunale di Messina ha respinto la richiesta di riesame
di provvedimento, emesso in data 20 giugno 2013 dal gip del Tribunale di Barcellona Pozzo di
Gotto, di sequestro preventivo di opere abusive (una tettoia, un pergolato di ferro e un vano in
muratura), richiesta proposta da Randazzo Maria, indagata per i reati di cui agli articoli 110
c.p.c. e 44, lettera c), d.p.r. 380/2001, 110 c.p. e 181, comma 1 bis, d.lgs. 42/2004 e 110 2. Ha presentato ricorso il difensore adducendo quattro motivi. Il primo denuncia violazione
dell'articolo 369 c.p.p.: l'informazione di garanzia sarebbe stata notificata alla indagata il 4
luglio 2013, cioè dopo il sequestro effettuato dalla polizia giudiziaria e il successivo sequestro
disposto dal gip. È stata dunque violata detta norma, in particolare non essendo stata
l'interessata informata della possibilità di nominare un difensore di fiducia. Il secondo motivo
denuncia violazione dell'articolo 321 c.p.p. e motivazione incoerente laddove l'ordinanza ritiene
non chiaro il fatto che i lavori siano ancora in corso. Il terzo motivo denuncia violazione degli
articoli 44, lettera c), 93, 94 e 95 d.p.r. 380/2001, anche in relazione alla normativa regionale,
nonché motivazione apparente e comunque mancante, non avendo il Tribunale considerata la
natura pertinenziale delle opere. Il quarto motivo denuncia violazione dell'articolo 181 d.lgs.
42/2004, riguardo al quale non sarebbe stata valutata l'effettiva offensività delle opere.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è fondato.
Il primo motivo denuncia violazione dell'articolo 369 c.p.p. nei termini sopra illustrati. La
stessa doglianza era stata proposta al Tribunale del riesame il quale aveva ritenuto di
respingere "l'eccezione di nullità del decreto di sequestro per la mancata contestuale
trasmissione dell'avviso di cui all'art. 369 c.p.p. e per il mancato avviso della facoltà di farsi
assistere da un difensore" perché risulta "dal verbale di sequestro che la ricorrente non fosse
presente al momento del sopralluogo eseguito dai militari e dal personale dell'U.T.C. del
Comune di Leni, sicché nessun avviso in quell'occasione avrebbe potuto essere effettuato.
Risulta, invece, che la ricorrente sia stata ritualmente avvisata delle facoltà di legge con
provvedimento notificato in data anteriore al sequestro preventivo". Effettivamente, dal
verbale del sopralluogo eseguito dalla polizia giudiziaria non emerge la presenza in loco
dell'attuale ricorrente. Peraltro, l'informazione di garanzia di cui all'articolo 369 c.p.p.,
includente l'informazione sulla facoltà di nominare un difensore di fiducia, avrebbe dovuto come d'altronde riconosce nel passo citato il Tribunale del riesame - essere notificata
all'interessata prima della emissione del sequestro preventivo. L'omissione dell'informazione di
garanzia prima dell'adozione del decreto di sequestro preventivo, infatti (come la mancata
indicazione degli elementi di essa nello stesso decreto in caso di contestualità), comporta la c.p., 93, 94 e 95 d.p.r. 380/2001. nullità del provvedimento per violazione dell'art. 178, comma primo, lett. c), c.p.p. in quanto
determinanti la violazione del diritto di difesa per la mancata possibilità di partecipazione del
difensore alle operazioni di esecuzione del sequestro (cfr., da ultimo, Cass. sez. V, 7 maggio
2013 n. 28336 e Cass. sez. V, ord. 3 novembre 2011-17 febbraio 2012 n. 6519). Il Tribunale,
tuttavia, si limita ad affermare l'esistenza di un'informazione di garanzia notificata all'attuale
ricorrente prima del sequestro preventivo, senza indicare neppure la data di tale notifica. Dagli
atti a questa Suprema Corte pervenuti, comunque, non emerge alcuna informazione di riproposta sotto forma di censura per violazione di legge della ordinanza impugnata risulta
fondata. Con assorbimento degli altri motivi, dunque, deve annullarsi senza rinvio l'ordinanza
impugnata, e altresì deve annullarsi il decreto che ha disposto il sequestro preventivo, con
conseguente restituzione dei beni all'avente diritto.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio all'ordinanza impugnata nonché il decreto del gip del Tribunale di
Barcellona Pozzo di Gotto in data 20 giugno 2013, e ordina la restituzione dei beni in favore
dell'avente diritto. Così deciso in Roma il 13 dicembre 2013 Il Consigliere Estensore Il Pr idente garanzia notificata in data anteriore al sequestro, per cui l'eccezione di nullità in questa sede