Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 568 del 17/11/2015


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 568 Anno 2016
Presidente: CONTI GIOVANNI
Relatore: SCALIA LAURA

SENTENZA
sul ricorso proposto da
Martinelli Gianluigi, nato a Castellamare di Stabia (NA) il 19/05/1969
avverso l’ordinanza del 08/01/2015 della Corte di appello di Potenza
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svocZ dal consigliere Laura Scalia;
t
Pu bblico Ministero, in persona Sostituto Procuratore generale Aldo Policastro, che ha
concluso per l’inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

Con ordinanza emessa in data 8 gennaio 2015, il Giudice per le indagini preliminari del
Tribunale di Treviso ha disposto l’archiviazione del procedimento aperto nei confronti di
Giovanni Piatel per il reato di calunnia di cui all’art. 368 cod. pen., dichiarando in detto
contesto, di «condividere le motivazioni del P.M.».
Avverso l’indicato provvedimento, propone ricorso per cassazione la persona offesa
Gianluigi Martinelli, rappresentata da difensore, che denuncia la nullità dell’ordinanza di
archiviazione per violazione delle regole poste a presidio del contraddittorio (art. 409, comma
6, ed art. 127, comma 5, cod. proc. pen.).

95,

Data Udienza: 17/11/2015

Le indicate regole sarebbero state invero poste nel nulla, dalle ragioni della decisione
portate dal Giudice per le indagini preliminari a sostegno dell’assunta decisione, ragioni
destinate a tradursi in una omessa motivazione e, per la stessa, in un omesso controllo da
esercitarsi invece dal Giudice per le indagini preliminari, nell’esercizio della funzione di garanzia
da svolgersi sull’obbligo costituzionale di esercizio dell’azione penale, sulla richiesta di
archiviazione del P.M.
Per tale via, la parte deduce, quindi, l’erronea lettura dei fatti rappresentati in denuncia da

preliminari.
Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha depositato memoria scritta con cui
ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile.
Secondo giurisprudenza della Corte è infatti inammissibile il ricorso avverso il
provvedimento di archiviazione con cui la persona offesa non faccia valere violazioni di legge,
sub specie della violazione del contraddittorio, ma un vizio di motivazione per omessa
considerazione di circostanze di fatto acquisite o prospettate dal ricorrente (Sez. 6 n. 52119
del 14/11/2014, P.O.; Sez. 5 n. 17970 del 26/03/2014, P.O.).
La circostanza dedotta in ricorso per la quale la violazione del contraddittorio sarebbe
conseguenza della stringata motivazione osservata dal Giudice che ha disposto l’archiviazione,
motivazione che non avrebbe consentito all’offeso l’esercizio del diritto di difesa, costituisce
invero un posterius con cui non si confronta la tutela, meramente procedimentale, accordata
alla persona offesa e che rinviene espressione nella previsione di nullità di cui all’art. 127,
comma 5, cod. proc. pen.
Gli esiti del procedimento, e quindi l’adottato provvedimento di archiviazione, restano
infatti confinati in un’area di insindacabilità per la persona offesa.
La squisita natura di merito delle censure portate in ricorso trova invero piena espressione
nell’ampia parte dell’atto difensivo riservata alla contestazione portata dall’offeso alla bontà
delle conclusioni raggiunte dal Giudice, in quanto reiterative di quelle formulate dall’Ufficio
procedente nella richiesta di archiviazione.
Detta contestazione viene invero condotta dal ricorrente giusta una dedotta erronea
lettura dei fatti portati nella propria denuncia-querela e, ancora, della connessa vicenda per
frode processuale già esclusa in capo al primo, giusta un precedente decreto di archiviazione.
Il richiamo poi operato dal Giudice dell’archiviazione, nella spesa motivazione, alla
richiesta del Pubblico ministero vale a sostenere la decisione dal primo adottata sicché per il
provvedimento, oggetto di ricorso, non può dirsi, in ogni caso, integrato un difetto assoluto di

2

c71L91

parte dell’Ufficio procedente alle cui motivazioni si sarebbe richiamato il Giudice per le indagini

,

motivazione diretto a tradursi nella violazione denunciata.
Va pertanto dichiarata l’inammissibilità del ricorso ed il ricorrente va condannato al
pagamento delle spese processuali e della somma dì euro 1.500,00 in favore della Cassa delle
ammende.

P.Q.M.

processuali e della somma di C 1.500,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 17 novembre 2015

Il Consigliere estensore

Il Presidente

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese

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