Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5692 del 02/02/2016


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 5692 Anno 2016
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: PAVICH GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CATROPPA FRANCO N. IL 05/04/1955
APULEO MARCO N. IL 26/09/1969
avverso la sentenza n. 155/2008 CORTE APPELLO di BARI, del
07/04/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 02/02/2016 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GIUSEPPE PAVICH
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Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per t twAtti£4,44c€0,
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Data Udienza: 02/02/2016

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 7 aprile 2014, la Corte d’appello di Bari, 1 Sezione
penale, in riforma della sentenza emessa il 29 maggio 2007 dal Tribunale di Bari
in composizione collegiale, dichiarava non doversi procedere nei confronti di
Franco Catroppa in ordine ai reati a lui ascritti ai capi D, E, F, L ed M, e nei
confronti di Apuleo Marco in ordine ai reati a lui ascritti ai capi D, E, L ed M,
perché estinti per prescrizione, eliminando per entrambi la relativa pena e

anni e quattro mesi di reclusione ed € 36.000,00 di multa; e, quanto all’Apuleo,
in sei anni e otto mesi di reclusione ed € 29.000,00 di multa. Confermava nel
resto la sentenza di primo grado in riferimento ai detti imputati.
Al Catroppa e all’Apuleo sono contestati vari delitti in tema di acquisto,
trasporto, detenzione e cessione di stupefacenti di vario tipo, oltre a un delitto in
materia di armi (capo B), commessi in Monopoli (BA) in un arco temporale
compreso fra il 2000 e il 2002. I reati di cui ai capi D, E, F, L ed M concernono
condotte riferite a stupefacenti del tipo hashish o marijuana, la cui pena edittale
ha determinato l’intervenuta prescrizione degli stessi; agli imputati suddetti,
unitamente ad altri, era in origine contestato anche il reato associativo di cui al
capo A (art. 74 D.P.R. 309/1990), dal quale però gli stessi imputati erano stati
assolti già in primo grado; assoluzione confermata in appello.

2. Avverso la prefata sentenza ricorrono sia il Catroppa che l’Apuleo, a
mezzo dei rispettivi difensori di fiducia.

3. Il ricorso presentato nell’interesse del Catroppa é articolato in sei motivi.
3.1. Con il primo motivo si denuncia violazione di legge processuale, in
relazione all’art. 486 (recte 420 ter) cod.proc.pen : ciò in quanto, all’udienza del
18 dicembre 2013 avanti la Corte di appello, il Catroppa era assente perché
detenuto per altra causa; della sua impossibilità a comparire il difensore dava
notizia alla Corte di merito, ma quest’ultima, non risultando la rinuncia a
comparire del sunnominato, rinviava il processo ad altra udienza con
sospensione dei termini di prescrizione: quest’ultimo provvedimento, lamenta il
ricorrente, incide sul computo della prescrizione relativo agli altri capi
d’imputazione, che a loro volta sarebbero estinti, dovendosi sottrarre i 112 giorni
di sospensione del termine dal relativo computo.
3.2. Con il secondo motivo si denuncia violazione di legge penale in
riferimento agli artt. 10, 12 e 14 legge 497/1974, nonché vizio di motivazione
sul punto: il ricorrente lamenta che la prova della detenzione, trasporto e
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determinando la pena per le residue imputazioni, quanto al Catroppa, in nove

importazione di armi da guerra ed esplosivo sia costituita solo da intercettazioni
ambientali, mentre mancano sequestri o altri riscontri oggettivi o soggettivi
all’assunto accusatorio; ed anzi, l’ambientale n. 1325 del 14.11.2000 depone per
il rifiuto, da parte del Catroppa, dell’offerta di armi da parte dell’Apuleo,
comprovato dalla frase «sono in pace con tutti». Né del resto vi é la prova che le
armi fossero non già da guerra, ma armi comuni da sparo (il ricorrente qualifica
come tali i fucili Kalashnikov, le pistole calibro 9 x 21, l’esplosivo di tipo
gelatina), il che dovrebbe portare, quanto meno, alla declaratoria di prescrizione

3.3. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta il vizio di motivazione in ordine
alle dichiarazioni rese in apposito memoriale dal collaboratore di giustizia e
coimputato Marco Apuleo, favorevoli al Catroppa, il cui peso nei fatti oggetto
d’imputazione viene ridimensionato: la credibilità attribuita in altre sedi
all’Apuleo non ha però trovato riscontro nel caso di specie, e sul punto la
motivazione dell’impugnata sentenza si appalesa carente.
3.4. Con il quarto motivo, si lamenta il vizio di motivazione in ordine al capo
I dell’imputazione: si evidenzia che l’interpretazione del linguaggio criptico
utilizzata nella conversazione n. 185 del 30 ottobre 2000 (vi si parla di merce, o
di pietra) contrasta con il fatto che, nelle altre conversazioni, come la stessa
Corte di merito evidenzia, i due coimputati si esprimano in modo esplicito
parlando apertamente di stupefacenti. Anche su questo punto vi é carenza di
motivazione circa le dichiarazioni del coimputato Apuleo, il quale aveva spiegato
la conversazione con una bonifica da pietre di un terreno agricolo.
3.5. Con il quinto motivo si denuncia violazione di legge e vizio di
motivazione in riferimento ai capi N e O della rubrica, con particolare riguardo al
mancato riconoscimento dell’ipotesi di cui all’art. 73, comma 5, D.P.R.
309/1990: non si ha conoscenza del dato quantitativo riferito alle dosi di cocaina
cedute a Vito Gimmi (che non é stato sentito né in fase d’indagini, né durante il
processo) e a Stefano Marzolla (il quale parla unicamente di cessioni di quantità
modiche di stupefacente), e ciò dovrebbe ricondurre le dette imputazioni
all’interno della soglia di lieve entità, con ogni conseguenza in termini di
prescrizione del reato.
3.6. Con il sesto motivo si lamenta la violazione di legge, con riferimento
alla mancata concessione al Catroppa delle attenuanti generiche, benché questi
all’epoca dei fatti fosse del tutto incensurato.

4. Venendo al ricorso presentato per conto di Marco Apuleo, esso é
articolato in quattro motivi.

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del reato.

4.1. Con il primo motivo si lamenta violazione della legge penale e vizio di
motivazione in ordine al reato di cui al capo B, per ragioni sostanzialmente
sovrapponibili a quelle di cui al secondo motivo del ricorso Catroppa, nella parte
in cui si denuncia che non vi fu sequestro di armi e la prova dell’accusa non é
ricavabile dalle conversazioni intercettate.
4.2. Con il secondo motivo si lamenta ancora violazione della legge penale e
vizio di motivazione in ordine al reato di cui al capo B, sotto il diverso profilo
della carenza di elementi per qualificare le armi come da guerra e non, piuttosto,

doglianza anch’esso contenuto, come si é visto, nel secondo motivo del ricorso
Catroppa).
4.3. Con il terzo motivo si denunciano violazione della legge penale e vizio di
motivazione in ordine al reato di cui al capo I: anche in questo caso ci si duole
che la prova sia stata fornita unicamente da conversazioni intercettate, e non da
sequestri, ed inoltre, a fronte della contestazione riferita a una cessione a
Giancarlo Barletta di 30 grammi di eroina, la stessa sentenza impugnata qualifica
lo stupefacente come cocaina.
4.4. Con il quarto motivo si lamenta nuovamente violazione della legge
penale e vizio di motivazione sia in ordine al reato di cui al capo B, che in ordine
al reato di cui al capo I, sotto il diverso profilo della mancata considerazione, da
parte della Corte territoriale, delle dichiarazioni rese in apposito memoriale
dall’Apuleo: il quale, pur accusandosi di reati ben più gravi, nega di avere mai
parlato di armi con il Catroppa (a proposito del capo B) e spiega il contenuto
delle intercettazioni a proposito della bonifica di un terreno (in ordine al capo I:
sul punto si richiama il contenuto del quarto motivo del ricorso Catroppa).

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.1. Il primo motivo del ricorso presentato per conto del Catroppa é
infondato.
Anche volendo prescindere dall’irritualità della sospensione del termine di
prescrizione, della quale si lamenta il ricorrente (pari a 112 giorni), detta
sospensione non influisce sul decorso della prescrizione in ordine alle residue
imputazioni per reati in tema di stupefacenti (la cui pena edittale massima é,
oggi come all’epoca dei fatti, di venti anni di reclusione) e in tema di
importazione e cessione di armi da guerra (la cui pena massima é di dodici anni
di reclusione), tenuto conto sia del decorso del detto termine in relazione
all’epoca di commissione dei reati, sia dei fatti interruttivi del termine stesso, ed
indipendentemente dall’applicazione della normativa in tema di prescrizione
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come armi comuni da sparo, con conseguente prescrizione del reato (motivo di

vigente all’epoca dei fatti, ovvero di quella più favorevole introdotta con la legge
n. 251/2005. Di tal che il motivo di doglianza é del tutto privo di rilievo ai fini
dedotti dal ricorrente.
1.2. Parimenti infondato é il secondo motivo di ricorso.
La motivazione della Corte territoriale offre ampia contezza della natura
esplicita delle conversazioni intercettate e del riferimento per niente criptato, ed
anzi affatto esplicito (si vedano ad esempio le conversazioni riportate in sintesi a
pagina 18 dell’impugnata sentenza), ad approvvigionamenti, disponibilità o

appena il caso di ricordare che tali, nella giurisprudenza di legittimità, sono
sicuramente considerati quanto meno i fucili

Kalashnikov

di cui alla

conversazione n. 203 del 22 maggio 2002 (vds. Sez. 1, n. 31695 del
23/06/2010, Calabresi e altri, Rv. 248014).
Tale constatazione dirime ogni questione anche a proposito della postulata
riqualificazione del fatto nell’importazione, trasporto o cessione di armi comuni
da sparo (con conseguente riduzione della pena edittale e prescrizione del
reato): riqualificazione che, per quanto detto, resta esclusa.
1.3. Il terzo motivo é inammissibile, siccome manifestamente infondato e
affatto generico.
Si evidenzia in primo luogo la sostanziale aspecificità e non autosufficienza
del motivo, laddove esso del tutto genericamente attribuisce alle dichiarazioni
dell’Apuleo, che sarebbero contenute in un memoriale da questi depositato in
atti, un contenuto idoneo a ridurre il peso del Catroppa nella vicenda criminosa,
senza in alcun modo specificare a quali circostanze tali asserzioni si riferiscano.
La genericità del motivo si apprezza inoltre con riferimento al richiamo, del
tutto aspecifico e non circostanziato, ad altre occasioni nelle quali il contributo
dichiarativo dell’Apuleio sarebbe stato valutato positivamente, in contrasto con
l’irrilevanza delle sue dichiarazioni nel decisum della Corte di merito.
Non può non rammentarsi, a fronte di quanto precede, che in tema di
ricorso per cassazione, sono inammissibili, per violazione del principio di
autosufficienza e per genericità, quei motivi che, deducendo il vizio di manifesta
illogicità o di contraddittorietà della motivazione, e, pur richiamando atti
specificamente indicati, non contengano la loro integrale trascrizione o
allegazione (vds. la recente Sez. 4, n. 46979 del 10/11/2015, Bregamotti, Rv.
265053)
Oltre a ciò, non può non evidenziarsi che l’affidabilità delle dette
dichiarazioni va, nella specie, valutata alla luce delle rimanenti emergenze
probatorie e del ruolo del Catroppa che ne emerge, elementi sicuramente tali da

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intermediazioni nell’acquisto di armi pacificamente qualificabili come da guerra: è

non consentire di reputare credibile quanto attribuito all’Apuleo nel memoriale
evocato dal ricorrente.
Si rammenta che l’indagine sulla credibilità del collaboratore deve essere
compiuta dal giudice non tanto facendo leva sulle qualità morali della persona – e
quindi sulla genuinità del suo pentimento – quanto sulle ragioni che possono
averlo indotto alla collaborazione e sulla valutazione dei suoi rapporti con i
chiamati in correità, oltre che sulla precisione, coerenza, costanza e spontaneità
delle dichiarazioni (Sez. 6, n. 46483 del 30/10/2013, Scognamiglio, Rv.

1.4. Il quarto motivo del ricorso Catroppa é infondato.
Si premette doverosamente che la prova dei reati di traffico e di detenzione
a fini di spaccio di sostanze stupefacenti può essere desunta non soltanto dal
sequestro o dal rinvenimento delle sostanze, ma anche da altre fonti probatorie
(quali, come nel caso di specie, il contenuto di intercettazioni: vds. in terminis
Sez. 2, n. 19712 del 06/02/2015, Alota e altri, Rv. 263544).
Nella specie, la Corte territoriale, richiamando il contenuto della
conversazione n. 194 del 30 ottobre 2000 (riportata alle pagine da 39 a 41 della
sentenza di primo grado), ha dato conto del proprio convincimento in termini
sufficientemente chiari, e sicuramente tale convincimento (fondato sulla cessione
di un pezzo di eroina in pietra, per un controvalore di oltre tre milioni di lire) non
può essere dichiarato contraddittorio rispetto ad altre conversazioni: il
riferimento alla pietra o alla merce, quand’anche lo si volesse ritenere criptico,
non dà luogo a contraddizioni di sorta con la circostanza, pure evidenziata dalla
Corte di merito, che in generale nelle loro conversazioni il Catroppa e l’Apuleo
abbandonavano ogni cautela e si esprimevano liberamente sui loro traffici illeciti;
ma, anzi, contestualizza la cessione di eroina in esame nell’ambito di detti
traffici, rafforzando perciò la valenza probatoria della conversazione.
1.5. Il quinto motivo di ricorso é inammissibile, siccome manifestamente
infondato.
É, invero, ostativa al riconoscimento della lex mitior di cui all’art. 73, comma
5, D.P.R. 309/1990 la circostanza che, sia pure in assenza del sequestro di
quantitativi di stupefacente, la condotta attribuita al Catroppa é consistita in una
sistematica e organizzata attività di spaccio, desumibile dagli elementi
ampiamente descritti in motivazione: il riferimento a tali elementi e ad altri
correlati, operato nella sentenza impugnata, integra appieno i requisiti che
valgono ad escludere, secondo la pacifica giurisprudenza anche apicale di questa
Corte, la configurabilità dell’ipotesi di lieve entità di cui al comma V° dell’art. 73
D.P.R. 309/1990 (si veda al riguardo Cass. Sez. Un., Sentenza n. 17 del
21/06/2000, Primavera, Rv. 216668; circa il rilievo della sistematicità
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257389).

dell’attività di spaccio, si veda Cass. Sez. 6, n. 27052 del 14/04/2008 – dep.
03/07/2008, Rinaldo, Rv. 240981).
1.6. Anche il sesto motivo di ricorso é inammissibile, perché manifestamente
infondato. Il diniego delle circostanze attenuanti generiche in primo grado é
stato confermato dalla Corte territoriale, con congrua motivazione, in relazione
alla gravità, professionalità e sistematicità delle condotte poste in essere dal
Catroppa ed evidenziando l’assenza di elementi ulteriori su cui fondare il
riconoscimento delle dette attenuanti.

generiche/ non é necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli
elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma é
sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque
rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (per
tutte vds. Sez. 3, Sentenza n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899).

2.1. Venendo al ricorso presentato nell’interesse dell’Apuleo, il primo e il
secondo motivo di ricorso vanno dichiarati infondati sulla base delle stesse
considerazioni già esposte a proposito del secondo motivo di ricorso presentato
nell’interesse del Catroppa, alle quali pertanto si fa rinvio.
2.2. Quanto al terzo motivo di ricorso, esso pure é infondato, e anche in
questo caso vanno richiamate le considerazioni già svolte a proposito del quarto
motivo del ricorso Catroppa, del tutto calzanti anche con riguardo alle doglianze
dell’Apuleo circa la valenza probatoria delle intercettazioni in tema di
stupefacenti; si soggiunge, per mero scrupolo, che il cenno (contenuto nella
sentenza) alla

«”merce”, sicuramente di tipo cocaina»

(p. 19 sentenza

impugnata), a fronte di una contestazione riferita alla cessione di eroina, é
all’evidenza frutto di errore materiale, come emerge dalla lettura completa della
motivazione resa dalla Corte di merito sul capo I; e del resto ciò non
integrerebbe comunque alcuna lesione all’esercizio del diritto di difesa, a fronte
degli atti disponibili, tenuto anche conto dell’assenza di riflessi quoad poenam.
2.3. Infine, anche il quarto motivo é infondato, e per certi versi
inammissibile: quanto alla mancata considerazione delle dichiarazioni rese
dall’Apuleo nel memoriale da questi depositato, valgono infatti gli stessi
argomenti sulla genericità e soprattutto sulla manifesta infondatezza riferiti al
terzo motivo del ricorso presentato dal Catroppa, argomenti ai quali si rinvia;
quanto al contenuto probatorio di dette dichiarazioni, esso deve considerarsi
congruamente e convenientemente smentito dalla motivazione della Corte di
merito e, più in generale, dal complesso delle emergenze probatorie, per ragioni
già ampiamente illustrate, quanto al capo B, nel secondo motivo del ricorso
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Al riguardo va ricordato che, nel negare la concessione delle attenuanti

Catroppa e, quanto al capo I, nel quarto motivo del ricorso Catroppa, ragioni da
intendersi qui richiamate per quanto di rilievo.

3. Al rigetto dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento
delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 2 febbraio 2016.

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