Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5675 del 15/12/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 5675 Anno 2016
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE ROBERTO MARIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MARCU COSMIN N. IL 02/07/1989
avverso la sentenza n. 9467/2015 TRIBUNALE di ROMA, del
22/06/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROBERTO MARIA
CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE;

Data Udienza: 15/12/2015

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

Il/La TRIBUNALE di ROMA, con sentenza in data 22/06/2015, applicava nei confronti di MARCU
COSMIN la pena concordata dalle parti ex art. 444 c.p.p., in relazione al reato di cui all’art. 628
c. p.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento
della somma, che ritiene equa, di euro millecinquecento a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro nnillecinquecento alla cassa delle ammende.

15/12/2015

Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio
di motivazione con riferimento a I la~a responsatffira—d1li~(22,
C.9’t Gracacit’~GCG
Il motivo è inammissibile; è principio costantemente affermato dalla Suprema Corte, in tema di £ 412’2214
patteggiannento, che il giudizio negativo circa la ricorrenza di una delle ipotesi di cui al citato art.
129 c.p.p. deve essere accompagnato da una specifica motivazione soltanto nel caso in cui dagli
/L-atti o dalle deduzioni delle parti emergano concreti elementi circa la possibile applicazione di cause
di non punibilità, dovendo, invece, ritenersi sufficiente, in caso contrario, una motivazione
consistente nell’enunciazione – anche implicita – che è stata compiuta la verifica richiesta dalle
legge e che non ricorrono le condizioni per la pronuncia di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. (Sez.
U, n. 10372 dei 27/09/1995, Serafino, Rv. 202270; da ultimo, Sez. 1, n. 4688 del 10/01/2007,
Brendolin, Rv. 236622). Nei caso di specie la sentenza impugnata si è attenuta correttamente al
suddetto principio escludendo espressamente la sussistenza di una delle cause di cui all’art. 129
c.p.p.

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