Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5690 del 13/12/2013


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 5690 Anno 2014
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: GENTILE MARIO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:

Caramico Camilla, nata il 09/10/1962
Fortunato Marcello, nato il 14/09/1968

avverso la sentenza del 12/02/2013 della Corte di Appello di Salerno.

visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Mario Gentile;
Udito il Procuratore Generale, in persona del dott. Sante Spinaci che ha concluso
chiedendo il rigetto del ricorso

Udito l’avv. Rosa Russo, difensore di fiducia della parte civile, Comune di
Salerno, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso proposto dagli imputati.

Udito l’avv. Francesco Dente, difensore di fiducia dei ricorrenti Camilla Caramico
e Marcello Fortunato, che ha concluso chiedendo l’annullamento della sentenza
impugnata.

Data Udienza: 13/12/2013

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di Appello di Salerno, con sentenza emessa il 12/02/2013, in
riforma della sentenza del Tribunale di Salerno, in data 10/03/2011 – appellata
dal PM e da Marcello Fortunato e Camilla Caramico, imputati, fra gli altri, dei
reati di cui agli artt. 44 lett. b), 64, 71, 65, 72, 93 e 95 d.P.R. 380/2001 (come
ritenuti in sentenza) e condannati alla pena di mesi sei di arresto e di C
15.000,00 di ammenda – dichiarava i predetti imputati colpevoli del reato di cui

capo A) della rubrica, nonché dei reati di cui agli artt. 181 d.lgs. 42/2004; 734
cod. pen., come contestati ai capi B) e C) della rubrica; il tutto in accoglimento
dell’appello del PM; rideterminava la pena inflitta in 1° grado in quella di mesi
sette e gg. dieci di arresto ed C 34.000,00 di ammenda.

2. Entrambi gli interessati proponevano distinti ricorsi per Cassazione,
deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, ex art. 606, lett. b) ed e),
cod. proc. pen.
2.1. In particolare i ricorrenti, mediante articolate argomentazioni,
esponevano:
a)che non sussistevano gli elementi costitutivi del reato di cui all’art. 44 lett.
c) d.P.R. 380/2001, poiché il corso d’acqua Rumaccio non poteva essere
qualificato come torrente;
b)che comunque la decisione impugnata non era congruamente motivata sul
punto de quo;
c) che Camilla Caramico era estranea in ordine alla realizzazione delle opere
in questione;
d)che andava rinnovata l’istruttoria dibattimentale al fine di accertare
l’epoca precisa dell’ultimazione dei lavori;
e)che andavano concesse le attenuanti generiche;
f) che la pena inflitta era eccessiva;
g)che tutti i reati erano prescritti, poiché tutti i lavori risultavano sospesi dal
14/02/2005.
Tanto dedotto, i ricorrenti chiedevano l’annullamento della sentenza
impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è manifestamente infondato.

2

all’art. 44 lett. c) d.P.R. 380/2001, come da originaria contestazione di cui al

1.1. La Corte Territoriale, mediante un esame analitico ed esaustivo delle
risultanze processuali, h-

che Marcello Fortunato e Camilla

Caramico, quali proprietari del terreno e committenti dei lavori – nelle condizioni
di tempo e di luogo come individuate in atti – avevano realizzato in totale
difformità del permesso di costruire n. 117 del 02/07/2003, in luogo della
ristrutturazione di un fabbricato rurale, una lussuosa villa ad uso residenziale per
una cubatura complessiva di mc. 2.978,84, costituita: a) da un piano
seminterrato di mc. 1.013,51; destinato a deposito, garage, soggiornO e cantina

1.266,08, costituito da un ingresso, un ampio salone ed un soggiorno; c) da un
primo piano di mc 739,25, costituito da quattro camere da letto; il tutto sia in
violazione del vincolo paesaggistico, stante nelle immediate vicinanze (a distanza
inferiore a 150 mt.) del torrente Rumaccio; sia della normativa in materia di
opere in conglomerato cementizio, nonché della disciplina legislativa in materia
antisismica, come contestato in atti. Dette opere abusive avevano anche alterato
le bellezze naturali della località in questione.
1.2. I predetti imputati, inoltre, avevano realizzato, in assenza del permesso
di costruire, ulteriori e molteplici manufatti, ed ossia: un gazebo in muratura,
una piscina di circa 250 mq., un portico in c.a. di mq. 5,5; un mini appartamento
ed altro; il tutto come indicato e provato in atti (vedi, sul punto in esame,
sentenza 2° grado pagg. 1 – 6; 11 – 18).

2. Le censure dedotte nei ricorsi sono infondate per le seguenti ragioni
principali:
2.1. la doglianza relativa alla responsabilità penale della Caramico
costituisce eccezione in punto di fatto, in contrasto con quanto accertato dai
giudici del merito (vedi sentenza 2° grado pagg. 16 – 18).
2.2. La classificazione del corso d’acqua quale torrente, denominato
“Rumaccio” – classificazione rilevante ai fini della sussistenza del vincolo
paesaggistico – attiene ad una questione di fatto in ordine alla quale la Corte
Territoriale ha fornito congrua motivazione. La Corte di Appello ha evidenziato,
fra l’altro, che detto corso d’acqua era indicato come torrente nella cartografia
dell’Amministrazione del Catasto – che costituisce, ai sensi dell’art. 1 L. 68/1960,
organo cartografico dello Stato (oltre all’I.G.M. ed altri Enti pubblici). Trattasi di
valutazione di merito immunLda errori di diritto, non censurabile in sede di
legittimità.
2.3. Le ulteriori censure attinenti alla mancata rinnovazione dell’istruttoria
dibattimentale; alla mancata concessione delle attenuanti generiche, nonché alla
misura della pena sono meramente ripetitive di quanto dedotto in sede di
3

(collegato con una scala in cemento al piano terra); b) da un piano terra di mc.

appello, già valutato esaustivamente dalla Corte Territoriale, che ha fornito
congrua motivazione sui punti in esame (vedi sentenza 2° grado pagg. 16 – 20).
2.4. Il termine massimo di prescrizione, anni cinque, in relazione a fatti
commessi sino al 24/04/2008, data del sequestro giudiziario – tenuto conto del
periodo di sospensione del decorso della prescrizione per la durata di gg. 240,
come determinato in atti – non è tuttora ancora maturato.

3.Vanno dichiarati inammissibili, pertanto, i ricorsi proposti da Marcello

spese processuali e della sanzione pecuniaria che si determina in C 1.000,00`,
nonché alla rifusione delle spese sostenute dal Comune di Salerno, costituitoàk’
parte civile ; 9_,eci,ucCalkkx

• fv ,

P.Q.M.

La Corte
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende, nonché alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile
liquidate in C 2.000,00, oltre accessori di legge.
Così deciso il 13 Dicembre 2013.

Fortunato e Camilla Caramico, con condanna degli stessi al pagamento delle

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