Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 567 del 29/11/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 567 Anno 2018
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: LIBERATI GIOVANNI

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
LIKAJ ERVIS nato il 17/12/1984

avverso la sentenza del 27/04/2017 del TRIBUNALE di ASTI
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI LIBERATI;

Data Udienza: 29/11/2017

RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Asti ha condannato Likaj (o
Licaj) Ervis alla pena di euro 1.200,00 di ammenda, in relazione al reato di cui all’art.
256, comma 1, lett. a), d.lgs. 152/2006 (per avere, senza iscritto all’Albo dei Gestori
Ambientali, eseguito abusivamente attività di raccolta e trasporto di rifiuti urbani e
speciali prodotti da terzi, conferendoli presso impianti di recupero).
Avverso tale sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, lamentando

base del fatto che vi erano in atti ricevute di pagamento relative alla consegna dei rifiuti
sottoscritte dall’imputato, senza alcun accertamento in ordine alla genuinità di tali
sottoscrizioni, né alcuna verifica presso l’impresa alla quale i rifiuti erano stati conferiti.
Ha lamentato anche il diniego del riconoscimento della causa di non punibilità di
cui all’art. 131 bis cod. pen., fondata esclusivamente sulla pluralità delle condotte, pur
essendo stati accertati solamente nove episodi di cessione di materiale ferroso, tra l’altro
ravvicinati tra loro nel tempo, insufficienti per ritenere abituali le condotte.

CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è manifestamente infondato.
La doglianza relativa alla affermazione di responsabilità tende, attraverso la
prospettazione di un vizio della motivazione, a conseguire una rivisitazione delle
risultanze di fatto, adeguatamente considerate dal Tribunale e non consentita nel giudizio
di legittimità.
Alla Corte di cassazione è preclusa la possibilità non solo di sovrapporre la
propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi,
ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione
mediante un raffronto tra l’apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri
modelli di ragionamento mutuati dall’esterno (tra le altre, Sez. U., n. 12 del 31/05/2000,
dep. 23/06/2000, Jakani, Rv. 216260; Sez. 2, n. 20806 del 5/05/2011, dep. 25/05/2011,
Tosto, Rv. 250362). Resta, dunque, esclusa, pur dopo la modifica dell’art. 606, comma 1,
lett. e), cod. proc. pen. la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite,
da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura,
sia pure anch’essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti
o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova (Sez. 3,
n. 12226 del 22/01/2015, dep. 24/03/2015, G.F.S., non massimata; Sez. 3, n. 40350,
del 05/06/2014, dep. 30/09/2014, C.C. in proc. M.M., non massimata; Sez. 3, n. 13976
del 12/02/2014, dep. 25/03/2014, P.G., non massimata; Sez. 2, n. 7380 in data
11/01/2007, dep. 22/02/2007, Messina ed altro, Rv. 235716).
Il Tribunale ha, infatti, attribuito all’imputato, in modo del tutto logico e
conforme a consolidate massime di esperienza, la responsabilità dei conferimenti di rifiuti

1

vizio della motivazione, per essere la sua responsabilità stata affermata solamente sulla

speciali sulla base delle ricevute di pagamento sottoscritte dall’imputato, non essendovi
elementi di sorta che potessero far dubitare della loro genuinità: tali considerazioni, sulla
base delle quali è stata ricostruita la vicenda, sono immuni da vizi logici e non sono
sindacabili nel giudizio di legittimità sul piano del merito, con la conseguente manifesta
infondatezza delle, peraltro generiche, doglianze sollevate dall’imputato al riguardo.
Correttamente il Tribunale ha poi escluso la configurabilità della causa di non
punibilità di cui all’art. 131 bis cod. pen., in considerazione della pluralità dei trasporti e
conferimenti di rifiuti, per un peso complessivo di 17 tonnellate, idoneo a escludere la
non abitualità del comportamento (oltre che la particolare tenuità dell’offesa), giacché
questa ricorre quando, come nel caso in esame, siano stati commessi più reati della

Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, stante la manifesta
infondatezza delle doglianze cui è stato affidato.
L’inammissibilità originaria del ricorso esclude il rilievo della eventuale
prescrizione verificatasi successivamente alla sentenza impugnata, giacché detta
inammissibilità impedisce la costituzione di un valido rapporto processuale di
impugnazione innanzi al giudice di legittimità, e preclude l’apprezzamento di una
eventuale causa di estinzione del reato intervenuta successivamente alla decisione
impugnata (Sez. un., 22 novembre 2000, n. 32, De Luca, Rv. 217266; conformi, Sez.
un., 2/3/2005, n. 23428, Bracale, Rv. 231164, e Sez. un., 28/2/2008, n. 19601, Niccoli,
Rv. 239400; in ultimo Sez. 2, n. 28848 del 8.5.2013, Rv. 256463; Sez. 2, n. 53663 del
20/11/2014, Rasizzi Scalora, Rv. 261616).
Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e
rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia
proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma
dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del
versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata
in C 3.000,00.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 29 novembre 2017

stessa indole e non solo nel caso di reati abituali.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA