Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5707 del 13/12/2013


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 5707 Anno 2014
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: GRAZIOSI CHIARA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
D’ASCOLI GIOVANNI N. IL 27/07/1967
avverso l’ordinanza n. 32/2013 TRIB. LIBERTA’ di AVELLINO, del
20/03/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CHIARA GRAZIOSI;
leti&sentite le conclusioni del PG
2—k.,Z3.3■

1

Uditi difensor Avv.;

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Data Udienza: 13/12/2013

16055/2013

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 20 marzo 2013 il Tribunale di Avellino ha rigettato la richiesta di
riesame presentata da D’Ascoli Giovanni, indagato, contro ordinanza del gip dello stesso
Tribunale che aveva disposto il sequestro preventivo di area per la quale sarebbe stato
illegittimamente rilasciato il permesso di costruire.
2.

Ha presentato ricorso il difensore adducendo violazione di legge, mancanza e

apparente laddove il Tribunale ha ritenuto che il PRG non surroga alcun piano attuativo
particolareggiato, così reputando necessaria l’approvazione di PEEP, da ritenersi invece non
obbligatoria essendo il Comune coinvolto, Solofra, di popolazione inferiore ai 50.000 abitanti.
La motivazione sarebbe poi contraddittoria perché il PRG già prevedeva zone PEEP, in quanto
offriva il contenuto di un piano particolareggiato. Erroneamente poi il Tribunale avrebbe
ritenuto non approvata la procedura straordinaria di localizzazione: ciò invece sarebbe
avvenuto nella delibera del Consiglio Comunale del 15 dicembre 2009 n. 473.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è infondato.
Premesso che l’articolo 325 c.p.p. limita l’oggetto del ricorso per cassazione contro le
ordinanze relative a cautele reali alla denuncia della violazione di legge e non, quindi, del vizio
motivazionale come conformato dall’articolo 606, primo comma, lettera e), c.p.p., quale
violazione di legge (articolo 125 c.p.p.) rileva allora, unicamente, la mancanza assoluta della
motivazione o la motivazione apparente (S.U. 13 febbraio 2004 n. 5876; Cass. sez.III, 15
giugno 2004 n. 26583; Cass. sez.V, 1 ottobre 2010 n. 35532), non rilevando invece in questa
sede illogicità o incompletezza dell’apparato motivazionale (Cass. sez.V, 28 febbraio 2007 n.
8434; Cass. sez.VI, 20 febbraio 2009 n. 7472). Inammissibile è dunque la censura fondata su
pretese contraddittorietà della motivazione, potendosi considerare esclusivamente quella che
adduce apparenza, ovvero carenza motivazionale. Peraltro, a ben guardare il ricorso si fonda

contraddittorietà della motivazione nonché travisamento del fatto. La motivazione sarebbe

direttamente su elementi fattuali, perseguendo un accertamento di merito differente rispetto a
quello cui è pervenuto il Tribunale del riesame. Va precisato, anzitutto, che non corrisponde al
contenuto dell’ordinanza l’asserto che il Tribunale abbia affermato l’obbligatorietà di PEEP in
assoluto, senza tener conto della popolazione del Comune, ex articolo 1 I. 167/1962. In realtà
il Tribunale si è limitato a constatare – ed è appunto, come già sopra si evidenziava, una
questione di fatto, e lo esplicita, ora si vedrà, il Tribunale stesso – che il PRG, “come risulta
anche dalle tavole allegate, si limita a prevedere le aree destinate ad insediamenti per l’edilizia
economica e popolare, qualificate aree PEEP, e pone soltanto le previsioni complessive relative
alla viabilità, all’area da adibire a verde e parcheggio, al volume edificabile, al volume degli
alloggi, senza, però, di per sé dettagliare sul territorio le specifiche e complessive previsioni”,

/

da ciò desumendo il Tribunale proprio che “il PRG in punto di fatto non surroga alcun piano
particolareggiato attuativo della generale previsione”. E la natura fattuale della doglianza del
ricorrente viene altresì confermata dall’asserto che il Tribunale non avrebbe constatato che il
PRG prevedeva già zone PEEP (il che, come si è più sopra visto, non corrisponde al contenuto
dell’ordinanza) e soprattutto dall’ulteriore asserto che la procedura straordinaria di
localizzazione, che il Tribunale avrebbe ritenuto non approvata, lo sarebbe stata nella delibera
473 del 15 dicembre 2009 con cui il Consiglio Comunale avrebbe approvato la localizzazione in

presidente D’Ascoli): e ciò emergerebbe dal contenuto della planimetria allegata alla delibera,
la quale pianificherebbe viabilità, verde attrezzato, parcheggi, attrezzature d’interesse
collettivo, parcheggi delle abitazioni e lotti su cui costruire gli alloggi. È dunque evidente che si
chiede al giudice di legittimità di rivedere l’accertamento di merito effettuato, ovviamente a
livello di cognizione sommaria, dal Tribunale nell’impugnata ordinanza, in tal modo il ricorso
qualificandosi come inammissibile.
A tale inammissibilità consegue condanna del ricorrente, ai sensi dell’art.616 c.p.p., al
pagamento delle spese del presente grado di giudizio. Tenuto, poi, conto della sentenza della
Corte costituzionale emessa in data 13 giugno 2000, n.186, e considerato che non vi è ragione
di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via
equitativa, di Euro 1000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di €1000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma il 13 dicembre 2013

Il Consigliere Estensore

sanatoria riguardante il permesso a costruire rilasciato alla cooperativa I Pini (di cui era

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