Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 571 del 30/09/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 571 Anno 2014
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: VESSICHELLI MARIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
DIANA GIOACCHINO N. IL 18/09/1965
avverso la sentenza n. 3711/2011 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 17/10/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 30/09/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. MARIA VESSICHELLI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. 2. et 3r,,
che ha concluso per )

Udito, per la parte civile, l’Avv 7
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 30/09/2013

K.

J•

Fatto e diritto
Propone ricorso per cassazione Diana Gioacchino, avverso la sentenza della Corte d’appello di Palermo in
data 17 ottobre 2012, con la quale è stata confermata quella di primo grado, emessa all’esito di giudizio
abbreviato, con pronuncia di condanna in ordine al reato di minacce gravi, in danno di Villareale Calogero e
Garzia Silvana.
Il fatto risulta commesso 1’8 novembre 2009.
Deduce
l’erronea applicazione della legge e il vizio di motivazione.
La gravità delle minacce, con la prospettazione di eventi gravissimi per le persone offese, non
risultava da alcuno degli atti valorizzati nel giudizio abbreviato, diversi dalla querela, sicché avrebbe
dovuto trovare accoglimento la tesi della difesa secondo cui le dichiarazioni della persona offesa
non erano riscontrate.
Il riscontro era, del resto, obiettivamente venuto meno in riferimento alla contestazione
dell’utilizzo di un’arma, ai fini della realizzazione della condotta de qua, fatto per il quale era stata
pronunciata assoluzione.
Era stato anche segnalato dalla difesa, che le minacce non erano state percepite con particolare
intensità dai destinatari, tanto che le stesse avevano successivamente rimesso la querela: la lite, in
altri termini, doveva essere intesa come un ordinario contrasto nell’ambito delle relazioni di
vicinato;
2)

il vizio di motivazione sul diniego delle circostanze attenuanti generiche.

Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
I motivi di ricorso costituiscono la mera reiterazione di analoghi motivi di gravame già sottoposti al giudice
dell’appello e da questi affrontati con adeguata motivazione.
Nella sentenza impugnata si ripercorre e si convalida l’iter della motivazione fornita dal primo giudice il
quale aveva sottolineato come le minacce di morte fossero state profferite dall’imputato, secondo quanto
rappresentato dalle persone offese nella denuncia-querela sporta all’8 novembre 2009; inoltre, identica
condotta era stata percepita direttamente dalla polizia giudiziaria intervenuta e da altri testimoni.
Una simile ricostruzione del materiale probatorio si sottrae a qualunque censura sulla adeguatezza della
motivazione, non essendo neppure argomentata in modo compiuto dal ricorrente la ragione per la quale le
dichiarazioni accusatorie, convergenti, di due persone offese, corroborate quantomeno dall’ analogo
contenuto di quanto percepito dagli agenti operanti proprio a proposito del male ingiusto prospettato (
morte) dal ricorrente, dovrebbero ritenersi incapaci di sostenere l’impianto accusatorio, secondo la regola
di giudizio posta dall’art. 192 cpp.
Anche la affermazione del difensore, secondo cui gli ulteriori tre testi della accusa non avrebbero riferito di
minacce di morte, costituisce doglianza sul merito della prova e, come tale, non apprezzabile direttamente
da questa Corte di cassazione.
Infine, è presente nella sentenza ed è argomentata la affermazione della gravità delle minacce che avevano
fatto riferimento proprio alla volontà, dell’imputato, di dare la morte alle persone offese.
Si tratta di una prospettazione sicuramente idonea, anche in base alle ripetute analisi della giurisprudenza
di legittimità, a turbare seriamente la psiche delle persone offese, e il giudizio in questione, basato sulla
articolazione delle frasi e la loro reiterazione col medesimo contenuto, è di puro fatto e non è
ulteriormente sindacabile in questa sede.
1

1)

Inammissibile infine è il secondo motivo, reiterato con argomenti generici, pur dopo che i giudici del merito
avevano evidenziato la assenza di elementi favorevoli capaci di giustificare il riconoscimento delle
attenuanti generiche.
E’ appena il caso di ricordare lo stato della costante giurisprudenza in materia, secondo la quale le
circostanze attenuanti generiche hanno lo scopo di estendere le possibilità di adeguamento della pena in
senso favorevole all’imputato in considerazione di situazioni e circostanze che effettivamente incidano
sull’apprezzamento dell’entità del reato e della capacità a delinquere dello stesso, sicché il riconoscimento
di esse richiede la dimostrazione di elementi di segno positivo ( vedi,da ultimo, ez. 3, Sentenza n. 19639 del

PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
C

eciso i130 settembre 2013

Il rdsidente

2

27/01/2012 Ud. (dep. 24/05/2012) Rv. 252900).

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