Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5658 del 28/01/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 2 Num. 5658 Anno 2014
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: PELLEGRINO ANDREA

SENTENZA
Sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Enna avverso l’ordinanza n. 55/2013 del Tribunale di
Enna in data 17.07.2013 con la quale, in accoglimento dell’istanza di
riesame presentata in data 08.07.2013 nell’interesse di Piscitello
Luana, n. ad Enna il 29.09.1993, era stata disposta l’immediata
restituzione dei beni in sequestro all’avente diritto;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
sentita la relazione della causa fatta dal consigliere dott. Andrea
Pellegrino;
udita la requisitoria del Sostituto procuratore generale dott. Antonio
Gialanella che ha chiesto il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con provvedimento in data 20.05.2013, il Giudice per le indagini

Data Udienza: 28/01/2014

preliminari presso il Tribunale di Enna, su conforme richiesta del
Procuratore della Repubblica presso il medesimo Tribunale,
disponeva il sequestro preventivo della patente di guida categoria
“B” n. EN5113802B rilasciata dalla M.T.T.C. di Enna ed intestata a
Piscitello Luana.
La Piscitello risulta indagata per il reato di cui agli artt. 82 cpv., 110,
640, comma 2, 497-bis, 477, 482 cod. pen. (capo 37).

Riteneva il Giudice per le indagini preliminari che fossero ravvisabili
gravi indizi di colpevolezza a carico della Piscitello con riguardo al
reato di falso nelle certificazioni mediche utilizzate a corredo delle
pratiche per il conseguimento della patente di guida e che la
disponibilità del titolo abilitativo comportasse aggravamento delle
conseguenze del reato medesimo.
A seguito di ricorso nell’interesse della Piscitello, il Tribunale di Enna,
in funzione di giudice del riesame, con l’ordinanza impugnata, in
accoglimento del gravame, disponeva l’immediata restituzione dei
beni in sequestro all’avente diritto, evidenziando come:
-l’unico potere che sul merito della causa il giudice del riesame fosse
abilitato ad esercitare, si riferisce al raffronto tra fattispecie astratta
(legale) e fattispecie concreta (reale), così da imporre il suo potere
demolitorio nei soli casi in cui la difformità sia rilevabile “ictu ocuire
tale da impedire alla misura di perseguire il suo fine tipico;
-fossero inutilizzabili ex art. 63 cod. proc. pen. le dichiarazioni rese
dalla Piscitello in data 08.04.2013;
-le dichiarazioni del dott. Gaudioso costituissero materiale probatorio
a livello indiziario irrilevante ai fini della contestazione di reato in
capo alla Piscitello afferendo le stesse alla sola posizione del La Spina
Massimo e le cui difformità riscontrate sarebbero consistite:
a)

nell’impiego di una modulistica differente rispetto a quella

rinvenuta all’interno della pratica del predetto candidato;
b)

nell’autografia

del

documento

e

della

sottoscrizione

espressamente disconosciute;
c) nell’apposizione della marca da bollo al di sopra della foto del
candidato e non in altre posizioni del prestampato;
d) nell’apposizione della sottoscrizione del candidato per esteso sulla
fotografia, sulla marca da bollo e sul timbri in calce.
In relazione alle dichiarazioni del Gaudioso (che aveva escluso di

2

conoscere il soggetto ritratto e disconosciuto i timbri rinvenuti
sull’attestazione), il Tribunale aveva testualmente riconosciuto che
“… pur potendo sostenersi che le circostanze riferite dal sanitario
consentano di concludere nel senso della sussistenza degli estremi
del reato di falsità materiale ed ideologica della attestazione in
questione, quantomeno a livello indiziario, reputa il Collegio che tali
valutazioni non possano essere riferite, in assenza di una specifica

esperite, a tutte le pratiche al cui interno erano rinvenute le
attestazioni mediche riferibili al dott. Gaudioso, non essendo
demandabile al Collegio, nella presente sede cautelare, l’esame
analitico delle pratiche e la conseguente espressione di valutazioni
tecniche in merito alla genuinità delle attestazioni per la cui compiuta
e consapevole formulazione siano necessarie competenze specifiche.
Ne consegue la insussistenza di elementi indiziari funzionali alla
integrazione dell’unica ipotesi accusatoria astrattamente ascrivibile
all’indagata … “.
2. Avverso tale provvedimento, il Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Enna proponeva ricorso per cassazione lamentando
violazione di legge penale oltre che mancanza e manifesta illogicità
della motivazione.
In particolare, lamenta il ricorrente come il provvedimento
impugnato contenga motivazione palesemente contraddittoria nella
parte in cui dapprima ammette l’esistenza degli estremi del reato di
falsità materiale ed ideologica e poi, cadendo in contraddizione con
quanto riferito in ordine ai poteri del Tribunale del riesame, ritiene di
dover accogliere l’istanza di riesame dell’indagata potendo e dovendo
procedere all’esame analitico delle pratiche ed esprimere valutazioni
tecniche in merito alla genuinità delle attestazioni: compiti – questi
ultimi – verosimilmente esorbitanti rispetto a quelli attribuiti dalla
legge al giudice del riesame.
La motivazione, peraltro, oltre ad essere contraddittoria appare
anche in contrasto con le norme di legge, dal momento che se il
certificato è falso, la decisione impugnata viola anche l’art. 119
C.d.S. oltre all’art. 240 cod. pen., essendo la patente falsa destinata
ad essere oggetto di confisca.

