Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5707 del 19/12/2014


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 5707 Anno 2015
Presidente: CORTESE ARTURO
Relatore: CAIAZZO LUIGI PIETRO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
FAVALORO GIOACCHINO N. IL 09/02/1980
avverso l’ordinanza n. 901/2014 TRIB. LIBERTA’ di PALERMO, del
04/07/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUIGI PIETRO
CAIAZZO;
let+e/sentite le conclusioni del PG Dott. 4-.
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Uditi difensor Avv.;

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Data Udienza: 19/12/2014

RILEVATO IN FATTO
Con ordinanza in data 4.7.2014 il Tribunale del riesame di Palermo confermava l’ordinanza del
GIP del Tribunale di Palermo in data 15.6.2014 con la quale era stata disposta la custodia
cautelare in carcere nei confronti di FAVALORO GIOACCHINO in ordine ai seguenti delitti:
– art.416-bis cod. pen. per aver diretto e organizzato la famiglia mafiosa operante nel quartiere
Sferracavallo, succedendo nel ruolo di responsabile della suddetta famiglia a Battaglia
Giuseppe (arrestato il 5.3.2013), coordinando le attività estorsive e la redistribuzione del

mafiosa, in particolare con Guerrera Silvio, reggente della famiglia mafiosa di Cardillo, e con Di
Maio Vincenzo, reggente della famiglia mafiosa dell’Acquasanta; con la recidiva reiterata e
infraquinquennale; fino alla data odierna;
– artt.56 e 629 cod. pen., con l’aggravante di cui all’art.7 d.l. 152/1991, per aver, in concorso
con Guerrera Silvio, Sardisco Roberto e Barone Domenico, compiuto atti diretti in modo non
equivoco a costringere Partipilo Vito, titolare della EDILPARTI, a versare una imprecisata
somma di denaro quale “messa a posto” per la realizzazione di alcuni immobili in Via del
Tritone; con la recidiva reiterata e infraquinquennale; in Palermo nel maggio 2013;
-del delitto di detenzione e porto abusivi di armi da sparo nel maggio 2013; per quest’ultimo
delitto il Tribunale del riesame ha ritenuto insussistente la contestata aggravante di cui all’art.7
d.I.152/1991.
Il Tribunale preliminarmente descriveva alcune dinamiche associative nell’organizzazione
mafiosa denominata Cosa Nostra successive all’arresto in data 5.11.2007 di Salvatore e
Sandro Lo Piccolo, con particolare riferimento al mandamento di Tommaso Natale ed a famiglie
mafiose comprese nel predetto mandamento.
Biondino Girolamo, che era stato responsabile della famiglia di San Lorenzo,dopo essere stato
scarcerato in data 26.2.2010, aveva riorganizzato, oltre la famiglia di San Lorenzo, anche il
mandamento di Tommaso Natale, nominando i reggenti delle famiglie di alcuni quartieri come
quelli dello Zen, della Marinella e di Sferracavallo che — in considerazione dell’estensione
territoriale del mandamento di Tommaso Natale — avevano una specifica autonomia gestionale
e necessitavano di un responsabile.
Dopo l’arresto di Battaglia Giuseppe, era diventato responsabile del quartiere di Sferracavallo
Favaloro Gioacchino, personaggio già comparso inaltro procedimento penale, in quanto in
contatto con Provenzano Giuseppe, uomo di fiducia dei Lo Piccolo Salvatore e Sandro.
Nell’odierno procedimento, nel corso di indagini nei confronti di Guerrera Silvio e Sardisco
Roberto, era emersa la figura del Favaloro, titolare di un’officina meccanica in Via Ennio.
Il Guerrera si spostava con l’autovettura FIAT Punto del Sardisco, i cui movimenti erano
controllati dagli inquirenti con un sistema GPS occultato nella stessa, e quindi era stato
possibile controllare, anche con l’ausilio di intercettazioni ambientali, gli spostamenti ed i
rapporti intercorsi tra le suddette persone negli incontri con il Favaloro.

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denaro agli affiliati detenuti, partecipando ad incontri con altri membri dell’organizzazione

Da una conversazione intercettata in data 26.3.2013 risultava, secondo il Tribunale, che il
Favaloro riteneva che “picciottelli della Marinella” avessero riscosso il pizzo fuori dal territorio
di influenza e di questo voleva investire chi di competenza per ristabilire le corrette
competenze, affermando così la propria autorità sul territorio sottoposto al suo controllo.
In altra conversazione intercettata nello stesso giorno, il Favaloro aveva mostrato un
atteggiamento di superiorità nei confronti di Battaglia Luca, chiedendogli se lui o il fratello
avessero effettuato richieste di natura estorsiva, diffidando tutti e due a non prendere questo

fianco di Battaglia Giuseppe, prima che questi fosse arrestato, e che era a conoscenza delle
dinamiche criminali relative alla gestione della zona di cui il predetto Battaglia era
responsabile. Il Favaloro, nella conversazione con Battaglia Luca, aveva anche affermato di
aver preso il posto di Battaglia Giuseppe, dopo il di lui arresto, ottenendo risultati nettamente
migliori nella riscossione di denaro.
Dal complesso delle conversazioni intercettate, secondo il Tribunale, risultava dimostrata la
posizione di comando assunta nel quartiere di Sferracavallo dal Favaloro, in quanto questi
controllava e dirigeva l’attività estorsiva, richiamava all’ordine gli adepti ed era chiamato a
risolvere problemi sorti nei rapporti con gli appartenenti ad altre articolazioni locali della
medesima associazione.
Il Tribunale riteneva che a carico dell’indagato sussistessero gravi indizi di colpevolezza anche
in ordine al delitto di tentata estorsione in danno di un’impresa edile che stava effettuando
lavori nel quartiere di Sferracavallo.
In una prima conversazione intercettata il Favaloro aveva incaricato Battaglia Luca di verificare
chi fosse l’imprenditore che stava effettuando determinati lavori edili.
In altra conversazione dell’11.5.2013 il Favaloro aveva informato Guerrera Silvio di aver
contattato già due volte il titolare dell’impresa edile, ma costui aveva fatto orecchie da
mercante.
Da una conversazione intercettata in data 16.7.2013, risultava che il Guerrera, dopo aver
portato sul posto il Barone, lo aveva incaricato di dare un avvertimento all’imprenditore che
non voleva pagare, facendogli sentire “u scrusciu” (un colpo d’arma da fuoco).
In data 20.8.2013 la Polizia giudiziaria aveva constatato sui muri della villa ad angolo tra Via
Tritone e Via Barcello, facente parte del cantiere al quale si erano riferiti gli indagati nelle
conversazioni intercettate, delle vistose macchie rosse provocate dal lancio di vernice
dall’esterno.
Dal complesso dei suddetti elementi, secondo il Tribunale, risultava il coinvolgimento del
Favaloro nell’estorsione, che era rimasta a livello di tentativo solo per la determinazione della
vittima di non versare la somma richiestagli dallo stesso Favaloro.

Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore, chiedendone
l’annullamento per erronea applicazione della legge penale e per vizio di motivazione.
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tipo di iniziative. Dalla stessa conversazione si poteva evincere anche che il Favaloro già era al

Con il primo motivo il ricorrente ha contestato che il Favaloro avesse svolto, nell’ambito del
mandamento di Tommaso Natale, il ruolo di responsabile del quartiere di Sferracavallo.
Il Tribunale, secondo la difesa, avrebbe dovuto dimostrare lo svolgimento da parte del Favaloro
di un ruolo organizzativo e decisionale in seno all’articolazione territoriale di competenza.
Non era stato indicato, però, alcun componente della famiglia mafiosa asseritamente diretta
dall’indagato, che quindi avrebbe svolto funzioni direttive in una articolazione territoriale
composta solo da lui.

nell’impostazione accusatoria, ma sul punto nell’ordinanza impugnata non era stata data
alcuna risposta.
Sotto altro aspetto, non risultava che il Favaloro avesse organizzato e coordinato attività
estorsive riconducibili al contesto associativo mafioso, essendogli stata contestata solo la
partecipazione ad un tentativo di estorsione.
Non si era considerato, inoltre, che nel ristretto arco temporale in cui il ricorrente era stato
controllato – dal marzo al maggio 2013 – le intercettazioni ed i servizi di osservazione avevano
documentato rapporti con Sardisco Roberto, Guerrera Silvio, Battaglia Luca, Di Vincenzo
Santino e un tale Piero, tutte persone che però non erano subordinate al Favaloro.
Infine, contrastava con l’accusa di aver svolto un ruolo direttivo il fatto che non era neppure
riuscito a riscuotere il pizzo da un titolare di un’impresa edilizia.
Con il secondo motivo si è contestato che sussistessero gravi indizi di colpevolezza in ordine al
tentativo di estorsione ai danni della EDILPARTI.
Secondo la difesa, poiché il reato era stato contestato siccome commesso nel maggio 2013,
non potevano essere presi in considerazione fatti accaduti nel periodo successivo, ed in
particolare l’innbrattannento con vernice rossa sui muri della villa constatato nell’agosto 2013.
Dalle conversazioni intercettate nel maggio 2013 risultava che la richiesta del Favaloro nei
confronti del titolare dell’impresa edilizia non era idonea, per il modo in cui era stata avanzata,
ad incutere timore e coartare la volontà del privato, e quindi mancava un elemento costitutivo
del delitto di estorsione contestato.

CONSIDERATO IN DIRITTO
È infondato il motivo di ricorso con il quale la difesa del ricorrente ha sostenuto l’insussistenza
del delitto di tentata estorsione in danno del titolare della EDILPARTI.
Non è contestato che nel maggio 2013 il Favaloro, dopo aver individuato, tramite Battaglia
Luca, il titolare dell’impresa incaricata di effettuare lavori edilizi in Via del Tritone, ha
avvicinato costui e gli ha chiesto ripetutamente di versare una certa somma per “la messa a
posto” della sua impresa; il titolare dell’EDILPARTI però, “facendo orecchie da mercante”, non
ha versato la somma richiestagli ed allora il Favaloro si é rivolto a Guerrera Silvio,
appartenente alla stessa organizzazione mafiosa della quale faceva parte il Favaloro, per
ottenere il pagamento del pizzo; il Guerrera ha quindi incaricato Barone Domenico, altro
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Nella memoria difensiva presentata al Tribunale era stata sottoposta la suddetta incongruenza

militante nella medesima organizzazione, di dare un chiaro avvertimento al titolare della
suddetta impresa edilizia, e nell’agosto 2013 sono stati imbrattati con vernice rossa i muri di
una villa sulla quale la EDILPARTI stava effettuando lavori.
Il ricorrente, innanzi tutto, contesta che possano essere presi in considerazione i fatti
successivi al maggio 2013, poiché il delitto di tentata estorsione è stato contestato al Favaloro
come commesso nel maggio 2013.
La data della predetta contestazione si riferisce alla richiesta del pizzo al titolare

della

EDILPARTI da parte del Favaloro, richiesta che già di per sè integra gli estremi del tentativo di

denaro, senza alcun titolo, per una pretesa “messa a posto” dell’impresa, essendo sotteso alla
suddetta richiesta che, se l’impresa non “si mette a posto” con l’organizzazione mafiosa che gli
ha chiesto il pizzo, potrà subire danni o varie conseguenze negative.
Il delitto è stato contestato al Favaloro in concorso con Guerrera Silvio, Sardisco Roberto e
Barone Domenico e, nell’ordinanza cautelare, è indicato il modo con il quale il Favaloro rivolgendosi al Guerrera – ha concorso nelle ulteriori attività minacciose in danno del titolare
della EDILPARTI, anche se neppure con queste ulteriori minacce il gruppo mafioso è riuscito ad
ottenere il pagamento del pizzo.
Trattandosi di un unico reato di tentata estorsione (correttamente non è stata contestata la
continuazione), deve essere presa in considerazione nei confronti del ricorrente tutta la
condotta che con l’ordinanza cautelare gli è stata contestata.
In proposito questa Corte ha precisato che in sede di riesame dell’ordinanza di custodia
cautelare in carcere, al fine di controllare la gravità degli indizi e la conformità della
contestazione allo schema legale della fattispecie, il Tribunale può prendere in considerazione
tutti gli elementi fattuali desumibili dalla motivazione del provvedimento impugnato, quando la
condotta criminosa contestata all’indagato, pur commessa entro un lasso temporale non
formalmente ricompreso nella data del provvisorio capo di imputazione, sia stata oggetto di
valutazione nella motivazione dell’ ordinanzacautelare (V. Sez.2 sentenza n.21423 del
20.4.2011, Rv. 250508).
Sotto altro aspetto, il ricorrente ha contestato l’idoneità della minaccia attribuita al Favaloro a
coartare la volontà del titolare della EDILPARTI, tenuto conto anche della reazione dello stesso
che, evidentemente non intimorito, si era rifiutato di versare la somma di denaro richiestagli.
La giurisprudenza di questa Corte ha indicato i principi che devono essere applicati nella
materia de qua, chiarendo che in tema di estorsione, ai fini della configurabilità del reato, sono
indifferenti la forma o il modo della minaccia, potendo questa essere manifesta o implicita,
palese o larvata, diretta o indiretta, reale o figurata, orale o scritta, determinata o
indeterminata, purché comunque idonea, in relazione alle circostanze concrete, a incutere
timore ed a coartare la volontà del soggetto passivo. La connotazione di una condotta come
minacciosa e la sua idoneità ad integrare l’elemento strutturale del delitto di estorsione vanno
valutate in relazione a concrete circostanze oggettive, quali la personalità sopraffattrice
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estorsione, in quanto è evidente il contenuto minaccioso di una richiesta di una somma di

dell’agente, le circostanze ambientali in cui lo stesso opera, l’ingiustizia della pretesa, le
particolari condizioni soggettive della vittima, vista come persona di normale impressionabilità,
a nulla rilevando che si verifichi una effettiva intimidazione del soggetto passivo (V.Sez. 6,
sentenza n.3298 26/01/1999, Rv. 212945).
È stato anche precisato che l’idoneità degli atti deve essere valutata con giudizio operato “ex
ante”: ne consegue che, ai fini della valutazione dell’ idoneità di una minaccia estorsiva, è
priva di rilievo la capacità di resistenza dimostrata, dopo la formulazione della minaccia, dalla

La richiesta di una somma di denaro per la “messa a posto”, proveniente da persona
appartenente ad un’associazione mafiosa, nel contesto descritto nell’ordinanza impugnata,
appare del tutto idonea ad intimorire colui che riceve la suddetta richiesta, ed a nulla rileva, ai
fini della sussistenza del reato di tentata estorsione, la capacità di resistere manifestata dalla
vittima.
Deve, invece, essere accolto il motivo con il quale si è censurata la motivazione dell’ordinanza
impugnata nella parte in cui ha ritenuto nei confronti del Favaloro sussistente la gravità
indiziaria in ordine al delitto di cui all’art.416-bis/secondo comma cod. pen., nell’ambito del
mandamento di Tommaso Natale.
È opportuno premettere che il ricorrente non ha contestato l’inserimento del Favaloro nella
suddetta associazione mafiosa, ma ha sostenuto che il predetto non avrebbe svolto alcun ruolo
direttivo o di coordinamento nell’ambito del sodalizio, essendo soltanto incaricato di seguire —
come vedetta più che come responsabile — le vicende che si svolgevano nel quartiere dove
abitava, senza nessun potere decisionale o di coordinamento di altri associati, non esistendo
peraltro una famiglia mafiosa operante nel quartiere di Sferracavallo.
È del tutto pacifico che l’art.416-bis cod. pen. prevede due autonome figure di reato, quella del
partecipe all’associazione prevista dal primo comma, e quella di promotore, dirigente od
organizzatore dell’associazione prevista dal secondo comma del predetto articolo.
La pena più severa per i promotori, i dirigenti e gli organizzatori dell’associazione mafiosa si
giustifica con la maggiore responsabilità e pericolosità nell’ambito del sodalizio dei suddetti

vittima (V.Sez. 2, sentenza n. 12568 del 5/02/2013, Rv. 255538).

soggetti, avendo gli stessi un ruolo di preminenza e decisionale rispetto ai semplici partecipi
dell’associazione.
Dall’ordinanza impugnata non risulta che il Favaloro, sebbene indicato come responsabile del
quartiere di Sferracavallo, fosse inserito in una famiglia mafiosa che controllava il suddetto
quartiere, e comunque, non risultando l’esercizio in concreto di attività di coordinamento di
altri aderenti all’associazione mafiosa, l’ordinanza impugnata avrebbe dovuto dimostrare lo
svolgimento da parte dell’indagato di altre attività tipiche dei soggetti indicati nel secondo
comma dell’art.416-bis cod. pen.
Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, in tema di associazione per delinquere, la
qualifica di dirigente o di organizzatore spetta all’affiliato che, sia pure nell’ambito delle
direttive impartite dai capi, esplica con autonomia poteri di gestione in un determinato settore (ve
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Trasmessa copia ex art. 23
n. i ter L. 8-8-95 n. 332
orna,
dell’associazione, cura il coordinamento dell’attività degli altri aderenti, reperisce i mezzi
necessari alla realizzazione del programma criminoso.
Nella motivazione dell’ordinanza, invece, non è dimostrata alcuna concreta gestione da parte
del Favoloro, seppure con una limitata autonomia, di uno specifico settore dell’associazione, né
gli viene attribuito con la necessaria continuità uno specifico ruolo di dirigente o di
organizzatore, essendo gli interventi indicati come sintomatici dei predetti ruoli compatibili
anche con il ruolo di semplice partecipe dell’associazione, che ovviamente può,

territorio di competenza o diffidare persone (pare non inserite nell’associazione mafiosa) dal
prendere autonome iniziative nel campo delle estorsioni.
In particolare, non è stata dimostrata la contestata attività di controllo e direzione delle attività
estorsive nell’ambito del quartiere di Sferracavallo, risultando invece dall’ordinanza impugnata
che,in occasione dell’unico tentativo di estorsione contestatogli, non era riuscito ad imporre il
pizzo ed aveva chiesto l’intervento di Guerrera Silvio.
Pertanto, sulla sussistenza di gravi indizi di colpevolezza a carico dell’indagato in ordine al
delitto di cui all’art.416-bis/secondo comma cod. pen. l’ordinanza impugnata deve essere
annullata, con rinvio al Tribunale di Palermo per nuovo esame.
Nel resto il ricorso presentato a favore di Favaloro Gioacchino deve essere rigettato.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata limitatamente al delitto di cui all’art.416-bis/secondo comma
cod. pen. e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Palermo.
Rigetta nel resto il ricorso.
Dispone trasmettersi, a cura della cancelleria, copia del provvedimento al direttore dell’istituto
penitenziario, ai sensi dell’art. 94/1-ter disp. att. c.p.p..
Così deciso in Roma in data 19 dicembre 2014
Il Consigliere estensore

occasionalmente, denunciare ai capi l’azione di alcuni “picciotti” che avevano agito fuori dal

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