Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 566 del 21/11/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 566 Anno 2014
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: SETTEMBRE ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
SANTOLIQUIDO MARTINO N. IL 26/10/1958 parte offesa nel
procedimento
c/
DE MICHELE GIUSEPPE N. IL 07/11/1969
avverso il decreto n. 996/2012 TRIBUNALE di MELFI, del 10/11/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONIO
SETTEMBRE;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 21/11/2013

– Lette le conclusioni del Procuratore generale della repubblica presso la Corte di
Cassazione, che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso per
tardività.

RITENUTO IN FATTO

1. Ricorre Santoliquido Martino, a mezzo dell’avv. Pia Andreotti, avverso il
decreto di archiviazione emesso dal Giudice delle indagini preliminari di Melfi in

De Michele Giuseppe per omissioni d’atti d’ufficio e falso ideologico.
Il ricorrente lamenta, con tre motivi dal contenuto analogo, la violazione
della regola del contraddittorio, essendo stata disposta l’archiviazione del
procedimento nonostante la motivata opposizione della persona offesa e la
richiesta, motivata, di indagini suppletive.
2. Si è costituito De Michele Giuseppe con memoria depositata il 21-3-2013, con
cui ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
3. Il Santoliquido, con memoria difensiva depositata nella cancelleria di questa
Corte il 4/11/2013, ha contestato la tardività del ricorso e insistito nei motivi
posti a fondamento dell’impugnazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è infondato.
Non è in primo luogo condivisibile il presupposto, dal quale il ricorrente muove
nella propria argomentazione, per il quale sarebbe interdetto al giudice, ai fini
dei giudizio sull’ammissibilità dell’opposizione proposta dalla persona offesa
avverso la richiesta di archiviazione del pubblico ministero, l’esame della
rilevanza degli atti di investigazione suppletiva indicati nell’opposizione, da
valutarsi viceversa in quella sede nella sola prospettiva della loro pertinenza
rispetto all’ipotesi di reato per la quale si procede. Se è vero infatti che tale
conclusione è oggetto di talune pronunce di questa Corte (Sez. 4, n.682 del
10/10/2001, Bic, Rv.220423; Sez. 5, n.34152 del 22/09/2006, Mannelli,
Rv.235204; Sez. 6, n. 19808 del 13/02/2009, Lucente, Rv.243852; Sez. 4,
n.41625 dei 27/10/2010, ignoti, Rv.248914; Sez. 2, n.1304 del 07/12/2010,
Castellani, Rv.249371), sulla base della ritenuta riconducibilità del tema della
rilevanza delle indagini al profilo della fondatezza della notizia di reato, riservato
alla discussione in udienza camerale nel contraddicono fra le parti, è vero altresì
che altri arresti giurisprudenziali collocano anche la rilevanza degli atti di
indagine suppletiva nell’oggetto del giudizio sull’ammissibilità dell’opposizione e
sulla possibilità di disporre de plano l’archiviazione del procedimento (Sez. 6,
2

data 10/11/2012 ai sensi dell’art. 410 cod. proc. pen. nel procedimento contro

n.10682 dei 05/02/2003, Colella, Rv.224286; Sez. 5, n.21929 dei 06/05/2010,
Lacosta, Rv.247354); e ciò non solo sulla base di pur giustificate ragioni di
economia processuale (Sez. 5, n.5661 del 17/01/2005, Cassese, Rv.231298),
ma anche per la diretta incidenza dell’irrilevanza delle indagini indicate, laddove
la stessa sia evidente, sul tema della manifesta infondatezza della notizia di
reato, che in quanto tale legittima l’omissione della procedura camerale (Sez. 1,
n.1367 del 21/11/2003, Fioretti, Rv.226821). Ma è vero soprattutto che questo
secondo orientamento segue l’autorevole e non smentito indirizzo delle Sezioni

per il quale l’idoneità dell’opposizione a legittimare l’intervento della persona
offesa nel procedimento, e ad instaurare pertanto la procedura di cui sopra,
presuppone non solo la pertinenza, ma anche la rilevanza degli elementi di prova
sui quali l’opposizione si fonda, da intendersi come concreta incidenza degli
elementi stessi sulle risultanze delle indagini preliminari.
Ciò posto, il provvedimento impugnato risulta congruamente motivato nel
valutare la manifesta irrilevanza delle investigazioni suppletive nella specie
proposte. A fronte dell’ipotesi di reato prospettata nell’esposto-diffida e nell’atto
di opposizione (falso ideologico ed omissione di atti di ufficio, per avere il mar.
De Michele falsamente attestato nell’atto di ratifica del 14/1/2012 la volontà
dell’esponente di “rinunciare” al diritto di querelare Antonio Limone e Rosanna
Lopes), il Giudice delle indagini preliminari, accogliendo la richiesta del Pubblico
Ministero e disattendendo le contrarie deduzioni del denunciante — che aveva
chiesto di esaminare tre testi sui rapporti intrattenuti dal denunciato con i suoi
aggressori – ha disposto l’archiviazione de plano del procedimento in
considerazione della natura documentale, e non controvertibile, della prova
(liberatoria) acquisita nel corso delle indagini e della irrilevanza delle indagini
suppletive richieste (l’esposto-diffida fu redatto personalmente dal ricorrente e fu
da lui presentato presso la caserma dei carabinieri di Venosa. In esso era scritto
che il denunciante “si riservava” ogni azione penale e civile nei confronti dei
coniugi Limone. Pertanto, il mar.11o De Michele, parlando di “riserva” di querela
da parte del denunciante, non aveva fatto altro che interpretare, peraltro
correttamente, la volontà di quest’ultimo).
Si evince da tanto che il giudice delle indagini preliminari, disattendendo le
richieste formulate – con l’opposizione – dal denunciante, non ha effettuato alcun
giudizio prognostico sull’esito della investigazione suppletiva, né valutazioni
anticipate di merito (che renderebbero illegittimo il provvedimento), ma ha solo
valutato l’idoneità delle prove richieste ad incidere sul quadro probatorio
risultante dalle indagini preliminari, rilevando che, quali che fossero stati i
rapporti del mar.11o De Michele con i soggetti denunciati dal Santoliquido, non ne
sarebbe stato influenzato il giudizio sullacorrettezza dell’operato dell’uf iciale di

3

1

Unite di questa Corte sul punto (Sez. U, n.2 del 14/02/1996, Testa, Rv.204133),

polizia giudiziaria. Il provvedimento, pertanto, è in linea con la maggioritaria
giurisprudenza di legittimità, cui questo Collegio aderisce. Di conseguenza, il
ricorso va rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese
processuali

P.Q. M .

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 21/11/2013

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