Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5703 del 19/12/2014


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 5703 Anno 2015
Presidente: CORTESE ARTURO
Relatore: CAIAZZO LUIGI PIETRO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MAGRI’ FRANCESCO N. IL 03/09/1956
avverso il decreto n. 1861/2014 TRIB. SORVEGLIANZA di TORINO,
del 03/04/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUIGI PIETRO
CAIAZZO;
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lette/~i.1e conclusioni del PG Dott. E.

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Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 19/12/2014

RILEVATO IN FATTO
Con decreto in data 3.4.2014 il Presidente del Tribunale di sorveglianza di Torino dichiarava
inammissibile il reclamo presentato da MAGRI’ FRANCESCO avverso il provvedimento del
Magistrato di sorveglianza che gli aveva negato il beneficio della liberazione anticipata speciale,
previsto dal D.L. 146/2013, in relazione alla detenzione subita dall’anno 2010 all’anno 2013.
Nel decreto si osservava che la legge di conversione 10/2014 aveva escluso dal predetto
beneficio i detenuti, come il Magrì, in espiazione di pene inflitte per delitto compresi nell’art.4bis 0.P., e che non poteva procedersi allo scioglimento del cumulo, poiché lo scorporo è

Avverso il decreto ha proposto ricorso per cassazione il Magfi, chiedendone l’annullamento, in
quanto il Presidente del Tribunale di sorveglianza non aveva considerato che l’istanza di
liberazione anticipata era stata presentata nel periodo in cui era vigente il decreto legge
146/2013 e che comunque risultavano già espiate le condanne inflitte per reati previsti
dall’art.4-bis O.P.
Con una successiva memoria il detenuto ribadiva i motivi contenuti nel ricorso, richiamando
l’art. 11 delle preleggi, l’art.25 della Costituzione e l’art.2 del cod. pen. nonché la
giurisprudenza della Corte EDU.
Ha anche sollevato questione di legittimità della normativa citata, nella parte in cui ha escluso
dal beneficio della liberazione anticipata speciale i detenuti in espiazione di delitti previsti
dall’art.4-bis O.P.
Secondo il ricorrente, era contrario all’art.27 della Costituzione escludere i condannati per reati
previsti dall’art.4-bis O.P. da un beneficio ulteriore, in relazione alla liberazione anticipata, che
non comporta alcun regime alternativo a quello carcerario e che ha la finalità di premiare il
detenuto che abbia dato prova di concreto recupero sociale, desumibile da comportamenti
rivelatori del positivo evolversi della personalità.

CONSIDERATO IN DIRITTO
Osserva preliminarmente questa Corte che il reclamo avverso i provvedimenti in materia di
liberazione anticipata ha natura di mezzo di impugnazione (V. Sez. 1 sentenza n.23934 del
17.5.2013, Rv.256142), e quindi sullo stesso doveva decidere il Tribunale di sorveglianza,
tanto più nel caso in esame in cui la questione sollevata – dell’applicazione della liberazione
anticipata speciale prevista dal D.L.146/2013, convertito dalla legge 10/2014, previo
scioglimento del cumulo al fine di accertare se le condanne per reati ostativi siano state tutte
espiate — non è manifestamente infondata per difetto delle condizioni di legge.
Per costante giurisprudenza di questa Corte, infatti, la declaratoria di inammissibilità può
essere emessa “de plano” dal presidente del collegio soltanto quando l’istanza appaia
manifestamente infondata per difetto delle condizioni di legge, ovvero costituisca mera
riproposizione di richiesta già rigettata. La carenza delle condizioni di legge deve intendersi
1

possibile solo ai fini della concessione di misure alternative in senso proprio.

rigorosamente e in senso restrittivo, solo quando facciano difetto requisiti posti direttamente
dalla legge che non implichino alcuna valutazione discrezionale per l’emanazione del
provvedimento (V. Sez. 1 sent. n.996 del 26.2.1991, Rv.187316; Sez. 1 sent. n.3133
dell’1.7.1993, Rv.194830; Sez. 1 sent. n.6212 del 20.12.1994, Rv.200249; Sez. 1 sent. n.277
del 13.1.2000, Rv.215368).
Nel caso in cui il ricorrente avesse già espiato tutte le pene inflitte per reati previsti dall’art.4bis O.P. comprese nel provvedimento di cumulo, non vi sarebb otivo per non procedere allo

legge — la liberazione anticipata speciale prevista dalla menzionata normativa, poiché il
detenuto che ha espiato le condanne per delitti previsti dall’art.4-bis O.P. si troverebbe nella
stessa situazione del detenuto in espiazione di pena per reati non ostativi.
Il decreto impugnato, pertanto, deve essere annullato senza rinvio, con trasmissione degli atti
al Tribunale di sorveglianza di Torino per l’ulteriore corso.
Non è rilevante la questione di legittimità costituzionale sollevata dal ricorrente se, come si
sostiene nello stesso ricorso,i1Magrì ha già scontato le condanne per i reati ostativi.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il decreto impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di
sorveglianza di Torino per l’ulteriore corso.
Così deciso in Roma in data 19 dicembre 2014
Il Consigliere estensore

scioglimento del cumulo e conseguentemente applicare — se ricorrono tutte le condizioni di

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