Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 57 del 10/09/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. F Num. 57 Anno 2014
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: DI SALVO EMANUELE

Data Udienza: 10/09/2013

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
LA MOTTA FRANCESCO N. IL 16/11/1949
avverso l’ordinanza n. 1667/2013 TRIB. LIBERTA’ di ROMA, del
25/06/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI
SALVO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. 1,7 IET tt o (9-ALT4

v

Uditi difensor Avv.;

n’t 4 1-1 r A-

tz, E4

A- ti

(

1. La Motta Franco ricorre per cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale
del riesame di Roma, in data 25-6-13 , che ha confermato l’ordinanza di
custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale di Roma, il 13-613, in ordine ai delitti di peculato continuato e falso ideologico in atto
pubblico mediante induzione , commessi tra il 2006 e il 2011 ,in relazione
all’appropriazione della somma di euro 10.241.069, 74, appartenente al Fondo
per gli edifici di Culto presso il Ministero dell’interno, di cui La Motta , nella
sua qualità di prefetto , era stato Direttore Centrale dal 2003 al 2006 ; denaro
oggetto della posizione finanziaria intestata al FEC presso la banca Hottinger
& CIE Banquiers di Lugano , su cui era stato conferito un mandato di gestione
alla fiduciaria Hottinger et Associates Sa di Lugano di Zullino Rocco. Un
secondo addebito inerisce invece alla falsificazione del rendiconto di tale
“posizione” , assunto a base della delibera del Consiglio di amministrazione
del 18-5-2011 , attestante, a quel momento , la giacenza del suddetto importo,
contrariamente al vero.
2.11 ricorrente deduce , con il primo motivo del ricorso a firma dell’avv.
Napolitano , violazione dell’art 270 cpp poiché il Tribunale , pur dando
atto che le risultanze inerenti ai reati contestati a La Motta sono scaturite da
intercettazioni telefoniche avviate nell’ambito di un procedimento pendente
presso la Procura di Napoli , non ha considerato che non si tratta di
procedimento diverso ab origine e non ha motivato in merito alla scelta
processuale di separazione dei delitti in disamina.
2.1. Con il secondo e il terzo motivo, si deduce violazione degli artt 273 e 192
co 2 e 3 cpp poiché la prospettazione accusatoria si basa essenzialmente
sulla chiamata in correità da parte del coindagato Rocco Zullino , che ha
reso dichiarazioni non univoche , prive di riscontri individualizzanti e
soltanto de relato ,in quanto egli riferisce di circostanze apprese da altro
coindagato , il Tartaglia . Né costituiscono valido riscontro le due e-mail
inviate , il 3-5-13, dallo stesso Zullino al Ministero degli Interni ( dr
Falzone) , in cui Zullino dichiara la propria estraneità alla gestione del
conto , di cui invece vi è prova in atti , indicando nel La Motta colui che
agiva sul conto stesso ,onde esonerarsi da ogni responsabilità. Ma l’unico
ideatore dello svuotamento del conto FEC ed autore , unitamente al
Beherend , dei falsi rendiconti della posizione FEC presso la banca
Hottinger è il Tartaglia, secondo l’ampia confessione dallo stesso resa ai
PM di Napoli. Le dichiarazioni di Zullino sono pertanto riconducibili alle
false rassicurazioni avute dal Tartaglia circa la “copertura” dell’operazione
illecita da parte del La Motta. Nè il Tribunale del riesame ha motivato in
merito ai riscontri , anche documentali , relativi ai controlli che venivano
effettuati dal CdA del FEC, da cui provenivano le decisioni in materia,
anche in ordine alla scelta delle banche a cui affidare la gestione dei fondi.
1

RITENUTO IN FATTO

CONSIDERATO IN DIRITTO
4. Il primo motivo di ricorso è infondato . Ai fini del divieto di utilizzazione di cui
all’art 270 co 1 cpp , la diversità del procedimento deve essere intesa in senso
sostanziale e ricollegata all’instaurazione del procedimento stesso in relazione ad
una notizia di reato che derivi da un fatto storicamente diverso da quello oggetto
di indagine ( Sez IV, 19-1-2010 n. 7320 , rv. n. 246697). Tale diversità non può
dunque essere riconnessa a dati puramente formali , come l’iscrizione della
medesima notizia di reato da parte di due diversi uffici di procura ( Sez I 9-52006 , n. 29421 , rv. n. 235104; Sez III 13-11-2007n. 348 , rv.n. 238779 ).
D’altronde, il concetto di diverso procedimento non equivale a quello di diverso
reato e in esso non rientrano quindi le indagini strettamente connesse e collegate,
sotto il profilo oggettivo , probatorio e finalistico , al reato in ordine al quale il
mezzo di ricerca della prova è stato disposto ( Sez VI 2-12-2009, n. 11472 /10 ,
rv n. 246524). Peraltro la circostanza che non possano considerarsi pertinenti a”
diverso procedimento ” risultanze concernenti fatti strettamente connessi a
2

In particolare , la Hottinger era stata indicata dal prefetto Buoncristiano ,
Presidente del CdA prima del La Motta , che non aveva neppure poteri di
firma sui conti di gestione o di deposito. D’altronde , lo stesso Tartaglia ha
affermato la totale estraneità del La Motta e dalle dichiarazioni rese al PM
di Roma, in data 3-6-13 , da personale addetto al FEC non è emersa alcuna
condotta illecita del ricorrente.
2.2. Il quarto, quinto , sesto e settimo motivo di ricorso investono invece le
esigenze cautelari ,non sussistendo pericoli di reiterazione del reato o di
inquinamento probatorio poiché il La Motta non riveste alcuna carica
pubblica ed è in pensione dal marzo 2013.
2.3. Anche con il primo, il secondo e il terzo motivo del ricorso a firma del
prof. Zannotti si eccepisce, in una prospettiva concettuale non dissimile da
quella in cui si colloca il precedente ricorso , vizio di motivazione in merito
all’attendibilità intrinseca di Zullino e mancanza dei riscontri estrinseci.
2.4. Con il quarto motivo di ricorso , si denuncia violazione dell’art 314 cp , non
essendovi stata alcuna interversio possessionis e potendosi ravvisare nei
fatti , al più , un reato di abuso e non di peculato.
2.5. Con il sesto motivo di ricorso , si denuncia violazione dell’art 274 cpp ,
stante la mancanza di esigenze cautelari.
3. In data 9-9-13 è stata depositata copia di interpellanza parlamentare in
merito ai fatti in disamina e copia di relazione medico-legale sulla persona
del La Motta.
Si chiede pertanto annullamento dell’ordinanza impugnata.

3

quello cui si riferisce l’autorizzazione giudiziale e che dunque non rilevino i
limiti di utilizzabilità fissati dall’art 270 cpp , non esclude che siano applicabili le
condizioni generali cui la legge subordina l’ammissibilità delle intercettazioni.
Ne deriva che , allorquando , nel corso di intercettazioni autorizzate per un dato
reato, emergano elementi concernenti fatti strettamente connessi al primo , detti
elementi possono essere utilizzati solo nel caso in cui , per il reato al quale si
riferiscono , il controllo avrebbe potuto essere autonomamente disposto, a norma
dell’art 266 cpp ( Sez VI 15-1-2004 n 4942 , rv. n. 229999). Di tali principi ha
fatto buon governo il Tribunale, il quale ha rilevato come le risultanze inerenti ai
reati contestati al La Motta siano scaturite da intercettazioni telefoniche avviate
nell’ambito di un procedimento aperto dalla Procura di Napoli per il delitto di
riciclaggio di capitali di un clan camorristico , mediante investimenti curati da
Tartaglia e Zullino, su conti di una banca svizzera ( la Hottinger ), dalla quale
sarebbero stati altresì stornati , a vantaggio di esponenti del predetto gruppo
criminale , anche i fondi del FEC. Sulla base di tali elementi , il Tribunale pone
correttamente in rilievo come si tratti di una ipotesi di stretta connessione tra
l’originaria notizia di reato e i delitti oggetto del presente procedimento, che non
può perciò considerarsi diverso , nell’ottica delineata dall’art 270 cpp .
Relativamente ai predetti delitti peraltro sussistono anche autonomamente i
presupposti indicati dall’art 266 cpp.
5. Anche le doglianze concernenti la sussistenza della gravità indiziaria sono
infondate. In tema di misure cautelari personali , infatti, allorchè , come nel caso
in disamina , sia denunciato , con ricorso per cassazione , vizio di motivazione
del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei
gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta il compito di verificare,
in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso
ineriscono , se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni
che l’hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico
dell’indagato , controllando la congruenza della motivazione riguardante la
valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi
di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie. La richiesta
di riesame ha infatti , come mezzo d’impugnazione , la precipua funzione di
sottoporre a controllo la validità dell’ordinanza cautelare con riguardo ai requisiti
enumerati dall’art 292 cpp e ai presupposti ai quali è subordinata la legittimità del
provvedimento coercitivo. La motivazione della decisione del tribunale del
riesame , dal punto di vista strutturale , deve pertanto conformarsi al modello
delineato dal citato articolo , che si ispira al modulo di cui all’ art 546 cpp , con
gli adattamenti resi necessari dal particolare contenuto della pronuncia cautelare,

4

non fondata su prove ma su indizi e tendente all’accertamento non della
responsabilità ma di una qualificata probabilità di colpevolezza. Nei procedimenti
incidentali de libertate, lo sviluppo della motivazione è conseguentemente
inficiato dalla mancanza di approfondimento critico e di rigore argomentativo ,
allorchè l’asserto relativo al carattere di gravità degli indizi non trovi
giustificazione in un organico e coerente apprezzamento degli elementi di prova
né risulti articolato attraverso passaggi logici dotati dell’indispensabile solidità (
Cass. , Sez. un. 22-3-2000 , Audino , Cass. pen. 2000, 2231).
5.1.Nel caso in disamina , non possono essere ravvisati i vizi di motivazione
lamentati dal ricorrente, avendo il giudice a quo evidenziato la rilevanza della
chiamata in correità da parte di Zullino . Al riguardo , un consolidato
orientamento giurisprudenziale ha stabilito che , ai fini di una corretta valutazione
della chiamata in correità, a mente del disposto dell’art 192 co 3 cpp , il giudice
deve , in primo luogo, sciogliere il problema della credibilità del dichiarante, in
relazione alla sua personalità, alle sue condizioni socio-economiche e familiari ,
al suo passato , ai rapporti con i chiamati in correità , alla genesi remota e
prossima della sua decisione di confessare e di accusare i complici . In secondo
luogo , deve verificare l’intrinseca attendibilità della chiamata in correità , alla
luce di connotati come la precisione , la coerenza, la costanza, la spontaneità, la
verosimiglianza , la ricchezza di particolari. Infine il giudice deve esaminare i
riscontri estrinseci . L’esame va compiuto seguendo quest’ ordine logico perché
non si può procedere ad una valutazione unitaria della chiamata in correità e degli
altri elementi di prova che ne confermano l’attendibilità se prima non si
chiariscono gli eventuali dubbi che si addensino sulla chiamata in sé ,
indipendentemente dagli elementi di verifica esterni ad essa ( Sez. un. 21-10-92,
Marino , rv. n.192465 ; Cass 16-4-98 , Civardi , rv 210734; Cass 3-9-98 , Balbo,
rv. 211525 ) .
5.2.La disamina effettuata dal giudice a quo è coerente con tali principi poiché il
Tribunale ha analizzato accuratamente il contenuto delle dichiarazioni rese da
Zullino, sottolineando come esse provengano da un coindagato ampiamente
coinvolto nei fatti contestati e siano intrinsecamente attendibili, in quanto precise
, logiche e coerenti. Né — precisa il Tribunale- è ravvisabile alcun interesse che
possa avere indotto il chiamante a formulare accuse inveridiche circa il
coinvolgimento del La Motta , avendo Zullino contestualmente ammesso le
proprie responsabilità, peraltro senza alcun significativo beneficio per la sua
posizione procedimentale , in termini di libertà personale. Il Tribunale analizza
poi i riscontri obiettivi alla chiamata in correità, che hanno investito sia i termini
generali della vicenda sia la specifica posizione del La Motta.I1 giudice a quo ha

5

dunque posto in rilievo come, conformemente alle dichiarazioni di Zullino,
Tartaglia sia effettivamente legato a La Motta da stretti e risalenti rapporti di
amicizia, in virtù dei quali ha svolto —come egli ha ammesso e come lo stesso La
Motta ha lasciato intendere — un ruolo di collegamento ed intermediazione tra il
FEC e la fiduciaria di Zullino , in relazione alla creazione della posizione del
fondo presso la Hottinger ; la posizione FEC in Hottinger sia stata realmente
svuotata e la rendicontazione della stessa abilmente falsificata; la falsificazione
sia opera di Tartaglia e di un suo stretto collaboratore , Beherend,come da
entrambi ammesso ; esista effettivamente un collaterale del conto deposito del
FEC in Hottinger,, contrassegnato da un numero che è rimasto sconosciuto, fin
quando la Hottinger ha trasmesso la documentazione in suo possesso; tale conto
sia stato gestito con modalità che confermano come si trattasse di una linea di
credito garantita dal conto principale ; sia il conto principale che il collaterale
siano stati effettivamente prosciugati , in tempi corrispondenti a quelli indicati
dal coindagato , mediante bonifici effettuati a favore della Silgocom Chiasso Sa;
nell’interrogatorio di garanzia, lo stesso ricorrente ammetta che la banca gli fu
segnalata proprio da Tartaglia , suo amico di vecchia data; esistano tracce
documentali , analiticamente esaminate dal Tribunale, della riconducibilità a La
Motta della creazione , con modalità anomale ed illegittime , della posizione FEC
in Hottinger,, in relazione alla quale il potere di firma spettava al medesimo e ,
per sua espressa delega, alla Frisari .
In quest’ordine di idee , il Tribunale sottolinea come la prima operazione
contabilizzata sul collaterale risalga al 4-12-006 e come da ciò si inferisca che il
conto è stato acceso prima di tale data, quando ancora La Motta era direttore del
fondo . Di tale ulteriore rapporto nessuno era a conoscenza e non ve ne è traccia
documentale agli atti del FEC. Le firme sul FEC, d’altronde, non furono variate
fino a molto tempo dopo gli avvicendamenti di La Motta e della Frisari ( dal
medesimo definita suo “capo di gabinetto” ) . E Scalia Mario , subentrato alla
Frisari , venne dirottato da La Motta, esattamente nel periodo in cui , secondo
Zullino , il conto FEC in Hottinger venne prosciugato, alle iniziative culturali
del Fondo , poiché degli investimenti avrebbe continuato a occuparsi il La Motta
personalmente , stante la delicatezza della materia. Di qui la conclusione
secondo la quale , nel periodo dello svuotamento dei conti FEC in Hottinger,, era
La Motta a occuparsi della gestione dell’investimento. Il Tribunale analizza
anche le dichiarazioni di Tartaglia , mostrando come esse , nella parte in cui
scagionano il La Motta, siano inattendibili, in quanto smentite sia dalle
ammissioni dello stesso Tartaglia circa le utilità elargite a La Motta, senza che
egli ne specifichi la causale ; sia dall’atteggiamento tenuto dal ricorrente

6

allorchè il Tartaglia lo informò della situazione legata all’imminente chiusura dei
conti del FEC in Hottinger,, poiché La Motta , lungi dal mostrare sorpresa e
dall’intimare al Tartaglia di restituire il danaro sottratto, si preoccupò
esclusivamente di mobilitare le sue altolocate conoscenze per bloccare
l’operazione di disinvestimento della posizione in Hottinger.
5.2.Dalle cadenze motivazionali dell’ordinanza è dunque enucleabile una
attenta analisi della regiudicanda , avendo i giudici del controllo preso in
esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alla conferma del
provvedimento genetico attraverso un itinerario logico-giuridico in nessun
modo censurabile sotto il profilo della correttezza logica ,e sulla base di
apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di
manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede . Né la Corte
suprema può esprimere alcun giudizio sullo spessore dimostrativo delle
risultanze procedimentali giacché questa prerogativa è attribuita al giudice di
merito , con la conseguenza che le scelte da questo compiute, se coerenti, sul
piano logico , con una esauriente analisi delle acquisizioni probatorie acquisite
, si sottraggono al sindacato di legittimità ( Sez. un. 25-11-’95 , Facchini ,
rv203767). Costituisce d’altronde ius receptum , nella giurisprudenza di questa
suprema Corte, che il giudice di legittimità, nel momento del controllo della
motivazione , non deve stabilire se la decisione di merito proponga la migliore
ricostruzione dei fatti né deve condividerne la giustificazione , ma deve
limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso
comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento , atteso
che l’art 606 co 1 lett e) cpp non consente alla Corte di cassazione una diversa
lettura dei dati processuali o una diversa interpretazione delle prove . In altri
termini , il giudice di legittimità , che è giudice della motivazione e
dell’osservanza della legge , non può divenire giudice del contenuto della
prova , non competendogli un controllo sul significato concreto di ciascun
elemento probatorio. Questo controllo è riservato al giudice di merito , essendo
consentito alla Corte regolatrice esclusivamente l’apprezzamento della logicità
della motivazione (cfr,, ex plurimis , Cass Sez fer. , 3-9-04 n. 36227 , Rinaldi ,
Guida al dir. , 2004 n. 39 , 86; Cass Sez V 5-7-04 n. 32688, Scarcella , ivi ,
2004 , n. 36, 64 ; Cass , Sez V, 15-4-2004 n. 22771, Antonelli , ivi, 2004n.
26, 75). Ne deriva che dedurre vizio di motivazione della sentenza significa
dimostrare che essa è manifestamente carente di logica e non già opporre alla
logica valutazione degli atti effettuata dal giudice di merito una diversa
ricostruzione ( Sez un. 19-6-96, Di Francesco, rv 205621) , come ha fatto il
ricorrente , nel caso in esame.

7

6. In ordine alla doglianza concernente il nomen iuris da attribuirsi alla fattispecie
concreta in disamina, occorre osservare come del tutto correttamente il giudice a
quo abbia ritenuto, sulla base della giurisprudenza citata, che l’appropriazione di
danaro pubblico, di cui il pubblico ufficiale abbia la disponibilità, materiale o
giuridica, integri il reato di peculato e non quello di abuso di ufficio.
7. Nemmeno le doglianze inerenti alle esigenze cautelari possono trovare
accoglimento. In primo luogo , infatti , nel provvedimento impugnato si dà atto
che nessuna censura è stata formulata , al riguardo , dalla difesa. Ed è
inammissibile il ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del tribunale del
riesame con cui si deducano per la prima volta carenze o illogicità motivazionali
relative a vizi del provvedimento genetico della misura coercitiva , che non
abbiano costituito oggetto di doglianza dinanzi allo stesso tribunale (Sez II , 219-12 , n. 42408 , rv. n. 254037; Sez I 22-4-1997 n. 2927 , rv. n. 207759; Sez I 512-2003 n. 1786 , rv. n. 227110; Sez II , 21-9-12 , n. 42408 , rv. n. 254037). In
secondo luogo, la valutazione delle esigenze cautelari di cui all’art 274 cpp
integra un giudizio di merito che, se supportato da motivazione esente da vizi
logico-giuridici ,è insindacabile in cassazione ( Cass. 2-8-1996 , Colucci , Nuovo
dir. 1997 , 316). In presenza, al riguardo, di motivazione adeguata , anche in
relazione all’indicazione delle ragioni per le quali eventuali misure gradate
vengano ritenute inidonee e non proporzionate all’entità e gravità dei fatti di
reato ( Cass. 21-7-92 , Gardino , C.E.D. Cass. n. 191652 ; Cass. 26-5-94,
Montaperto , C.E.D. Cass. n. 199030) , le determinazioni del giudice a quo
sfuggono infatti al sindacato di legittimità, al quale è estraneo ogni profilo di
rivalutazione nel merito delle relative statuizioni.
7.1. Al riguardo ,i1 Tribunale ha evidenziato l’assoluta gravità di una condotta di
spoliazione di risorse pubbliche ad uso privato ,posta in essere , per anni, con
modalità insidiose ed occulte , che evidenziano una personalità spregiudicata ed
avida, incline al raggiro e alla violazione di ogni regola di correttezza, da parte
di un alto dirigente dello Stato , che ha dimostrato piena dimestichezza con i
meccanismi alla base dei più diffusi fenomeni clientelari e corruttivi nella p.a e
capacità di sfruttare le conoscenze altolocate e le relazioni intessute con
personaggi pubblici, per influire sui meccanismi di funzionamento della pubblica
amministrazione. Trattasi di apparato giustificativo adeguato , esente da vizi
logico-giuridici ed aderente alle linee concettuali in tema di motivazione del
provvedimento cautelare appena richiamate , segnatamente in relazione al
parametro di cui all’art 275 cpp, in quanto ancorato a specifiche circostanze di
fatto ( Cass , Sez III, 3-12-2003 n 306/04, Scotti, Guida dir. 2004 , n. 17 , 94) e
pienamente idoneo ad individuare , in modo puntuale e dettagliato , gli elementi
atti a denotare l’attualità e la concretezza del pericolo di reiterazione criminosa,
non fronteggiabile con misure meno gravose di quella disposta ( Cass 24-5-’96,

PQM
RIGETTA IL RICORSO E CONDANNA IL RICORRENTE AL PAGAMENTO DELLE SPESE
PROCESSUALI. DISPONE TRASMETTERSI A CURA DELLA CANCELLERIA COPIA DEL
PROVVEDIMENTO AL DIRETTORE DELL’ISTITUTO PENITENZIARIO AI SENSI
DELL’ART.94 CO. ITER, DISP. ATT. C.P.P.

Così deciso in Roma, all ‘udienza del 10-9-13 .

Trasmessa copia ex art 23
n. 1 ter L. 8-8- 04
ear 2%14332
Roma, lì
Aloè , C.E.D. Cass. n. 205306) ; con esclusione di ogni congettura ( Cass 19-995, Lorenzetti , Cass. pen. 1997 , 459) ) e attenta focalizzazione dei termini
dell’attuale ed effettiva potenzialità di commettere determinati reati , connessa
alla disponibilità di mezzi e alla possibilità di fruire di circostanze che
renderebbero altamente probabile la ripetizione di delitti della stessa specie (Cass.
28-11-1997, Filippi , C.E.D. Cass. n. 209876; Cass. 9-6-1995 , Biancato , C.E.D.
Cass. n. 202259).
8. Il ricorso va dunque rigettato , siccome infondato , con la conseguente condanna
al pagamento delle spese processuali . Vanno infine espletati gli adempimenti di
cui all’art 94 co 1-ter disp att cpp.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA