Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 569 del 03/12/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 569 Anno 2014
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: CAPUTO ANGELO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CAMPANELLI SAVERIO N. IL 20/03/1951 parte offesa nel
procedimento
MANIGLIA EMILIA CLARA ANNA N. IL 20/10/1950 parte offesa
nel procedimento
c/
GIUDICE ROCCO N. IL 27/10/1947
BERTINI ALESSIO N. IL 30/05/1949
IANNOTTI PASQUALE N. IL 19/04/1952
CESAREO ANTONIO N. IL 12/07/1978
ROTUNNO MARCO N. IL 16/03/1985
avverso l’ordinanza n. 242/2012 GIP TRIBUNALE di SALA
CONSILINA, del 19/10/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPUTO;

(fo

Data Udienza: 03/12/2013

Letta la requisitoria in data 22/05/2013 del Sostituto Procuratore generale
della Repubblica presso questa Corte di cassazione dott. Aldo Policastro, che ha
concluso per l’inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

Il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Sala Consilina ha
disposto, con ordinanza del 19/10/2012, l’archiviazione del procedimento nei

Marco Rotunno. Richiamate la richiesta di archiviazione del pubblico ministero e
l’opposizione delle persone offese e dato atto dello svolgimento dell’udienza del
19/10/2012 nel rispetto delle forme di cui all’art. 127 cod. proc. pen., l’ordinanza
ha rilevato, tra l’altro, la non necessità di disporre la prosecuzione delle indagini
preliminari, in quanto l’oggetto dell’investigazione suppletiva e i relativi elementi
di prova indicati con l’opposizione non risultano di pertinenza e rilevanza tali da
consentire, anche successivamente al relativo espletamento, l’individuazione di
elementi idonei a sostenere l’accusa in giudizio in relazione ai reati
astrattamente ravvisabili nei fatti descritti dai denuncianti.
Avverso l’ordinanza indicata hanno proposto ricorso per cassazione, per il
tramite del difensore avv. Alfonso Amato, le persone offese Saverio Campanelli e
Emilia Clara Anna Maniglia, denunciando violazione di legge ex artt. 606 e 409
cod. proc. pen., mancata verifica della ricorrenza di altre ipotesi di reato e
abnormità del provvedimento impugnato. In relazione alla posizione di alcune
persone sottoposte ad indagini, osserva il ricorrente, il Giudice per le indagini
preliminari presso il Tribunale di Sala Consilina non ha preso in considerazione la
configurabilità di reati ulteriori desumibili dalla denuncia e dall’atto di
opposizione, il che rende abnorme il provvedimento impugnato; in relazione ad
altre posizioni, il provvedimento di archiviazione si basa su criteri attinenti alla
fondatezza, in chiave prognostica, degli atti di indagine richiesti, con
conseguente abnormità dell’ordinanza impugnata.
Nell’interesse di Marco Rotunno e Antonio Cesareo, l’avv. Antonio Rienzo ha
depositato il 23/10/2013 una memoria chiedendo l’inammissibilità del ricorso.
Con memoria depositata il 14/11/2013, la difesa delle persone offese ha
ribadito le censure all’ordinanza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile.

2

confronti di Rocco Giudice, Alessio Bertini, Pasquale Iannotti, Antonio Cesareo e

Del tutto consolidato, nella giurisprudenza di questa Corte, è l’orientamento
in forza del quale l’ordinanza di archiviazione è impugnabile soltanto nei rigorosi
limiti fissati dall’art. 409, comma 6, cod. proc. pen., che, nel fare espresso e
tassativo richiamo ai casi di nullità previsti dall’art. 127, comma 5, cod. proc.
pen., legittima il ricorso per cassazione soltanto nel caso in cui le parti non siano
state poste in grado di esercitare le facoltà ad esse attribuite dalla legge, ossia
l’intervento in camera di consiglio (ex plurimis, Sez. U, n. 24 del 09/06/1995,
dep. 03/07/1995, Bianchi, Rv. 201381). Non contrasta con tale orientamento la

dep. 19/01/2011, P.O. in proc. Castellani, Rv. 249371), che attiene al giudizio di
inammissibilità dell’opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione
e non già ai limiti dell’impugnazione dell’ordinanza deliberata all’esito
dell’udienza camerale.
Né a diverse conclusioni può giungersi evocando l’abnormità dell’ordinanza
in questione: infatti, come questa Corte ha affermato in una fattispecie in cui si
lamentava l’abnormità dell’ordinanza di archiviazione per il mancato
accoglimento della richiesta di ulteriori indagini giustificabili soltanto sulla base di
una diversa qualificazione giuridica del fatto, è inammissibile il ricorso per
cassazione proposto avverso il provvedimento di archiviazione per vizi di
motivazione che non si risolvano in violazioni del contraddittorio ovvero per
“errores in iudicando” fondati su una diversa interpretazione della legge
sostanziale (Sez. 1, n. 9440 del 03/02/2010, dep. 09/03/2010, P.O. in proc. Di
Vincenzo, Rv. 246779).
Alla declaratoria d’inammissibilità del ricorso, consegue la condanna dei
ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle
ammende della somma, che si stima equa, di Euro 1.000,00 ciascuno.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle
spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 ciascuno in favore della Cassa
delle ammende.
Così deciso il 03/12/2013

pronuncia richiamata dal ricorrente (Sez. 2, n. 1304 del 07/12/2010,

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