contestazione o di ulteriori attività di indagine, allo stato non

In ordine al periculum, andava evidenziato come la disponibilità della
patente di guida in capo ad un soggetto privo di un certificato
medico che attesti il possesso dei requisiti psico-fisici previsti dalla
legge e, quindi, inidoneo all’abilitazione, comporta un evidente
pregiudizio per il bene della salute pubblica.

3.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Preliminarmente va evidenziato come il ricorso può essere esaminato
solo in relazione alla dedotta violazione di legge, non essendo
consentita, in materia di misure cautelari reali, la deduzione del vizio
di motivazione (cfr., nell’ambito del medesimo procedimento, le
precedenti pronunce di questa Corte: Cass., Sez. 2, n. 1437 del
09/01/2014-dep. 15/01/2014, P.M. c. Bongiovanni; Id., n. 1438 del
09/01/2014-dep. 15/01/2014, P.M. c. Cari).

4.

Come è noto, secondo la giurisprudenza di questa Corte, ricorre
violazione di legge laddove la motivazione stessa sia del tutto
assente o meramente apparente, non avendo i pur minimi requisiti
per rendere comprensibile la vicenda contestata e l’iter logico seguito
dal giudice del provvedimento impugnato. In tale caso, difatti, atteso
l’obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali, viene a
mancare un elemento essenziale dell’atto. Va anche ricordato che,
anche se in materia di sequestro preventivo il codice di rito non
richiede che sia acquisito un quadro probatorio serio come per le
misure cautelari personali, non è però sufficiente prospettare un
fatto costituente reato, limitandosi alla sua mera enunciazione e
descrizione. È invece necessario valutare le concrete risultanze
istruttorie per ricostruire la vicenda anche al semplice livello di
“fumus” al fine di ritenere che la fattispecie concreta vada ricondotta

alla figura di reato configurata; è inoltre necessario che appaia
possibile uno sviluppo del procedimento in senso favorevole
all’accusa nonché valutare gli elementi di fatto e gli argomenti
prospettati dalle parti. A tale valutazione, poi, dovranno aggiungersi
le valutazioni in tema di periculum in mora che, necessariamente,
devono essere riferite ad un concreto pericolo di prosecuzione
dell’attività delittuosa ovvero ad una concreta possibilità di condanna
e, quindi, di confisca.

4

5.

Fermo quanto precede, ritiene il Collegio come il ricorso in parola in punto violazione di legge – sia fondato.
Non appare superfluo ricordare che, secondo le Sezioni Unite di
questa Suprema Corte, in tema di sequestro, la verifica delle
condizioni di legittimità della misura cautelare da parte del Tribunale
del riesame o della Corte di Cassazione non può tradursi in anticipata
decisione della questione di merito concernente la responsabilità

della persona sottoposta alle indagini in ordine al reato oggetto di
investigazione, ma deve limitarsi al controllo di compatibilità tra la
fattispecie concreta e quella legale, rimanendo preclusa ogni
valutazione riguardo alla sussistenza degli indizi di colpevolezza ed
alla gravità degli stessi (Cass., Sez. un., n. 7 del 23/02/2000-dep.
04/05/2000, rv. 215840). Ne consegue che, in tema di sequestro,
non è necessario valutare la sussistenza dei gravi indizi di
colpevolezza, essendo sufficiente che sussista il

“fumus delicti

commissi”, vale a dire la astratta sussumibilità in una determinata
fattispecie di reato del fatto contestato come ipotesi d’accusa (cfr.,
Cass., Sez. 6, n. 2672 del 09/07/1999-dep. 05/08/1999, rv.
214185). Non è perciò necessario che la motivazione riguardi
l’attribuibilità del reato alla persona nei cui confronti è operato il
sequestro, essendo evidente che tale sequestro può colpire anche
beni di soggetti estranei al reato, ove ricorrano le esigenze connesse
all’accertamento dei fatti.
6.

Nel caso in esame il Tribunale ha rilevato che sulla scorta delle
dichiarazioni rese dal dott. Gaudioso era ipotizzabile la falsità del
certificato medico, presupposto per il rilascio della patente di guida.
Le valutazioni ulteriori del Tribunale in punto di indizi di
responsabilità dell’indagata in ordine al reato ascrittole sono
superflue ed illegittima la decisione di dissequestro dei beni.
L’ordinanza impugnata deve pertanto essere annullata con rinvio al
Tribunale di Enna per nuovo esame

PQM

Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Enna per nuovo
esame.
Così deliberato in Roma, camera di consiglio del 28.1.2014

5

Dott. Andr a Pellegrino

Il Presidente
D tt. Franci
o iandanese

Il Consigliere estensore

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA