Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 568 del 26/11/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 568 Anno 2014
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: PISTORELLI LUCA

SENTENZA

sul ricorso presentato dal Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di
Appello di Roma nel procedimento nei confronti di:
Hamidovic Sabina, nata in Bosnia Erzegovina , l’11/5/1959;
Hamidovic Zijada, nata in Bosnia Erzegovina, il 28/7/1989;

avverso la sentenza del 31/12/2012 del Tribunale di Roma;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Luca Pistorelli;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale
Dott. Vito d’Ambrosio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza del 31 dicembre 2012 il Tribunale di Roma, a seguito di giudizio
abbreviato, condannava alle pene di giustizia Hamidovic Sabina e Hamidovic Zijada

Data Udienza: 26/11/2013

per il reato di tentato furto pluriaggravato in quanto commesso in concorso anche con
altre due persone (giudicate in separato giudizio in quanto minorenni), con destrezza
ed a bordo di mezzi pubblici di trasporto.
2. Avverso la sentenza ricorre il Procuratore Generale presso la Corte d’appello di
Roma, il quale deduce violazione della legge penale e correlati vizi motivazionali. In
particolare il PG ricorrente lamenta la concessione da parte del Tribunale ad entrambe
le imputate delle attenuanti generiche con giudizio di equivalenza sulle contestate

motivazione sul punto.

3. Con memoria depositata il 19 novembre 2013 il difensore delle imputate ha chiesto
il rigetto del ricorso, evidenziando come, per conforme orientamento della
giurisprudenza di legittimità, il giudice ai fini della concessione delle attenuanti
generiche possa valorizzare anche uno solo degli elementi considerati dall’art. 133
c.p., ritenendolo prevalente sugli altri.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Infatti il provvedimento impugnato fornisce sufficiente, seppur stringata,
giustificazione della decisione assunta dal giudice, che l’ha ancorata in maniera
tutt’altro che illogica alla ritenuta modesta gravità dei fatti, attenendosi ai principi
affermati costantemente da questa Corte, per cui il diniego o la concessione delle
attenuanti generiche può essere legittimamente fondato anche sull’apprezzamento di
un solo dato, rispettivamente, negativo o positivo – oggettivo o soggettivo -, che sia
ritenuto prevalente rispetto ad altri elementi (Sez. 6 n. 8668 del 28 maggio 1999,
Milenkovic, rv 214200) e secondo la quale tale dato può essere costituito anche dalla
valutazione della entità del fatto, che è uno degli indici normativi dettati per la
determinazione del trattamento sanzionatorio (Sez. 3 n. 11963/11 del 16 dicembre
2010, p.g. in proc. Picaku, rv 249754).
Non sussiste pertanto alcuna errata applicazione dell’art. 62 bis c.p., né alcuna
violazione di legge in genere, risolvendosi le doglianze sollevate in tal senso dal
ricorrente nel malcelato tentativo di sollecitare questa Corte ad un riesame – non
consentito in sede di legittimità – del merito della decisione operata dal Tribunale.

P.Q.M.

aggravanti in assenza di elementi idonei a giustificare tale decisione e il difetto di

Rigetta il ricorso del Procuratore Generale della Corte d’appello di Roma.

Così deciso il 26/11/2013

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