Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5671 del 28/01/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 5671 Anno 2014
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: DI MARZIO FABRIZIO

SENTENZA
Sul ricorso proposto di Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Catania nei confronti di Bombaci Samuele, nato il 6.3.1972, avverso la
ordinanza del Tribunale della libertà di Catania del 8.7.2013. Sentita la
relazione della causa fatta dal consigliere Fabrizio Di Marzio; udite le
conclusioni del sostituto procuratore generale Antonio Gialanella sul rigetto del
ricorso.

RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe la sezione del riesame del Tribunale di Catania, in
parziale accoglimento dell’istanza di riesame presentata nell’interesse
dell’odierno ricorrente, ha annullato l’ordinanza applicativa della misura
cautelare degli arresti domiciliari emessa dal Gip del medesimo tribunale in
data 24 giugno 2013 quanto ai reati contestati ai capi C) (tentata estorsione)
e D) (evasione), confermando invece la misura per il delitto di furto aggravato
contestato al capo A.
Contro detta pronunzia ricorre il pubblico ministero contestando violazione di
legge, illogicità e insufficienza della motivazione.

Data Udienza: 28/01/2014

Quanto alla contestazione di cui al capo C, nel ricorso si premette che il
tribunale non ha ritenuto integrati gravi indizi di colpevolezza in ordine al
contestato reato di tentata estorsione non essendo emersa una prova
sufficientemente univoca della sussistenza del requisito della violenza o
minaccia alla persona offesa. Ciò in quanto la persona offesa ricevette la
proposta della coindagata Consoli Luigia Luisa di riacquistare parte dei beni
rubatile dall’odierno ricorrente presso il soggetto a cui nel frattempo erano

che, a giudizio del tribunale, non avrebbe integrato un comportamento
minaccioso e di natura estorsiva atteso che i beni in oggetto non erano più
nella disponibilità della Consoli e del Bombaci.
Osserva criticamente il pubblico ministero come la concreta disponibilità dei
beni sottratti (in parte peraltro comprovata secondo quanto emergerebbe
dagli atti del processo), costituisce dato del tutto irrilevante ai fini della
integrazione della fattispecie delittuosa contestata, integrando una condotta
estorsiva anche la semplice intermediazione posta in essere per la restituzione
del bene sottratto, in quanto la vittima subisce comunque gli effetti della
minaccia implicita della mancata restituzione del bene come conseguenza del
mancato versamento del compenso (Cass. Sez. H, 31.1.2013, n. 6818).
Quanto alla contestazione di cui al capo D, si critica che il tribunale abbia
fondato la propria decisione sull’assunto che la configurazione del delitto di
evasione implichi un titolo legale di detenzione, cosicché l’ipotesi delittuosa
deve essere esclusa laddove, come nel caso di specie, l’arresto non sia stato
convalidato (perché non avvenuto in flagranza di reato). Si osserva infatti che
la sussistenza del valido titolo di detenzione non dovrebbe essere valutata ex

post bensì riguardo al momento in cui è stata posta in essere la condotta da
parte dell’indagato.

CONSIDERATO IN DIRITTO
Quanto all’imputazione per tentata estorsione il ricorso dimostra un difetto di
correlazione con il provvedimento impugnato ed è pertanto manifestamente
infondato.
Dalla lettura dell’ordinanza impugnata emerge che il tribunale non argomenta
la insussistenza di una grave quadro indiziario in ordine alla configurabilità
della ipotesi delittuosa in oggetto semplicemente sulla scorta del mancato
possesso dei beni rubati in capo al ricorrente; molto diversamente segnala
altri fatti, estremamente significativi al fine di escludere, logicamente, la
gravità indiziaria in oggetto.

stati venduti richiedendo a tal fine una somma di denaro; comportamento

Sottolinea soprattutto come la richiesta di denaro, motivata dalla Consoli
come necessaria per il riacquisto dei beni già venduti a terzi, fosse stata
giustificata con la mancanza di risorse finanziare da parte dei correi, ed
accompagnata dalla rappresentazione della disponibilità del Bombaci a
risarcire il danno arrecato cedendo alla persona offesa l’appartamento di sua
proprietà e un bracciale di perle, ossia tutti i beni rimastigli.
Conclude logicamente il tribunale sulla configurabilità della richiesta di denaro

provvista dei fondi necessari per il riacquisto di tali beni presso i terzi che nel
frattempo li aveva acquistati.
Nel ricorso nulla si argomenta sul punto, denunciando come illogica e
contraria a legge una motivazione diversa da quella resa nel provvedimento
impugnato. Ne consegue l’inammissibilità del motivo.
Il ricorso è invece fondato con riguardo alla contestazione relativa al delitto di
evasione. Questa Corte ha avuto modo di stabilire che, in tema di evasione, la
sussistenza del presupposto della legalità dell’arresto o della detenzione va
verificata con esclusivo riferimento al momento della esecuzione della misura
limitativa della libertà personale, essendo del tutto irrilevante che il
provvedimento restrittivo non sia successivamente convalidato dall’autorità
giudiziaria (cfr., di recente, Cass., sez. 6, 25.6.2013, n. 34083). Cosicché il
tribunale, ritenendo che delitto di evasione presupponga un titolo legale di
detenzione, per cui l’ipotesi delittuosa non sarebbe predicabile nel caso di
mancata convalida del provvedimento restrittivo, è incorso in un errore di
diritto.
Ne consegue l’annullamento l’ordinanza impugnata limitatamente alla
configurabilità del reato di evasione con rinvio al Tribunale di Catania per
nuovo esame sul punto.

PQM
Annulla l’ordinanza impugnata limitatamente alla configurabilità del reato di
evasione e rinvia al Tribunale di Catania per nuovo esame sul punto; dichiara
inammissibile nel resto il ricorso.

Roma, li 28.1.2013
Il Consigliere estensore
Fabrizio Di Marzio

non come retribuzione per l’attività di recupero dei beni rubati ma come

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