Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5672 del 28/01/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 5672 Anno 2014
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: DI MARZIO FABRIZIO

Data Udienza: 28/01/2014

SENTENZA
Sul ricorso proposto di Procuratore della repubblica presso il Tribunale di
Catania nei confronti di Consoli Luigia Luisa, nata il 31.7.1978, avverso la
ordinanza del Tribunale della libertà di Catania del 8.7.2013. Sentita la
relazione della causa fatta dal consigliere Fabrizio Di Marzio; udite le
conclusioni del sostituto procuratore generale Antonio Gialanella sul rigetto del
ricorso.

RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe la sezione del riesame del Tribunale di Catania, in
parziale accoglimento dell’istanza di riesame presentata nell’interesse
dell’odierna ricorrente, ha annullato l’ordinanza applicativa della misura
cautelare degli arresti domiciliari emessa dal Gip del medesimo tribunale in
data 24 giugno 2013 per il reato di tentata estorsione M—E4442KWEI-iftaftelerii i m m ed i a tfk ri m essi one libertà dell’indagata.
Nel ricorso si premette che il tribunale non ha ritenuto integrati gravi indizi di
colpevolezza in ordine al contestato reato di tentata estorsione non essendo
emersa una prova sufficientemente univoca della sussistenza del requisito

1

della violenza o minaccia alla persona offesa. Ciò in quanto la persona offesa
ricevette la proposta di Consoli Luigia Luisa di riacquistare parte dei beni
rubatile dall’odierno ricorrente presso il soggetto a cui nel frattempo erano
stati venduti richiedendo a tal fine una somma di denaro; comportamento
che, a giudizio del tribunale, non avrebbe integrato un comportamento
minaccioso e di natura estorsiva atteso che i beni in oggetto non erano più
nella disponibilità della Consoli e del coindagato Bombaci Samuele.

beni sottratti (in parte peraltro comprovata secondo quanto emergerebbe
dagli atti del processo), costituisce dato del tutto irrilevante ai fini della
integrazione della fattispecie delittuosa contestata, integrando una condotta
estorsiva anche la semplice intermediazione posta in essere per la restituzione
del bene sottratto, in quanto la vittima subisce comunque gli effetti della
minaccia implicita della mancata restituzione del bene come conseguenza del
mancato versamento del compenso (Cass. Sez. H, 31.1.2013, n. 6818).

CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è manifestamente infondato, dimostrando un difetto di correlazione
con il provvedimento impugnato ed è pertanto manifestamente infondato.
Dalla lettura dell’ordinanza impugnata emerge che il tribunale non argomenta
la insussistenza di una grave quadro indiziario in ordine alla configurabilità
della ipotesi estorsiva semplicemente sulla scorta del mancato possesso dei
beni rubati in capo alla ricorrente; molto diversamente segnala altri fatti,
estremamente significativi al fine di escludere, logicamente, la gravità
indiziaria in oggetto.
Sottolinea soprattutto come la richiesta di denaro, motivata dalla Consoli
come necessaria per il riacquisto dei beni già venduti a terzi, fosse stata
giustificata con la mancanza di risorse finanziare da parte dei correi, ed
accompagnata dalla rappresentazione della disponibilità del Bombaci a
risarcire il danno arrecato cedendo alla persona offesa l’appartamento di sua
proprietà e un bracciale di perle, ossia tutti i beni rimastigli.
Conclude logicamente il tribunale sulla configurabilità della richiesta di denaro
non come retribuzione per l’attività di recupero dei beni rubati ma come
provvista dei fondi necessari per il riacquisto di tali beni presso i terzi che nel
frattempo li aveva acquistati.
Nel ricorso nulla si argomenta sul punto, denunciando come illogica e
contraria a legge una motivazione diversa da quella resa nel provvedimento
impugnato.

Osserva criticamente il pubblico ministero come la concreta disponibilità dei

Ne consegue l’inammissibilità del ricorso.

PQM
Dichiara inammissibile il ricorso.

Roma, li 28.1.2013
Il Consigliere estensore
Fabrizio Di Marzio

ranco Figdanese

Il Presidente

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