Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5709 del 13/12/2013


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 5709 Anno 2014
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: GRAZIOSI CHIARA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PASSANITI EMILIO N. IL 06/08/1962
avverso l’ordinanza n. 1113/2013 TRIB. LIBERTA’ di MESSINA, del
01/07/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CHIARA GRAZIOSI;
lettsentite le conclusioni del PG Dott.
_
ci)

Udit i difensor Avv.;

Data Udienza: 13/12/2013

C

917

31815/2013

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 1 luglio 2013 il Tribunale di Messina ha rigettato la richiesta di riesame
del provvedimento del gip dello stesso Tribunale dell’Il giugno 2013 che aveva disposto
sequestro preventivo di immobile, richiesta proposta da Passaniti Emilio – indagato per il reato
di cui all’articolo 181, comma 1 bis, d.lgs. 42/2004 -, legale rappresentante di Sireter Srl,
società proprietaria dell’immobile e che aveva eseguito l’intervento edilizio.

contraddittoria e illogica in relazione all’articolo 181, comma 1 bis, d.lgs. 42/2004. Rilevava
che all’udienza del 1 luglio 2013 la difesa aveva prodotto perizia tecnica corredata da
documentazione, per disattendere la quale il Tribunale avrebbe fornito una motivazione di stile
e in effetti mancante, violando così il diritto di difesa a conoscere l’esatto percorso
motivazionale. Affermava altresì di riportarsi “nel merito” alla suddetta perizia di parte, e
comunque l’inesistenza del vincolo paesistico.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è infondato vtto.. ,,,,,p_s(Y.1424.224 /
Deve anzitutto osservarsi che l’articolo 325 c.p.p. limita l’oggetto del ricorso per cassazione
contro le ordinanze relative a cautele reali alla denuncia della violazione di legge e non, quindi,
del vizio motivazionale come conformato dall’articolo 606, primo comma, lettera e), c.p.p.
Quale violazione di legge (articolo 125 c.p.p.) rileva allora, unicamente, la mancanza assoluta
della motivazione o la motivazione apparente (S.U. 13 febbraio 2004 n. 5876; Cass. sez.III, 15
giugno 2004 . n. 26583; Cass. sez.V, 1 ottobre 2010 n. 35532), non rilevando invece in questa
sede illogicità o incompletezza dell’apparato motivazionale (Cass. sez.V, 28 febbraio 2007 n.
8434; Cass. sez.VI, 20 febbraio 2009 n. 7472). Entro questi limiti è possibile censurare in sede
di legittimità la conformazione del percorso motivazionale, e dunque nel senso che questo
effettivamente non sussista, e non nel senso che, pur sussistendo, incorra in contraddittorietà
o manifesta illogicità (da ultimo, proprio riguardo al sequestro preventivo, Cass. sez. VI, 10
gennaio 2013 n. 6589, per cui “È ammissibile il ricorso per cassazione contro ordinanze
emesse in materia di sequestro preventivo, pur consentito solo per violazione di legge, quando
la motivazione del provvedimento impugnato sia del tutto assente o meramente apparente,
perché sprovvista dei requisiti minimi per rendere comprensibile la vicenda contestata e riter”
logico seguito dal giudice nel provvedimento impugnato”).
Nel caso in esame, pur rubricando il motivo secondo la formula dell’articolo 606, primo
comma, lettera e), c.p.p., quel che il ricorrente lamenta è la mancanza della motivazione, che
impedirebbe quindi all’interessato di conoscere il perché della decisione giurisdizionale.
Secondo il ricorrente, invero, “il Tribunale si trincerava dietro alla formula di stile”.

2. Ha presentato ricorso il difensore adducendo violazione di legge e motivazione mancante,

In realtà, anche se la frase citata dal ricorrente come espressione, appunto, di una
motivazione apparente potrebbe di per sé apparire, prima facie, priva di pregnanza (“Invero la
perizia tecnica di parte depositata all’odierna udienza, unitamente all’allegata documentazione,
non risultano – allo stato sufficienti – (sic) a superare quanto ritenuto dalla stessa Autorità
normativamente deputata a siffatte verifiche”), a ben guardare la motivazione sussiste, poiché
viene fatto riferimento a quanto rappresentato dalla Soprintendenza ai Beni Culturali ed
Ambientali. Per comprendere il significato di una motivazione, peraltro, non devono

contestualizzazione di ogni passo nel tessuto illustrativo del percorso motivazionale. In ogni
caso, infatti, la comprensione del contenuto di una motivazione deve essere globale e
contestualizzata, l’artificioso isolamento dando luogo ad evidenti ambiguità o deformazioni. E
nell’ordinanza impugnata, invero, il passo richiamato e censurato dal ricorrente come “di stile”
è preceduto da una specifica illustrazione della mancanza di autorizzazione paesaggistica – mai
ottenuta dalla società rappresentata dall’indagato e proprietaria dell’immobile, eppur
necessaria insistendo il manufatto in corso di costruzione sulla fascia costiera a 300 m dalla
battigia sottoposta, come tale, a tutela paesaggistica – nonché dal richiamo di quel che aveva
evidenziato proprio la Soprintendenza ai Beni Culturali ed Ambientali di Messina in ordine alla
preclusione di sanatoria dell’intervento edilizio realizzato dalla Sireter Srl. Risulta pertanto
manifestamente infondata la doglianza sulla carenza di motivazione. E inammissibile,
d’altronde, è la seconda parte del motivo, che attiene al merito, come lo stesso ricorrente
riconosce laddove lo introduce con l’espressione “nel merito”: è preclusa al giudice di
legittimità la valutazione sulle caratteristiche del terreno rispetto agli strumenti urbanistici ad
esso afferenti che il ricorrente in sostanza richiede – anche alla luce della sua perizia di parte con questa ulteriore doglianza.
Sulla base delle considerazioni fin qui svolte il ricorso deve essere dichiarato inammissibile,
con conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell’art.616 c.p.p., al pagamento delle spese
del presente grado di giudizio. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale
emessa in data 13 giugno 2000, n.186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il
ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di
Euro 1000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di €1000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

‘0-

estrapolarsi in modo artificioso i passi dal complesso in cui si inseriscono, occorrendo la

Così deciso in Roma il 13 dicembre 2013

Il Presidente

Il Consigl re Estensore

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