Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5686 del 12/12/2013


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 5686 Anno 2014
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: GRAZIOSI CHIARA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
DELLA VOLPE SALVATORE N. IL 03/05/1976
avverso la sentenza n. 11430/2012 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
25/02/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 12/12/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. CHIARA GRAZIOSI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. D í ic
che ha qoncluso per

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

1/43 ,7\c■

Data Udienza: 12/12/2013

40102/2013

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 25 febbraio 2013 la Corte d’appello di Napoli, a seguito di appello
proposto da Della Volpe Salvatore avverso sentenza dell’il. maggio 2012 con cui il gip del
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere lo aveva condannato alla pena di sette anni, sette mesi
e dieci giorni di reclusione e C 64.000 di multa per il reato di cui agli articoli 81 cpv., 99 c.p.,
73, comma 1, d.p.r. 309/1990, in parziale riforma della sentenza di primo grado,
rideterminava la pena in anni sei e mesi sei di reclusione e C 45.200 di multa.
2. Ha presentato ricorso il difensore adducendo la violazione degli articoli 125, comma 3,
c.p.p. e 99, ultimo comma, c.p., con correlato vizio motivazionale. La corte territoriale non
avrebbe motivato sulla doglianza avanzata riguardo l’illegittimità del calcolo della pena operato
per la recidiva, in violazione dell’articolo 99, ultimo comma, c.p.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è fondato.
Nell’unico motivo addotto si evidenzia che, come già di primo grado, la corte territoriale,
nell’applicare l’aumento di pena per la recidiva, ha violato l’ultimo comma dell’articolo 99 c.p.,
laddove stabilisce che detto aumento non può comunque superare il cumulo delle pene
risultante dalle condanne precedenti alla commissione del nuovo delitto non colposo. La corte
territoriale, su una pena base di anni sei di reclusione, ha aumentato per recidiva fino ad anni
nove e mesi nove di reclusione, pena che è stata poi ridotta per il rito abbreviato ad anni sei e
mesi sei di reclusione. Quindi l’importo dell’aumento di pena da recidiva ammonta ad anni tre e
mesi nove di reclusione, laddove dal certificato del casellario giudiziale risultava che l’aumento
non avrebbe potuto superare due anni e nove mesi di reclusione in forza dei due precedenti.
La doglianza è fondata, visto il tenore inequivoco dell’ultimo comma dell’articolo 99 c.p. e
rilevato che effettivamente dal certificato del casellario giudiziale risulta che l’attuale ricorrente
è stato condannato con sentenza del 28 aprile 2006, divenuta irrevocabile il 30 settembre
2006, dal Tribunale di Frosinone alla pena di mesi nove di reclusione e C 800 di multa di multa,
e con sentenza dell’8 gennaio 2008, divenuta irrevocabile il 16 gennaio 2009, dalla stessa
Corte d’appello di Napoli alla pena di anni due di reclusione e C 10.000 di multa. Il limite
dell’aumento per recidiva ammonta quindi effettivamente ad anni due e mesi nove di
reclusione, laddove la sentenza impugnata prende come pena base sei anni di reclusione e vi
applica un aumento per recidiva di tre anni e nove mesi, esattamente come illustrato nel
ricorso. La sentenza deve perciò essere annullata senza rinvio limitatamente al trattamento
sanzionatorio. Questo deve essere rideterminato, in accoglimento del ricorso, nel seguente
modo: sulla pena base di sei anni di reclusione devono essere aggiunti, per la recidiva, due
anni e nove mesi, giungendo così a otto anni e nove mesi, che, per la riduzione dosimetrica

conseguente al rito abbreviato, discendono definitivamente ad anni cinque e mesi dieci di
reclusione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio, che
determina in anni 5 e mesi 10 di reclusione.

Il Consigliere Estensor

Il Presid nte

Così deciso in Roma il 12 dicembre 2013

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