Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 569 del 29/11/2017
Penale Ord. Sez. 7 Num. 569 Anno 2018
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: SOCCI ANGELO MATTEO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
SGARZANI GIORGIO nato il 21/06/1950 a CARRE’
avverso la sentenza del 30/05/2016 del TRIBUNALE di PORDENONE
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;
Data Udienza: 29/11/2017
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il Tribunale di Pordenone, con la decisione in epigrafe indicata
relativamente al reato di cui all’art. 21, comma 1, lettera R, I. 157/1992
(uso di richiami acustici vietati nell’esercizio della caccia); accertato il 16
ottobre 2014.
2. Ricorre in appello Sgarzani, tramite difensore, trasmesso a
questa Corte di Cassazione, con un unico motivo di ricorso: non è stato
verificato il reale funzionamento del richiamo e la condanna può
intervenire solo per un uso effettivo del richiamo.
3.
Il ricorrente ha rinunciato al ricorso, personalmente, con
dichiarazione, depositata il 10 novembre 2017.
2. Il ricorso pertanto risulta inammissibile per rinuncia al ricorso
(Art. 591, comma 1, lettera D, cod. proc. pen.). Alla dichiarazione di
inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle
ammende della somma d € 500,00, e delle spese del procedimento, ex
ad 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di C 500,00 in favore
della Cassa delle ammende.
Così deciso il 29/11/2017
condannava Sgarzani Giorgio alla pena di € 1.000,00 di ammenda