Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5669 del 28/01/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 2 Num. 5669 Anno 2014
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: DI MARZIO FABRIZIO

Data Udienza: 28/01/2014

SENTENZA
Sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di La
Spezia nei confronti di Schiaffino Flavio, nato il 30.3.1949; Lattanzi Graziella,
nata il 9.9.1965; Taddei Franca, nata il 30.4.1956 avverso la sentenza del
GUP del Tribunale della Spezia, del 15.4.2013. Sentita la relazione della
causa fatta dal consigliere Fabrizio Di Marzio; udite le conclusioni del sostituto
procuratore generale Antonio Gialanella sull’annullamento della sentenza
impugnata con rinvio al Tribunale della Spezia per nuovo esame.

RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento in epigrafe il GUP del Tribunale di La Spezia ha
dichiarato non luogo a procedere nei confronti di Schiaffino Flavio, Lattanzi
Graziella e Taddei Franca, in ordine al reato previsto dall’art. 416 c.p. perché
il fatto non sussiste.
Ricorre il Procuratore della Repubblica contestando violazione di legge
sostanziale e processuale e vizio di motivazione (per contraddittorietà ed
illogicità) avendo il giudice escluso la sostenibilità dell’accusa per la fattispecie
associativa (costituita allo scopo di commettere delitti contro la fede pubblica

1

e il patrimonio), nella quale Taddei Franca avrebbe svolto in particolare il
compito di ricettare su conti correnti intestati a se stessa e al coimputato, di
lei marito, Schiaffino Flavio, capitali di provenienza illecita mediante ordinarie
operazioni bancarie così da ostacolare l’identificazione della provenienza delle
somme in questione.
Proprio in ragione di tale configurazione del ruolo assunto dalla Taddei il GUP
ha escluso la sostenibilità dell’accusa rilevando come agli atti sia emersa

alcuni casi recavano la firma di girata dell’indagata, giudicando tali emersioni
istruttorie insuscettibili di sviluppo dibattimentale non potendosi inferire in
alcun modo dalle stesse la sussistenza del dolo associativo (in termini di
consapevolezza dell’indagata di partecipare ad una associazione per
delinquere); per concludere, conseguentemente, sulla insostenibilità
dell’accusa per il reato associativo – che richiede la compartecipazione di
almeno tre soggetti – nel caso di specie.
Lamenta invece il ricorrente che, l’avere lo stesso giudice deciso di rinviare a
giudizio Schiaffino e Lattanzi in ordine ai reati fine non ancora coperti da
prescrizione avrebbe dovuto indurre lo stesso ad una più prudente valutazione
circa la possibilità degli sviluppi investigativi anche a carico della Taddei e
dunque circa la sostenibilità in giudizio dell’accusa di associazione per
delinquere per tutti gli odierni indagati (anche in considerazione del fatto che
l’assenza di elementi istruttori circa un eventuale accordo tra Taddei e
Lattanzi mai avrebbe potuto indurre alla conclusione sulla insussistenza del
legame associativo, non essendo tale accordo necessario e bastando infatti
che i coindagati fossero pienamente consapevoli del ruolo svolto in una più
vasta organizzazione).

CONSIDERATO IN DIRITTO
Questa Corte ha ripetutamente chiarito (cfr., da ultime, Cass., sez. II,
14.5.2010, n. 28743, rv. 247860; Cass, sez. II, 13.10.2011, n. 1711) che
all’udienza preliminare deve riconoscersi natura processuale e non di merito,
non essendovi alcun dubbio circa la individuazione della finalità che ha spinto
il legislatore a disegnare e strutturare l’udienza preliminare quale oggi si
presenta, all’esito dell’evoluzione legislativa registrata al riguardo, e
nonostante l’ampliamento dei poteri officiosi relativi alla prova. Scopo
dell’udienza preliminare è quello di evitare dibattimenti inutili, e non già quello
– profondamente diverso – di accertare la colpevolezza o l’innocenza
dell’imputato. Pertanto il giudice dell’udienza preliminare deve pronunciare

soltanto la esistenza di operazioni bancarie aventi ad oggetto assegni che in

sentenza di non luogo a procedere nei confronti dell’imputato solo in presenza
di una situazione di innocenza tale da apparire non superabile in dibattimento
dall’acquisizione di nuovi elementi di prova o da una possibile diversa
valutazione del compendio probatorio già acquisito.
L’assunto vale anche per l’evenienza, prevista dall’art. 425 c.p.p., comma 3,
che gli elementi acquisiti risultino insufficienti, contradditori o comunque non
idonei a sostenere l’accusa in giudizio. Il criterio di valutazione per il giudice

dell’udienza preliminare non è infatti l’innocenza, bensì – dunque, pur in
presenza di elementi probatori insufficienti o contraddittori (sempre che
appaiano destinati, con ragionevole previsione, a rimanere„ tali
nell’eventualità del dibattimento) – l’impossibilità di sostentare l’accusa in
giudizio.
In conclusione, il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere solo
sulla base di un giudizio prognostico di “immutabilità” del quadro probatorio
nella successiva fase del dibattimento, per effetto dell’acquisizione di nuove
prove o di una diversa rivalutazione degli elementi in atti, nonchè quando le
fonti di prova non si prestino a soluzioni alternative e aperte (Sez. 6″, 3 luglio
2008, n. 35178, P.M. in proc. Brunetti, Sez. 6″, 16 novembre 2001, n.
45275, Acampora).
Il provvedimento ai sensi dell’art. 425 c.p.p., pur motivato sommariamente,
assume natura di sentenza solo perchè la valutazione dopo il contraddittorio
svolto in udienza preliminare è difforme da quella del pubblico ministero, ed
implica assunzione del giudice della scelta d’inibire allo stato l’esercizio
dell’azione penale contro l’imputato, salvo potenziale revoca.
Pertanto, a fronte del ricorso, va tenuto in conto che il controllo di questa
Corte sulla sentenza non può comunque avere ad oggetto gli elementi
acquisiti dal P.M., bensì solo la giustificazione resa dal giudice nel valutarli.
Ma se tanto è vero, benchè la legge non operi riserva del ricorso alla
“violazione di legge”, a fronte di prevista motivazione sommaria d’inidoneità
degli elementi acquisiti per l’accusa in giudizio, il giudice di legittimità non ha
concreta possibilità, men che dovere, di verificare il puntuale rispetto dei
parametri di cui all’art. 192 c.p.p.. E’ in questi termini che il controllo di
motivazione risponde ai principi dell’ordinamento che vuole il giudice soggetto
solo alla legge (art. 101 Cost., comma 2), e limita il ricorso per cassazione
contro i provvedimenti giurisdizionali alla sola violazione di legge (art. 111
Cost., comma 7). L’art. 192 c.p.p., difatti, indica il metro d’induzione
probatoria nella resa puntuale di conto dei risultati acquisiti, cioè elementi di

3

prova verificati certi, e dei criteri adottati. E, se si tratta di indizi, questi
devono essere dimostrati innanzitutto inconfutati (gravi), quindi di valenza
univoca (precisi) e concordi. E non si vede come questo disposto, relativo alla
motivazione di convincimento intorno ad accertamento svolto in termini di
potenziale condanna, si possa conciliare con quella di un convincimento
esclusivamente prognostico negativo di tale condanna, che si riassume in una
valutazione di inidoneità dell’accusa.

Pertanto, l’unico controllo ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. d) ed e)
consentito in sede di legittimità della motivazione della decisione negativa del
processo, qual è la “sentenza di non luogo a procedere”, concerne la
riconoscibilità del criterio prognostico adottato nella valutazione d’insieme
degli elementi acquisiti dal pubblico ministero.
Diversamente si giunge ad attribuire al giudice di legittimità un compito in
effetti di merito, in quanto anticipatorio delle valutazioni sulla prova da
assumere. E tal cosa si pone in contraddizione insanabile con la possibilità di
revoca della sentenza da parte dello stesso giudice per le indagini preliminari,
sopravvenute o scoperte nuove fonti di prova da combinare eventualmente
con quelle già valutate (art. 434 c.p.p.). In altri termini, paradossalmente,
questa Corte potrebbe pregiudicare l’esito di un eventuale giudizio (Cass., sez.
5, 13/02/2008. n. 14253; Rv. 23949).
Nel caso di specie il GUP ha dichiarato di effettuare una valutazione sui
possibili esiti del processo in sede dibattimentale, ma in realtà ha espresso
una valutazione prognostica sulla innocenza dell’indagata. Il che appare
evidente avendo egli ritenuto che, a fronte della compiuta descrizione nel
capo d’imputazione della condotta partecipativa della Taddei, per come sopra
riassunta, l’esistenza di elementi indiziari dati dalla documentazione di
movimentazioni su di un conto corrente cointestato alla stessa e al coniuge,
pure indagato, a cura dell’indagata (la quale risulta aver apposto firma di
girata su alcuni assegni) e ricollegabili alle attività delittuose contestate a tutti
e tre gli indagati, non fossero di per sé sufficienti ad integrare elementi,
suscettibili di possibili sviluppi, circa la sussistenza dell’ipotizzata associazione
per delinquere.
L’argomentazione a tal fine spesa dal giudice, ossia che, allo stato, non
emergerebbe null’altro di rilevante a carico della Taddei, specie con riguardo
alla prova del dolo associativo, rivela infatti il criterio di giudizio
effettivamente usato, relativo alla prognosi di innocenza e non alla valutazione
sui possibili sviluppi dell’accusa.

4

Ne discende l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio al Tribunale
di La Spezia per nuovo giudizio.
PQM
Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di La Spezia.

Roma, li 28.1.2013
Il Consigliere estensore

p.r

Il Presidente
ranco Fia4danese
CAD `Qt>=3:5J0-3->Th

Fabrizio Di Marzio

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA