Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5685 del 12/12/2013
Penale Sent. Sez. 3 Num. 5685 Anno 2014
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: GRAZIOSI CHIARA
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SURIANO MARGHERITA N. IL 21/03/1974
avverso la sentenza n. 369/2007 TRIBUNALE di VASTO, del
21/05/2009
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 12/12/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. CHIARA GRAZIOSI
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Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. v r-\
che ha concluso per
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Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.
Data Udienza: 12/12/2013
14787/2013
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 21 maggio 2009 il Tribunale di Vasto ha condannato alla pena di € 200
di ammenda Suriano Margherita per il reato di cui agli articoli 54 e 1161 cod. nav. per aver
occupato una porzione di area demaniale.
2. Ha presentato ricorso la imputata adducendo vizio motivazionale in ordine alla valutazione
delle prove testimoniali e documentali. Il Tribunale non avrebbe acquisito nessuna prova
impreciso. Dagli atti probatori, inoltre, non emerge prova tecnica che attesti il superamento del
limite di mq 2691 richiesto dalla imputata. La misurazione inoltre sarebbe stata effettuata in
un’ora in cui il livello della marea è così alto da renderla inattendibile e non sarebbe stata
considerata la testimonianza del tecnico comunale Antonino Romagnoli. Doveva comunque
valutarsi la perizia del consulente tecnico di parte. Tutto questo dimostrerebbe l’illogicità e la
carenza della motivazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è inammissibile.
Tutte le doglianze sopra sintetizzate consistono in elementi fattuali, o comunque nella
presentazione di una valutazione alternativa degli esiti del compendio probatorio, perseguendo
così dal giudice di legittimità un terzo grado di merito. Peraltro, la motivazione della sentenza
del Tribunale non appalesa né illogicità né carenza, in quanto si articola in modo analitico,
trasparente e congruo sui risultati probatori, dando atto dell’acquisizione dei documenti nella
istruttoria dibattimentale (in particolare dell’autorizzazione del 7 giugno 2004 di ampliamento
dell’arenile in uso concessa alla società di cui la imputata era legale rappresentante e la perizia
stragiudiziale effettuata dal consulente di parte della imputata) e delle deposizioni testimoniali
rese in tal sede (di Colucci Antonio dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Vasto, di Romagnoli
Antonino, responsabile del servizio tecnico demanio marittimo del Comune di Torino di Sangro,
e del geometra Antonio Bocchini, teste della difesa autore della perizia stragiudiziale già citata)
ed effettuando poi una ricostruzione attenta che collega i risultati documentali con quelli delle
deposizioni testimoniali, per pervenire all’accertamento del reato, considerando peraltro anche
il risultato della perizia del geom. Bocchini, sulla quale – a differenza di quanto prospettato nel
ricorso – motiva specificamente una valutazione che le nega di apportare “contributo agli esiti
inequivocabili delle emergenze probatorie”.
L’inammissibilità del ricorso (che impedisce, non consentendo il formarsi di un valido
rapporto processuale di impugnazione, di valutare la presenza di eventuali cause di non
punibilità ex articolo 129 c.p.p.: S.U. 22 novembre 2000 n. 32, De Luca; in particolare,
l’estinzione del reato per prescrizione è rilevabile d’ufficio a condizione che il ricorso sia idoneo
a introdurre un nuovo grado di giudizio, cioè non risulti affetto da inammissibilità originaria
documentale tecnicamente idonea, avendo gli accertatori misurato l’area occupata in modo
come invece si è verificato nel caso de quo: ex multis v. pure S.U. 11 novembre 1994-11
febbraio 1995 n.21, Cresci; S.U. 3 novembre 1998 n. 11493, Verga; S.U. 22 giugno 2005 n.
23428, Bracale; Cass. sez. III, 10 novembre 2009 n. 42839, Imperato Franca) comporta la
condanna della ricorrente, ai sensi dell’art.616 c.p.p., al pagamento delle spese del presente
grado di giudizio. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale emessa in data
13 giugno 2000, n.186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato
presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si
favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di €1000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma il 12 dicembre 2013
Il Consigliere Estens e
Il Presidente
dispone che la ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di Euro 1000,00 in