Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5694 del 19/12/2013


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 5694 Anno 2014
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: ORILIA LORENZO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
TAGLIAFERRI MARIA GRAZIA N. IL 11/04/1965
avverso la sentenza n. 665/2012 TRIBUNALE di CAMPOBASSO, del
19/03/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 19/12/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. LORENZO ORILIA
p-Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. riLaelee3/49
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 19/12/2013

Rilevato in fatto
Con sentenza in data 19.3.2013 il Tribunale di Campobasso ha dichiarato non
doversi procedere per oblazione nei confronti di Tagliaferri Mar giSutata di violazione
dell’art. 674 c.p. perchk deteneva un cane sul balcone del proprio appartamento
senza le opportune cautele igieniche, provocando in tal modo odori nauseabondi tali da
creare molestie ai vicini. Ha condannato altresì l’imputata al pagamento delle spese del
giudizo in favore della parte civile.

stata preceduta comunque da una valutazione negativa della sussistenza di condizioni
per il proscioglimento ex art. 129 cpp e che comunque la condanna rispondeva a criteri
di equità e giustizia, trattandosi di scelte procedurali dell’imputato.
Contro questa pronuncia il difensore della Tagliaferri ha proposto ricorso per
cassazione per violazione degli artt. 162 bis cp e 141 disp. att. cpp, dolendosi della
condanna alla rifusione delle spese in favore della parte civile, non essendo ciò previsto
dall’art. 162 bis c.p.
Considerato in diritto
Il ricorso è fondato.
Come già affermato da questa Corte (cfr. Sez. 1, Sentenza n. 37354 del
27/09/2007 Ud. dep. 10/10/2007 Rv. 237498; Sez. 1, Sentenza n. 7125 del
11/05/1993 Ud. dep. 21/07/1993 Rv. 194748), l’ammissione dell’imputato
all’oblazione preclude la possibilità di condannarlo alla rifusione delle spese nei
confronti della parte civile che, salvo quanto disposto dalla sentenza n. 443/1990 della
Corte costituzionale con riferimento all’ipotesi di patteggiamento, è consentita solo in
caso di accoglimento della domanda di restituzione o risarcimento del danno.
E va anche ricordato che la Corte costituzionale, con ordinanza n. 381/2003, ha
dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità dell’art. 162 bis c.p.
nella parte in cui non prevede che il giudice possa liquidare le spese alla parte civile in
caso di estinzione del reato a seguito di oblazione osservando che “l’oblazione, in
quanto sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato, deve inquadrarsi
nella categoria delle sentenze di proscioglimento”,.., e che “il giudice civile, adito dal
danneggiato dal reato, può condannare il convenuto anche al rimborso delle spese da
lui sostenute nel processo penale definito con sentenza di non doversi procedere per
intervenuta oblazione”.
La sentenza impugnata, che si è discostata dai suddetti principi, va pertanto
annullata senza rinvio.
P.Q.M.
annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla condanna alla rifusione
delle spese sostenute dalla parte civile.
Così deciso in Roma, il 19.12.2013.

Ha motivato tale condanna osservando che la dichiarazione di estinzione è

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