Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5659 del 28/01/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 5659 Anno 2014
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: PELLEGRINO ANDREA

SENTENZA
Sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Enna avverso l’ordinanza n. 53/2013 del Tribunale di
Enna in data 17.07.2013 con la quale, in accoglimento dell’istanza di
appello presentata in data 04.07.2013 nell’interesse di MUSCARA’
Giuseppe, n. a Piazza Armerina (EN) il 01.10.1965, era stata disposta
l’immediata restituzione dei beni in sequestro all’avente diritto;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
sentita la relazione della causa fatta dal consigliere dott. Andrea
Pellegrino;
udita la requisitoria del Sostituto procuratore generale dott. Antonio
Gialanella che ha chiesto l’annullamento con rinvio del provvedimento
impugnato.

RITENUTO IN FATTO

Data Udienza: 28/01/2014

1.

Con provvedimento in data 20.05.2013, il Giudice per le indagini
preliminari presso il Tribunale di Enna, su conforme richiesta del
Procuratore della Repubblica presso il medesimo Tribunale,
disponeva il sequestro preventivo del locale e di tutti i beni aziendali
di proprietà e in uso a tale Muscarà Giuseppe per l’esercizio
dell’attività di autoscuola.
Il Muscarà risulta indagato per i reati di cui agli artt. 416 cod. pen.

(capo 1), 81 cpv., 110, 640, comma 2, 477, 482 cod. pen. (capi 2,
6, 8, 9, 14, 38, 41, 42), 110, 48, 56, 478 cod. pen. (capo 40), 81
cpv., 110, 640, comma 2, 497-bis, 477, 482 cod. pen. (capi 58, 60),
81 cpv., 485 cod. pen. (capo 62), 81 cpv., 480 cod. pen. (capo 63).
Riteneva il Giudice per le indagini preliminari, delineato il compendio
indiziario a carico dell’indagato, che alta fosse la probabilità che,
conservando la disponibilità dell’azienda, lo stesso potesse
proseguire nel perseguimento del programma criminoso e ponesse in
essere ulteriori condotte illecite nella gestione delle pratiche per il
conseguimento delle patenti di guida. Il rapporto di strumentalità,
specifico ed essenziale, era poi individuato fra il complesso aziendale
ed il reato associativo, operando il sodalizio proprio attraverso
l’esercizio dell’attività di impresa.
2.

Con provvedimento in data 02.07.2013, il Giudice per le indagini
preliminari presso il Tribunale di Enna rigettava l’istanza di revoca
del sequestro ritenendo:

l’irrilevanza delle argomentazioni svolte dall’istante in ordine

all’assenza in concreto di esigenze investigative, atteso che la tutela
delle suddette esigenze è estranea alle finalità proprie del
provvedimento cautelare;
– la pari irrilevanza delle ulteriori argomentazioni svolte in punto di
danno all’impresa ed ai suoi dipendenti, in quanto attinenti alle
conseguenze del sequestro e non all’esistenza dei suoi presupposti;
– la pari ulteriore irrilevanza delle invocate decisioni del Tribunale del
riesame, in quanto concernenti la diversa posizione di altri
coindagati, non estensibile all’istante;
– l’immutata permanenza degli ulteriori presupposti applicativi della
misura cautelare reale.
3. Avverso detto provvedimento, a seguito di ricorso nell’interesse del
Muscarà, il Tribunale di Enna, in funzione di giudice dell’appello, con

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l’ordinanza impugnata, in accoglimento del gravame, disponeva
l’immediata restituzione dei beni in sequestro all’avente diritto,
evidenziando l’inconfigurabilità della condotta partecipativa
all’associazione in capo al Muscarà, non essendo emerso alcun
elemento fattuale o documentale a supporto della tesi accusatoria
con riguardo a tale specifica contestazione, che necessariamente
consentiva di escludere la sussistenza del dedotto rapporto di

pertinenzialità.
4. Avverso tale provvedimento, il Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Enna proponeva ricorso per cassazione lamentando
violazione di legge, mancanza e manifesta illogicità della
motivazione.
In particolare, lamenta il ricorrente come la decisione del Tribunale
di Enna risulti illogica e contraddittoria in quanto, dopo aver
correttamente indicato che non spetta al Tribunale del riesame di
una misura cautelare reale verificare la sussistenza degli indizi di
colpevolezza e la loro gravità, pena l’usurpazione dei poteri riservati
per legge al giudice del procedimento principale, compie una
valutazione di merito, escludendo l’esistenza di una condotta
associativa in capo al Muscarà e, quindi, di conseguenza, giungeva
ad escludere il rapporto di pertinenzialità tra i locali dell’autoscuola
ed il reato ipotizzato.
La valutazione operata dal Tribunale di Enna risulta peraltro
assolutamente carente avendo omesso di considerare gli elementi
processuali emersi (ed evidenziati con memoria dal pubblico
ministero), e segnatamente che:
a.

il Muscarà, in sede di interrogatorio ex art. 375 cod. proc. pen.,
aveva ammesso gli addebiti, avendo riconosciuto di aver
organizzato, in concorso con tale Lambusta e dietro compenso di
denaro, la sostituzione di tale Razza con tale Roccazzella nella
seduta di esami del 29.11.2012;

b.

il Muscarà aveva ammesso davanti al pubblico ministero di aver
falsificato il registro delle presenze della scuola guida e di aver
dichiarato, contrariamente al vero, che i candidati Abaco,
Alessandrà, Canì, Di Gregorio, Roccella, Turone e Zagarrio
avevano frequentato il corso di teoria organizzato dalla propria
scuola guida;

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c.

il Muscarà aveva altresì ammesso di aver attestato falsamente
che la candidata Zagarrio aveva effettuato le lezioni di guida
pratica obbligatorie per legge presso la propria autoscuola;

d.

anche gli indagati Lambusta, Razza, Roccazzella avevano
ammesso gli addebiti contestati;

e.

il Muscarà ed il Lannbusta avevano altresì ammesso di aver
contattato alcuni degli indagati al fine di concordare la versione

f.

da riferire alle Forze dell’Ordine;
alcuni candidati, quali il Calì e il Cultaro, avevano ammesso
davanti al pubblico ministero ed in presenza di difensore, di non
aver effettuato alcuna visita medica;
g.

i medici avevano disconosciuto timbri, forma e contenuto del
modello utilizzato per il certificato medico, dichiarando altresì di
non aver mai lavorato per l’autoscuola del Muscarà;

h.

dai tabulati telefonici risultava che i telefono di parecchi candidati
dell’autoscuola del Muscarà, il giorno degli esami, avevano
agganciato le celle site in località diverse dai luoghi d’esame,
distanti parecchi chilometri e in provincie diverse.

Fermo quanto precede, il Tribunale di Enna non solo aveva omesso
di valutare le risultanze processuali e i datti forniti dal pubblico
ministero, ma aveva altresì compiuto una valutazione sulla gravità
degli indizi di colpevolezza e, quindi, sul merito della causa, non
consentita nella sede adita: invero, la verifica cui è chiamato il
giudice della cautela s’incentra sul raffronto tra la fattispecie astratta
ipotizzata e quella concreta rappresentata, sicchè la coincidenza delle
due ipotesi legittima la permanenza del vincolo profilando il fumus
dell’ipotizzato reato. Inoltre, il Tribunale di Enna, dopo essersi
preoccupato di escludere il rapporto associativo, aveva omesso
totalmente di considerare che al Muscarà erano stati contestati altri
reati, chiaramente collegati all’attività di scuola guida per i quali
l’indagato aveva reso ampia confessione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

5. Preliminarmente va evidenziato come il ricorso può essere esaminato
solo in relazione alla dedotta violazione di legge, non essendo
consentita, in materia di misure cautelari reali, la deduzione del vizio

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di motivazione (cfr., nell’ambito del medesimo procedimento, le
precedenti pronunce di questa Corte: Cass., Sez. 2, n. 1437 del
09/01/2014-dep. 15/01/2014, P.M. c. Bongiovanni; Id., n. 1438 del
09/01/2014-dep. 15/01/2014, P.M. c. Calì).
6.

