Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5664 del 28/01/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 5664 Anno 2014
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: PELLEGRINO ANDREA

Data Udienza: 28/01/2014

SENTENZA
Sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Enna avverso l’ordinanza n. 62/2013 del Tribunale di
Enna in data 02.08.2013 con la quale, in accoglimento dell’istanza di
riesame presentata in data 19.07.2013 nell’interesse di Torregrossa
Liborio, n. ad Enna il 23.05.1970, era stata disposta l’immediata
restituzione dei beni in sequestro all’avente diritto;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
letta la memoria in data 24.1.2014 a firma della difesa di Torregrossa
Liborio;
sentita la relazione della causa fatta dal consigliere dott. Andrea
Pellegrino;
udita la requisitoria del Sostituto procuratore generale dott. Antonio
Gialanella che ha chiesto il rigetto del ricorso;
sentito il difensore del Torregrossa avv. Gabriele Cantaro che ha
chiesto di dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.

i

RITENUTO IN FATTO

1. Con provvedimento in data 20.05.2013, il Giudice per le indagini
preliminari presso il Tribunale di Enna, su conforme richiesta del
Procuratore della Repubblica presso il medesimo Tribunale,
disponeva il sequestro preventivo di una patente intestata a

Torregrossa Liborio.
Il Torregrossa risulta indagato per il seguente reato:
-artt. 81 cpv., 110, 640, comma 2, 497-bis, 477, 482 cod. pen.
(capo 54).
Riteneva il Giudice per le indagini preliminari che fossero ravvisabili
gravi indizi di colpevolezza a carico del Torregrossa con riguardo al
reato di falso nelle certificazioni mediche utilizzate a corredo delle
pratiche per il conseguimento della patente di guida e che la
disponibilità del titolo abilitativo comportasse aggravamento delle
conseguenze del reato medesimo.
A seguito di ricorso nell’interesse del Torregrossa, il Tribunale di
Enna, in funzione di giudice del riesame, con l’ordinanza impugnata,
in accoglimento del gravame, disponeva l’immediata restituzione dei
beni in sequestro all’avente diritto, evidenziando come:
– l’unico potere che sul merito della causa il giudice del riesame fosse
abilitato ad esercitare, si riferisce al raffronto tra fattispecie astratta
(legale) e fattispecie concreta (reale), così da imporre il suo potere
demolitorio nei soli casi in cui la difformità sia rilevabile “ictu ocuire
tale da impedire alla misura di perseguire il suo fine tipico;
– fossero inutilizzabili ex art. 63 cod. proc. pen. le dichiarazioni rese
dall’indagato Cali Antonio in data 25.03.2013;
– le dichiarazioni del dott. Gaudioso costituissero materiale probatorio
a livello indiziario irrilevante ai fini della contestazione di reato in
capo allo Scandaliato afferendo le stesse alla sola posizione del La
Spina Massimo e le cui difformità riscontrate sarebbero consistite:
a)

nell’impiego di una modulistica differente rispetto a quella

rinvenuta all’interno della pratica del predetto candidato;
b)

nell’autografia

del

documento

e

della

sottoscrizione

espressamente disconosciute;
c) nell’apposizione della marca da bollo al di sopra della foto del

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candidato e non in altre posizioni del prestampato;
d) nell’apposizione della sottoscrizione del candidato per esteso sulla
fotografia, sulla marca da bollo e sul timbri in calce.
In relazione alle dichiarazioni del Gaudioso (che aveva escluso di
conoscere il soggetto ritratto e disconosciuto i timbri rinvenuti
sull’attestazione), il Tribunale aveva testualmente riconosciuto che

“… pur potendo sostenersi che le circostanze riferite dal sanitario

consentano di concludere nel senso della sussistenza degli estremi
del reato di falsità materiale ed ideologica della attestazione in
questione, quantomeno a livello indiziario, reputa il Collegio che tali
valutazioni non possano essere riferite, in assenza di una specifica
contestazione o di ulteriori attività di indagine, allo stato non
esperite, a tutte le pratiche al cui interno erano rinvenute le
attestazioni mediche riferibili al dott. Gaudioso, non essendo
demandabile al Collegio, nella presente sede cautelare, l’esame
analitico delle pratiche e la conseguente espressione di valutazioni
tecniche in merito alla genuinità delle attestazioni per la cui compiuta
e consapevole formulazione siano necessarie competenze specifiche.
Ne consegue la insussistenza di elementi indiziari funzionali alla
integrazione dell’unica ipotesi accusatoria astrattamente ascrivibile
all’indagato … “.
2. Avverso tale provvedimento, il Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Enna proponeva ricorso per cassazione lamentando
violazione di legge penale oltre che mancanza e manifesta illogicità
della motivazione.
In particolare, lamenta il ricorrente come la motivazione resa dal
Tribunale di Enna sia palesemente contraddittoria atteso che, da un
lato ammette che vi sono gli estremi del reato di falsità materiale ed
ideologica, e, dall’altro, in contraddizione con quanto sopra riferito in
ordine ai poteri del Tribunale del riesame, ritiene tuttavia di dover
accogliere l’istanza, occorrendo procedere all’esame analitico delle
pratiche e della conseguente espressione di valutazioni tecniche in
merito alla genuinità delle attestazioni, compito – peraltro – non
demandabile al Collegio. In particolare, la verifica cui è chiamato il
giudice del riesame s’incentra sul raffronto tra la fattispecie astratta
ipotizzata e quella concreta rappresentata, sicchè la coincidenza delle
due ipotesi (quella legale e quella reale) legittima la permanenza del

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vincolo profilando il fumus dell’ipotizzato reato. In applicazione di tali
principi, il Tribunale di Enna avrebbe dovuto confrontare il modello e
i timbri forniti dal dott. Gaudioso con quelli apposti sulla cartella
dell’indagato e verificare se vi fossero delle difformità tali da fondare
il ragionevole sospetto che si trattasse di un certificato falso. A ciò si
doveva aggiungere la valutazione delle dichiarazioni degli indagati
Muscarà, Lambusta, Roccazzella e Razza che avevano ammesso gli

addebiti loro contestati, nonché i contenuti dei tabulati telefonici dai
quali risultava come in parecchi casi quei soggetti, che avevano
conseguito un certificato medico a firma del dott. Gaudioso, il giorno
dell’esame di teoria si trovavano in località distanti parecchi
chilometri da Enna, addirittura in provincie diverse.
La motivazione del Tribunale di Enna è inoltre in contrasto con
norme di legge, ed in particolare sia con l’art. 119 C.d.S. che con
l’art. 240 cod. pen., essendo la falsa patente in sequestro bene
destinato alla successiva confisca. Infine, con riferimento al
periculum, pare evidente come la disponibilità della patente di guida
in capo ad un soggetto privo di un certificato medico che attesti il
possesso dei requisiti psico-fisici previsti dalla legge e quindi,
inidoneo all’abilitazione, comporta un grave pregiudizio per il bene
della salute pubblica.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3.

Preliminarmente va evidenziato come il ricorso può essere esaminato
solo in relazione alla dedotta violazione di legge, non essendo
consentita, in materia di misure cautelari reali, la deduzione del vizio
di motivazione (cfr., nell’ambito del medesimo procedimento, le
precedenti pronunce di questa Corte: Cass., Sez. 2, n. 1437 del
09/01/2014-dep. 15/01/2014, P.M. c. Bongiovanni; Id., n. 1438 del
09/01/2014-dep. 15/01/2014, P.M. c. Calì).

4.

Come è noto, secondo la giurisprudenza di questa Corte, ricorre
violazione di legge laddove la motivazione stessa sia del tutto
assente o meramente apparente, non avendo i pur minimi requisiti
per rendere comprensibile la vicenda contestata e l’iter logico seguito
dal giudice del provvedimento impugnato. In tale caso, difatti, atteso
l’obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali, viene a

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mancare un elemento essenziale dell’atto. Va anche ricordato che,
anche se in materia di sequestro preventivo il codice di rito non
richiede che sia acquisito un quadro probatorio serio come per le
misure cautelari personali, non è però sufficiente prospettare un
fatto costituente reato, limitandosi alla sua mera enunciazione e
descrizione. È invece necessario valutare le concrete risultanze
istruttorie per ricostruire la vicenda anche al semplice livello di

“fumus” al fine di ritenere che la fattispecie concreta vada ricondotta
alla figura di reato configurata; è inoltre necessario che appaia
possibile uno sviluppo del procedimento in senso favorevole
all’accusa nonché valutare gli elementi di fatto e gli argomenti
prospettati dalle parti. A tale valutazione, poi, dovranno aggiungersi
le valutazioni in tema di periculum in mora che, necessariamente,
devono essere riferite ad un concreto pericolo di prosecuzione
dell’attività delittuosa ovvero ad una concreta possibilità di condanna
e, quindi, di confisca.
5. Fermo quanto precede, ritiene il Collegio come il ricorso in parola in punto violazione di legge – sia fondato.
Non appare superfluo ricordare che, secondo le Sezioni Unite di
questa Suprema Corte, in tema di sequestro, la verifica delle
condizioni di legittimità della misura cautelare da parte del Tribunale
del riesame o della Corte di Cassazione non può tradursi in anticipata
decisione della questione di merito concernente la responsabilità
della persona sottoposta alle indagini in ordine al reato oggetto di
investigazione, ma deve limitarsi al controllo di compatibilità tra la
fattispecie concreta e quella legale, rimanendo preclusa ogni
valutazione riguardo alla sussistenza degli indizi di colpevolezza ed
alla gravità degli stessi (Cass., Sez. un., n. 7 del 23/02/2000-dep.
04/05/2000, rv. 215840). Ne consegue che, in tema di sequestro,
non è necessario valutare la sussistenza dei gravi indizi di
colpevolezza, essendo sufficiente che sussista il

“fumus delicti

commissi”, vale a dire la astratta sussumibilità in una determinata
fattispecie di reato del fatto contestato come ipotesi d’accusa (cfr.,
Cass., Sez. 6, n. 2672 del 09/07/1999-dep. 05/08/1999, rv.
214185). Non è perciò necessario che la motivazione riguardi
l’attribuibilità del reato alla persona nei cui confronti è operato il
sequestro, essendo evidente che tale sequestro può colpire anche

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beni di soggetti estranei al reato, ove ricorrano le esigenze connesse
all’accertamento dei fatti.
6. Nel caso in esame il Tribunale ha rilevato che sulla scorta delle
dichiarazioni rese dal dott. Gaudioso era ipotizzabile la falsità del
certificato medico, presupposto per il rilascio della patente di guida
con riferimento alla sola pratica La Spina (con sostanziale irrilevanza
rispetto alla posizione dell’indagato Torregrossa) e che nessun

elemento probatorio poteva trarsi dalle dichiarazioni, inutilizzabili,
del Calì. Entrambe le affermazioni appaiono non pertinenti: la prima,
in quanto il dott. Gaudioso, in sede di sommarie informazioni, non ha
semplicemente disconosciuto la documentazione relativa all’indagato
La Spina ma ha altresì affermato di aver sempre svolto la sua attività
nella provincia di Siracusa, negando di aver mai lavorato nella
provincia di Enna né, tantomeno, per le autoscuole degli indagati
(inoltre, nell’ordinanza impositiva della misura cautelare del Giudice
per le indagini preliminari presso il Tribunale di Enna in data
20.05.2013, si legge – pag. 26 – che “dall’esame dei documenti
facenti parte della pratica relativa al candidato La Spina risulta che il
certificato medico è a firma del dott. Fabio Gaudioso, che il
documento reca un timbro tondo del tutto analogo a quello apposto
sul certificato del Razza e che la grafia utilizzata per la sua
compilazione risulta apparentemente identica a quella rilevabile sul
certificato riferito al Razza e su quelli relativi ad altri candidati di
scuole guida differenti, come si avrà modo di evidenziare di volta in
volta nel prosieguo …”,

a dimostrazione di una riconosciuta

superfluità dell’ipotetico accertamento preteso dal Tribunale del
riesame); la seconda, atteso l’improprio – e comunque irrilevante riferimento alla posizione di altro coindagato.
Fermo quanto precede, ritiene il Collegio come le valutazioni ulteriori
del Tribunale in punto di indizi di responsabilità dell’indagato in
ordine al reato ascrittogli siano superflue ed illegittima appaia la
decisione di dissequestro dei beni. L’ordinanza impugnata deve
pertanto essere annullata con rinvio al Tribunale di Enna per nuovo
esame

PQM

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Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Enna per nuovo
esame.
Così deliberato in Roma, camera di consiglio del 28.1.2014

Dott. Andr4 Pellegrino

Il Presidente

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DoJt. Franco iandanese

Il Consigliere estensore

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