Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 568 del 29/11/2017
Penale Ord. Sez. 7 Num. 568 Anno 2018
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: SOCCI ANGELO MATTEO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PALUMBO GIUSEPPINA nato il 04/12/1981 a CASTELLAMMARE DI STABIA
avverso la sentenza del 03/10/2016 del TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;
Data Udienza: 29/11/2017
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza in epigrafe indicata, ex art. 444 cod. proc pen. il
Tribunale di Torre Annunziata applicava, a Giuseppina Palumbo, la pena
concordata di mesi 11 di reclusione ed C 45.000,00 di multa, con la
di cui all’art. 291 bis, d. P.R. n. 43/1973; commesso il 1 ottobre 2016 (kg
20,00 di tabacco lavorato estero).
2. Propone ricorso per Cassazione l’imputata, personalmente, con
un unico motivo di ricorso: non è stata calcolata chiaramente la
diminuizione della pena, relativamente alle concesse circostanze
attenuanti generiche.
3. Il ricorso risulta inammissibile perché i motivi di ricorso sono
manifestamente infondati e generici.
Sulla quantificazione della pena il ricorso è generico in quanto la
decisione determina la pena base, relativamente alle richieste delle parti,
già con la riduzione delle circostanze attenuanti generiche: «la pena di
mesi undici di reclusione ed euro 45.000,00 di multa così determinata:
pena base, previa concessione delle attenuanti generiche, anni uno e
mesi quattro di reclusione ed euro 67.000,00 di multa, ridotta per il rito
alla pena indicata»».
Inoltre ad eccezione di una pena illegale è precluso alle parti il
ricorso per Cassazione sulla pena concordata: «Non può essere dedotto
come motivo di ricorso per Cassazione della sentenza di patteggiamento
l’omessa applicazione dell’aumento di pena per la continuazione
criminosa. (In motivazione la Corte ha precisato che, fatta eccezione per
l’ipotesi di pena illegale è precluso alle parti proporre in sede di legittimità
censure od eccezioni attinenti al merito delle valutazioni sottese al
consenso prestato in sede di patteggiamento)» (Sez. 3, n. 23084 del
03/05/2011 – dep. 08/06/2011, P.G. in proc. Cicerone, Rv. 25096601).
concessione delle circostanze attenuanti generiche, relativamente al reato
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in
favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle
spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore
della Cassa delle ammende.
Così deciso il 29/11/2017
Il Consigliere estensore
Il Preside
Angelo Matteo SOCCI
Piero S
0
7:44,1
,
1.4
P.Q.M.