Come è noto, secondo la giurisprudenza di questa Corte, ricorre
violazione di legge laddove la motivazione stessa sia del tutto
assente o meramente apparente, non avendo i pur minimi requisiti

dal giudice del provvedimento impugnato. In tale caso, difatti, atteso
l’obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali, viene a
mancare un elemento essenziale dell’atto. Va anche ricordato che,
anche se in materia di sequestro preventivo il codice di rito non
richiede che sia acquisito un quadro probatorio serio come per le
misure cautelari personali, non è però sufficiente prospettare un
fatto costituente reato, limitandosi alla sua mera enunciazione e
descrizione. È invece necessario valutare le concrete risultanze
istruttorie per ricostruire la vicenda anche al semplice livello di
“fumus” al fine di ritenere che la fattispecie concreta vada ricondotta

alla figura di reato configurata; è inoltre necessario che appaia
possibile uno sviluppo del procedimento in senso favorevole
all’accusa nonché valutare gli elementi di fatto e gli argomenti
prospettati dalle parti. A tale valutazione, poi, dovranno aggiungersi
le valutazioni in tema di periculum in mora che, necessariamente,
devono essere riferite ad un concreto pericolo di prosecuzione
dell’attività delittuosa ovvero ad una concreta possibilità di condanna
e, quindi, di confisca.
7.

Fermo quanto precede, ritiene il Collegio come il ricorso in parola in punto violazione di legge – sia fondato ed imponga una pronuncia
di annullamento con rinvio del provvedimento impugnato per nuovo
esame.
Non appare superfluo ricordare in premessa che, secondo le Sezioni
Unite di questa Suprema Corte, in tema di sequestro, la verifica delle
condizioni di legittimità della misura cautelare da parte del Tribunale
del riesame o della Corte di Cassazione non può tradursi in anticipata
decisione della questione di merito concernente la responsabilità
della persona sottoposta alle indagini in ordine al reato oggetto di
investigazione, ma deve limitarsi al controllo di compatibilità tra la

per rendere comprensibile la vicenda contestata e l’iter logico seguito

fattispecie concreta e quella legale, rimanendo preclusa ogni
valutazione riguardo alla sussistenza degli indizi di colpevolezza ed
alla gravità degli stessi (Cass., Sez. un., n. 7 del 23/02/2000-dep.
04/05/2000, rv. 215840). Ne consegue che, in tema di sequestro,
non è necessario valutare la sussistenza dei gravi indizi di
colpevolezza, essendo sufficiente che sussista il

“fumus delicti

commissi”, vale a dire la astratta sussumibilità in una determinata

fattispecie di reato del fatto contestato come ipotesi d’accusa (cfr.,
Cass., Sez. 6, n. 2672 del 09/07/1999-dep. 05/08/1999, rv.
214185). Non è perciò necessario che la motivazione riguardi
l’attribuibilità del reato alla persona nei cui confronti è operato il
sequestro, essendo evidente che tale sequestro può colpire anche
beni di soggetti estranei al reato, ove ricorrano le esigenze connesse
all’accertamento dei fatti.
8. Nel caso in esame ritiene il Collegio come il provvedimento
impugnato abbia totalmente omesso di considerare le risultanze
processuali e gli elementi, sopra indicati, addotti dal pubblico
ministero finendo per compiere un giudizio di valutazione sulla
gravità indiziaria e sul merito dell’accusa, anziché limitarsi ai motivi
dedotti con l’appello e rendendo al tempo stesso una motivazione
meramente apparente e di fatto, totalmente assente. In tal modo, il
Tribunale ha finito con il disattendere l’insegnamento della Suprema
Corte secondo cui, in sede di verifica dei presupposti necessari per
l’emanazione del sequestro preventivo di cui all’art. 321, comma 1
cod. proc. pen., il giudice del riesame non può avere riguardo alla
sola astratta configurabilità del reato, ma – nella valutazione del
fumus commissi delicti – deve tener conto, in modo puntuale e
coerente, delle concrete risultanze processuali e dell’effettiva
situazione emergente dagli elementi forniti dalle parti; in altre
parole, non occorre la sussistenza di indizi di colpevolezza o la loro
gravità, ma solo elementi concreti che depongano per la sussistenza
della ipotizzata fattispecie delittuosa (Cass., Sez. 5, n. 37696 del
15/07/2008-03/10/2008, Cecchi Gori; nello stesso senso, Cass.,
Sez. 4, n. 10979 del 29/01/2007-dep. 15/03/2007, Veronese, rv.
236193).
Infine, va evidenziato come il Tribunale, dopo aver escluso il
rapporto associativo, dimentica completamente di considerare che al

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MUSCARA’ vengono contestati anche altri reati, tra i quali – capi 62,
63 – alcuni collegati all’attività dell’indagato e per il quale lo stesso
aveva reso ampia confessione

PQM

Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Enna per nuovo

Così deliberato in Roma, camera di consiglio del 28.1.2014

Il Consigliere estensore
Dott. An a Pellegrino

Il Presidente
D tt. Franco Fiandanese

esame.

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