Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 571 del 29/11/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 571 Anno 2018
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: SOCCI ANGELO MATTEO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PIZZOLLA TOMMASO nato il 18/10/1951 a TARANTO
aL

cck

avverso la sentenza del 08/03/2017 della CORTE APPELLOrgEZ.DIST. di
TARANTO
.

dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;

Data Udienza: 29/11/2017

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La Corte di appello à.–1–a-7—.}-1to, con la decisione in epigrafe ,D
indicata,

ha confermato la decisione di primo grado che aveva ‘

condannato Tommaso Pizzolla alla pena di 22.000,00 di multa,
relativamente al reato di cui agli art. 25, 291 bis, d.P.R. 43/1973,

2. Ricorre per Cassazione, Pizzola Tommaso, tramite difensore,
con distinti motivi di ricorso: violazione di legge e mancanza o apparenza
della motivazione relativamente al calcolo della pena; omessa concessine
delle circostanze attenuanti generiche e della sospensione condizionale
della pena.
3. Il ricorso è inammissibile per la sua genericità, reitera i motivi
di appello senza critiche specifiche di legittimità alla decisione impugnata.
La sentenza impugnata rileva come il calcolo della pena è
corretto in relazione al peso del tabacco rinvenuto e sequestrato (5 C per
ogni grammo). Sulle circostanze attenuanti generiche, e sulla
sospensione condizionale della pena, riscontra i significativi precedenti
penali, del ricorrente, ostativi alla concessione: «Il giudice non ha
l’obbligo di motivare il diniego della sospensione condizionale della pena
quando essa non sia concedibile per difetto dei presupposti di legge, ai
sensi dell’art. 164, comma secondo, cod. pen. (Nella fattispecie la S.C. ha
ritenuto immune da censure la sentenza che si era limitata a richiamare
la circostanza di una precedente concessione del beneficio)» (Sez. 3, n.
6573 del 22/06/2016 – dep. 13/02/2017, Camorani, Rv. 26894701).
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in
favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle
spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.

accertato il 20 settembre 2010, per kg. 4,440 di TLE.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di C 3000,00 in favore
della Cassa delle ammende.

Così deciso il 29/11/2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA