Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5697 del 19/12/2013


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 5697 Anno 2014
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: ORILIA LORENZO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PORRETIELLO MADDALENA N. IL 09/01/1958
DANIELE GIUSEPPE N. IL 21/06/1962
avverso la sentenza n. 5135/2010 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
17/07/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 19/12/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. LORENZO ORILIA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per – AA

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 19/12/2013

Rilevato in fatto
La Corte d’Appello di Napoli, con la sentenza 17.7.2012,in parziale riforma di
quella emessa dal Tribunale, ha dichiarato prescritte tutte le contravvenzioni in
materia edilizia e antisismica contestate a Porrettiello Maddalena e Daniele Giuseppe ai
capi A,B,C, rideterminando la pena di giustizia per le residue imputazioni di cui all’art.
349 comma 2 cp contestate al capo D. Ha confermato nel resto la sentenza impugnata.
Con successiva ordinanza 17.6.2012, la Corte d’Appello ha corretto l’omissione
contenuta nel dispositivo prevedendo altresì la revoca dell’ordine di demolizione delle

opere abuisive.
Porrettiello e Daniele propongono, tramite difensore, ricorso per cassazione
deducendo la violazione di legge per avere la Corte di merito, una volta dichiarata la
prescrizione delle violazioni in materia edilizia, omesso di revocare la condizione
(consistente nell’obbligo di demolizione) apposta alla sospensione della pena.
Considerato in diritto
Il ricorso è fondato.
Effettivamente, la Corte napoletana, pur avendo revocato l’ordine di
demolizione (per effetto della declaratoria di estinzione delle contravvenzioni in
materia edilizia per intervenuta prescrizione), ha confermato nel resto la sentenza di
primo grado con riferimento al capo d) (relativo al reato di violazione di sigilli) senza
nulla stabilire in ordine alla condizione apposta dal primo giudice alla concessione della
sospensione condizionale della pena (cioè alla demolizione del manufatto abusivo).
Ora, secondo la costante giurisprudenza di questa Suprema Corte, nel caso di
condanna per il solo reato di cui all’art. 349 cod. pen., violazione di sigilli, apposti ad
un manufatto realizzato in assenza del permesso di costruire o in totale difformità dallo
stesso, il giudice non può concedere la sospensione condizionale della pena
subordinata alla demolizione dell’opera eseguita, atteso che la costruzione abusiva non
può essere considerata quale conseguenza dannosa o pericolosa da eliminare in
relazione al reato di cui al citato art. 349, e che inoltre l’ordine di demolizione è
tipizzato normativamente dal D.P.R. n. 380 del 2001, art. 31, comma 9, per ipotesi di
reato diverse da quella in questione (Sez. 3, Sentenza n. 38722 del 26.9-4.10.2012;
cass. sez .3 20.5.2010 n. 27698; cass. sez. 3, 28.9.2006, n. 40438).
La Corte di merito, disattendendo palesemente tale principio, non solo aveva in
un primo momento omesso di revocare l’ordine di demolizione (provvedendovi
successivamente col procedimento di errore materiale), ma – ed è ciò che rileva in
questa sede – non aveva provveduto ad eliminare la condizione apposta alla
concessione del beneficio della sospensione condizionale, condizione consistente
appunto nella demolizione del manufatto.
La sentenza impugnata va pertanto annullata senza rinvio limitatamente alla
mancata revoca della subordinazione della sospensione condizionale della pena alla

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demolizione delle opere abusive, revoca che può essere direttamente disposta da
questa Corte (art. 620 cpp).
P.Q.M.
annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla subordinazione della
sospensione della pena alla condizione della demolizione del manufatto, condizione che
mina.

Così deciso in Roma, il 19.12.2013.

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