Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 570 del 10/12/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 570 Anno 2014
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: LAPALORCIA GRAZIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
FAVARA GIANLUCA CIRO DOMENICO N. IL 07/05/1967
avverso l’ordinanza n. 619/2012 TRIB. LIBERTA’ di REGGIO
CALABRIA, del 21/11/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GRAZIA
LAPALORCIA;
1Wsentite le conclusioni del PG Dott. E

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Uditi difensor Avv.;

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Data Udienza: 10/12/2013

RITENUTO IN FATTO

1. Gianluca Ciro Domenico FAVARA ricorre tramite il difensore avverso l’ordinanza 1-22013 con la quale il Tribunale del riesame di Reggio Calabria ha confermato il
provvedimento del Gip della stessa sede in data 28-1-2011, di rigetto della richiesta di
dissequestro di beni del predetto sottoposti a sequestro preventivo ex art. 12 sexies
legge 356/1992.

rigetto dello stesso tribunale in data 20-6-2011 era stato annullato da questa corte con
sentenza 21-6-2012, sul rilievo che, a fronte di una consulenza di parte in cui si
sosteneva la mancanza di sproporzione tra redditi del proposto e beni acquistati, il
tribunale reggino aveva, con motivazione apparente, osservato che il contrasto tra
l’assunto dell’accusa e quello della difesa sarebbe stato superato attraverso una perizia
contabile da espletarsi nel giudizio di merito.
3. Nel provvedimento impugnato si osservava che, anche a considerare alcuni introiti del
nucleo familiare del proposto, evidenziati dal consulente dell’indagato e non considerati
nell’ordinanza annullata -quali il reddito della madre, insegnante elementare, e il prezzo
di € 9.500 percepito dalla stessa madre, nel 2004, dalla vendita, con scrittura privata
non autenticata, di un garage-, il giudizio di sproporzione non risultava modificato non
essendo giustificato l’abbattimento del 15%, operato nella consulenza di parte, dei
valori per spesa media mensile necessaria alle ordinarie esigenze di vita della famiglia
Favara, valori ricostruiti nel provvedimento di sequestro sulla base di precisi parametri
(anno di riferimento, dimensioni del nucleo familiare, regione geografica -la Calabria-, il
ruolo di imprenditore del Favara).
4. Con unico motivo il ricorrente deduce vizio di motivazione apparente ex art. 606 lett. c)
cod. proc. pen. in relazione agli artt. 324 e 321 stesso codice e all’art. 12 sexies legge
356/1992, non avendo il tribunale motivato, se non con clausole di stile, né l’ininfluenza
degli ulteriori redditi evidenziati sul giudizio di sproporzione tra entrate ed acquisti
effettuati, né il privilegio accordato ai valori per spesa media mensile necessaria alle
ordinarie esigenze di vita della famiglia Favara, ricostruiti dalla polizia giudiziaria,
rispetto a quelli indicati dal consulente tecnico di parte.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato e va disatteso.
2. Contrariamente all’assunto dell’impugnante, il provvedimento si sottrae alla censura di
violazione di legge per mancanza di motivazione asseritamente determinata da un iter
argomentativo solo apparente.

2

2. L’ordinanza era emessa in sede di rinvio in quanto un precedente provvedimento di

3. Invero il tribunale ha osservato come il CT di parte avesse ritenuto la congruità degli
acquisti rispetto alle entrate sia considerando ulteriori redditi della famiglia, in sé
peraltro assai modesti -tra i quali la vendita di un garage per circa 9000 euro con
scrittura privata non autenticata-, sia, soprattutto, abbattendo del 15% la spesa di
mantenimento del nucleo familiare Favara, a fronte della ricostruzione di tale spesa da
parte della polizia giudiziaria sulla base di plurimi dati di riferimento, quali l’anno di
riferimento, le dimensioni del nucleo familiare (cinque persone), la regione geografica di

tribunale ha privilegiato in quanto ancorata a parametri oggettivi e controllabili, a
differenza di quella, comportante un ingiustificato abbattimento del 15%, prospettata
dal CT di parte.
4. In presenza di tale motivazione, che non si sostanzia in mere clausole di stile, il ricorso
è inaccoglibile essendo l’eventuale vizio motivazionale ex art. 606 lett. e) cod. proc.
pen. non deducibile in questa sede ai sensi dell’art. 325, comma 1, stesso codice.
5. Al rigetto del gravame segue la condanna del ricorrente alle spese processuali.

P. Q. M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 10-12-2013

re est.

Il Presidente

riferimento, il ruolo di imprenditore del Favara. Ricostruzione, quest’ultima, che il

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