Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 571 del 29/11/2017
Penale Ord. Sez. 7 Num. 571 Anno 2018
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: SOCCI ANGELO MATTEO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PIZZOLLA TOMMASO nato il 18/10/1951 a TARANTO
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cck
avverso la sentenza del 08/03/2017 della CORTE APPELLOrgEZ.DIST. di
TARANTO
.
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;
Data Udienza: 29/11/2017
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La Corte di appello à.–1–a-7—.}-1to, con la decisione in epigrafe ,D
indicata,
ha confermato la decisione di primo grado che aveva ‘
condannato Tommaso Pizzolla alla pena di 22.000,00 di multa,
relativamente al reato di cui agli art. 25, 291 bis, d.P.R. 43/1973,
2. Ricorre per Cassazione, Pizzola Tommaso, tramite difensore,
con distinti motivi di ricorso: violazione di legge e mancanza o apparenza
della motivazione relativamente al calcolo della pena; omessa concessine
delle circostanze attenuanti generiche e della sospensione condizionale
della pena.
3. Il ricorso è inammissibile per la sua genericità, reitera i motivi
di appello senza critiche specifiche di legittimità alla decisione impugnata.
La sentenza impugnata rileva come il calcolo della pena è
corretto in relazione al peso del tabacco rinvenuto e sequestrato (5 C per
ogni grammo). Sulle circostanze attenuanti generiche, e sulla
sospensione condizionale della pena, riscontra i significativi precedenti
penali, del ricorrente, ostativi alla concessione: «Il giudice non ha
l’obbligo di motivare il diniego della sospensione condizionale della pena
quando essa non sia concedibile per difetto dei presupposti di legge, ai
sensi dell’art. 164, comma secondo, cod. pen. (Nella fattispecie la S.C. ha
ritenuto immune da censure la sentenza che si era limitata a richiamare
la circostanza di una precedente concessione del beneficio)» (Sez. 3, n.
6573 del 22/06/2016 – dep. 13/02/2017, Camorani, Rv. 26894701).
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in
favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle
spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.
accertato il 20 settembre 2010, per kg. 4,440 di TLE.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di C 3000,00 in favore
della Cassa delle ammende.
Così deciso il 29/11/2017