Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5691 del 13/12/2013


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 5691 Anno 2014
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: GENTILE MARIO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:

Di Leonardo Giuseppe, nato il 14/07/1970

avverso la sentenza del 03/12/2012 della Corte di Appello di Genova

visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Mario Gentile;
Udito il Procuratore Generale, in persona del dott. Sante Spinaci, che ha concluso
chiedendo l’inammissibilità del ricorso.

Udito il difensore avv. //

DEPOS!TATA !N CANCELLERIA

Data Udienza: 13/12/2013

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di Appello di Genova, con sentenza emessa il 03/12/2012, in
parziale riforma della sentenza del Tribunale di Chiavari, in data 08/02/2012 appellata, fra gli altri, da Giuseppe Di Leonardo, imputato del reato di cui all’art.
2 L. 638/1983 (come contestato in atti) e condannato alla pena di mesi quattro
di reclusione ed C 400,00 di multa – dichiarava estinto per prescrizione il reato in
ordine alla condotta omissiva relativa al Gennaio 2005; riduceva la pena per le

2. L’interessato proponeva ricorso per Cassazione, deducendo violazione di
legge e vizio di motivazione, ex art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
2.1. In particolare il ricorrente esponeva, fra l’altro:
a)che non ricorrevano gli elementi costitutivi del reato de quo, poiché
Giuseppe Di Leonardo non aveva svolto l’attività di amministratore della ditta
“D.L.F. Edilizia di Frittitta Pietro & C. sas” nel periodo in esame;
b)che, comunque, la decisione impugnata non era congruamente motivata
sul punto de quo;
c) che andavano concesse le attenuanti generiche e la sospensione
condizionale della pena;
d)che la pena inflitta era eccessiva;
e)che i reati erano prescritti;
f) che andava concesso l’indulto, ex L. 241/2006.
Tanto dedotto, il ricorrente chiedeva l’annullamento della sentenza
impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è parzialmente fondato nei termini di cui in motivazione.
1.1. Quanto alla sussistenza della responsabilità penale, la Corte Territoriale,
unitamente alla decisione di 10 grado – i due provvedimenti si integrano a
vicenda – mediante un esame analitico ed esaustivo delle risultanze processuali,
hanno accertato che Giuseppe Di Leonardor nelle condizioni di tempo e di luogo
come individuate in atti – quale amministratore della ditta “D.L.F. di Frittitta
Pietro & C. sas” aveva omesso di versare le trattenute previdenziali ed
assistenziali dei propri dipendenti dal giugno 2005 sino al 29/09/2005.
1.2. Le censure dedotte sul punto sono manifestamente infondate sia perché
meramente ripetitive di quanto dedotto in sede di Appello; sia perché non
correlate in modo giuridicamente pertinente alle ragioni poste a base della
2

residue imputazioni a mesi due e gg. 14 di reclusione ed C 140,00 di multa.

decisione della Corte Territoriale, che ha congruamente motivato sul punto in
esame mediante valutazioni immuni da errori di diritto (vedi sentenza 2° grado
pagg. 1 – 3; sentenza 1° grado pagg. 1

2).

La manifesta infondatezza del ricorso sul punto in esame, preclude la
possibilità di rilevare e dichiarare la prescrizione del reato – maturata, per i
residui fatti successivi al Gennaio 2005, entro il 16/07/2013; epoca successiva
alla decisione impugnata, emessa il 03/12/2012 – non essendosi instaurato, sul
punto de quo, valido rapporto di impugnazione [sez. VI sent. n. 6924 del

17/05/2010; sez. VII sent. n. 48054 del 22/12/2011; sez. VI sent. n. 21981 del
22/05/2013; sez. U. sent. n. 32 del 22/12/2000; sez. U. sent. n. 23428 del
22/03/2005].

2. Sono, invece, fondate le censure quanto al trattamento sanzionatorio.
Invero nei motivi di appello si chiedeva, fra l’altro, la concessione delle
attenuanti generiche, nonché la concessione dei benefici di legge (vedi sentenza
2° grado pag. 1).
La Corte Territoriale non ha motivato sui predetti punti, con conseguente
nullità della sentenza impugnata, ex art. 606 lett. e) cod. proc. pen.

3.Va annullata, pertanto, la sentenza della Corte di Appello di Genova,
limitatamente al trattamento sanzionatorio, nei termini come sopra precisato; ivi
compreso anche l’eventuale applicazione dell’indulto, ex L. 241/2006.

P.Q.M.

La Corte
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio
ed ai benefici di legge con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di
Genova. Rigetto nel resto
Così deciso il 13 Dicembre 2013.

22/02/2012; sez. VI sent. n. 34171 del 26/08/2008; sez. I sent. n. 18510 del

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