Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5656 del 28/01/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 5656 Anno 2014
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: PELLEGRINO ANDREA

SENTENZA
Sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Enna avverso l’ordinanza n. 37/2013 del Tribunale di
Enna in data 12.06.2013 con la quale, in accoglimento dell’istanza di
riesame presentata in data 06.06.2013 nell’interesse di Zagarrio
Dalila, n. a Caltanissetta il 27.08.1993, era stata disposta l’immediata
restituzione dei beni in sequestro all’avente diritto;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
sentita la relazione della causa fatta dal consigliere dott. Andrea
Pellegrino;
udita la requisitoria del Sostituto procuratore generale dott. Antonio
Gialanella che ha chiesto l’annullamento con rinvio del provvedimento
impugnato;
sentito il difensore della Zagarrio avv. Antonino Gaziano che ha
chiesto di dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.

Data Udienza: 28/01/2014

RITENUTO IN FATTO

1. Con provvedimento in data 20.05.2013, il Giudice per le indagini
preliminari presso il Tribunale di Enna, su conforme richiesta del
Procuratore della Repubblica presso il medesimo Tribunale,
disponeva il sequestro preventivo della patente di guida categoria
“B” n. EN5116684N rilasciata dalla M.T.T.C. di Enna ed intestata a

Zagarrio Dalila.
La Zagarrio risulta indagata per i seguenti reati:
– artt. 81 cpv., 110, 640, comma 2, 497-bis, 477, 482 cod. pen.
(capo 60);
– artt. 1 I. 475/1925, 61 n. 2 cod. pen. (capo 61).
Riteneva il Giudice per le indagini preliminari che fossero ravvisabili
gravi indizi di colpevolezza a carico della Zagarrio con riguardo al
reato di falso nelle certificazioni mediche utilizzate a corredo delle
pratiche per il conseguimento della patente di guida e che la
disponibilità del titolo abilitativo comportasse aggravamento delle
conseguenze del reato medesimo.
A seguito di ricorso nell’interesse della Zagarrio, il Tribunale di Enna,
in funzione di giudice del riesame, con l’ordinanza impugnata, in
accoglimento del gravame, disponeva l’immediata restituzione dei
beni in sequestro all’avente diritto, evidenziando come:
– l’unico potere che sul merito della causa il giudice del riesame fosse
abilitato ad esercitare, si riferisce al raffronto tra fattispecie astratta
(legale) e fattispecie concreta (reale), così da imporre il suo potere
demolitorio nei soli casi in cui la difformità sia rilevabile “ictu ocuire
tale da impedire alla misura di perseguire il suo fine tipico;
– fossero inutilizzabili ex art. 63 cod. proc. pen. le dichiarazioni rese
dalla Zagarrio in data 25.01.2013;
– le dichiarazioni del dott. Gaudioso costituissero materiale probatorio
a livello indiziario irrilevante ai fini della contestazione di reato in
capo alla Zagarrio;
– non fossero dirimenti, ai fini dell’integrazione del reato di cui al capo
61), i tabulati telefonici relativi all’utenza in uso all’indagata essendo
rimasti oscuri sia i confini territoriali delle celle e l’entità delle aree di
riferimento, sia la posizione dell’apparecchio telefonico (e,
presumibilmente, del suo utilizzatore) nella frazione di tempo

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corrispondente a quella in cui erano in corso di svolgimento gli
esami.
2.

Avverso tale provvedimento, il Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Enna proponeva ricorso per cassazione lamentando
violazione di legge penale oltre che mancanza e manifesta illogicità
della motivazione.
In particolare, lamenta il ricorrente come il Tribunale di Enna non

abbia motivato in ordine all’ipotesi accusatoria degli artt. 477-482
cod. pen., ovvero di avere concorso con il coindagato Muscarà
Giuseppe alla formazione e alla produzione di un falso certificato
medico, a firma dott. Gaudioso, ai fini del rilascio della patente di
guida. Peraltro, anche a voler ipotizzare che l’attività di
contraffazione del certificato fosse stata posta materialmente in
essere da soggetti terzi rispetto all’indagata, tuttavia appare
ragionevole ritenere che la stessa sia stata quantomeno realizzata ad
iniziativa o con la collaborazione del soggetto direttamente
interessato alla formazione di tali certificati, che era uno degli
adempimenti necessari per il rilascio della patente. Inoltre, se il
certificato medico è falso, la decisione del Tribunale era comunque in
contrasto sia con l’art. 119 C.d.S. che con l’art. 240 cod. pen.,
essendo la falsa patente in sequestro bene destinato alla successiva
confisca. Infine, in ordine al valore dei tabulati telefonici, il Tribunale,
andando in contraddizione con le osservazioni svolte nella premessa
del provvedimento, aveva finito per compiere una valutazione in
ordine alla sussistenza degli indizi di colpevolezza ed al requisito
della gravità, usurpando di fatto i poteri del giudice del dibattimento.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3.

Preliminarmente va evidenziato come il ricorso può essere esaminato
solo in relazione alla dedotta violazione di legge, non essendo
consentita, in materia di misure cautelari reali, la deduzione del vizio
di motivazione (cfr., nell’ambito del medesimo procedimento, le
precedenti pronunce di questa Corte: Cass., Sez. 2, n. 1437 del
09/01/2014-dep. 15/01/2014, P.M. c. Bongiovanni; Id., n. 1438 del
09/01/2014-dep. 15/01/2014, P.M. c. Cari).

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4.

Come è noto, secondo la giurisprudenza di questa Corte, ricorre
violazione di legge laddove la motivazione stessa sia del tutto
assente o meramente apparente, non avendo i pur minimi requisiti
per rendere comprensibile la vicenda contestata e l’iter logico seguito
dal giudice del provvedimento impugnato. In tale caso, difatti, atteso
l’obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali, viene a
mancare un elemento essenziale dell’atto. Va anche ricordato che,

anche se in materia di sequestro preventivo il codice di rito non
richiede che sia acquisito un quadro probatorio serio come per le
misure cautelari personali, non è però sufficiente prospettare un
fatto costituente reato, limitandosi alla sua mera enunciazione e
descrizione. È invece necessario valutare le concrete risultanze
istruttorie per ricostruire la vicenda anche al semplice livello di
“fumus” al fine di ritenere che la fattispecie concreta vada ricondotta
alla figura di reato configurata; è inoltre necessario che appaia
possibile uno sviluppo del procedimento in senso favorevole
all’accusa nonché valutare gli elementi di fatto e gli argomenti
prospettati dalle parti. A tale valutazione, poi, dovranno aggiungersi
le valutazioni in tema di periculum in mora che, necessariamente,
devono essere riferite ad un concreto pericolo di prosecuzione
dell’attività delittuosa ovvero ad una concreta possibilità di condanna
e, quindi, di confisca.
5.

Fermo quanto precede, ritiene il Collegio come il ricorso in parola in punto violazione di legge – sia fondato.
Non appare superfluo ricordare che, secondo le Sezioni Unite di
questa Suprema Corte, in tema di sequestro, la verifica delle
condizioni di legittimità della misura cautelare da parte del Tribunale
del riesame o della Corte di Cassazione non può tradursi in anticipata
decisione della questione di merito concernente la responsabilità
della persona sottoposta alle indagini in ordine al reato oggetto di
investigazione, ma deve limitarsi al controllo di compatibilità tra la
fattispecie concreta e quella legale, rimanendo preclusa ogni
valutazione riguardo alla sussistenza degli indizi di colpevolezza ed
alla gravità degli stessi (Cass., Sez. un., n. 7 del 23/02/2000-dep.
04/05/2000, rv. 215840). Ne consegue che, in tema di sequestro,
non è necessario valutare la sussistenza dei gravi indizi di
colpevolezza, essendo sufficiente che sussista il

“fumus delicti

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commissi”, vale a dire la astratta sussumibilità in una determinata

fattispecie di reato del fatto contestato come ipotesi d’accusa (cfr.,
Cass., Sez. 6, n. 2672 del 09/07/1999-dep. 05/08/1999, rv.
214185). Non è perciò necessario che la motivazione riguardi
l’attribuibilità del reato alla persona nei cui confronti è operato il
sequestro, essendo evidente che tale sequestro può colpire anche
beni di soggetti estranei al reato, ove ricorrano le esigenze connesse

6. Nel caso in esame il Tribunale ha rilevato che sulla scorta delle
dichiarazioni rese dal dott. Gaudioso era ipotizzabile la falsità del
certificato medico, presupposto per il rilascio della patente di guida.
Le valutazioni ulteriori del Tribunale in punto di indizi di
responsabilità dell’indagata in ordine al reato ascrittole sono
superflue ed illegittima la decisione di dissequestro dei beni.
L’ordinanza impugnata deve pertanto essere annullata con rinvio al
Tribunale di Enna per nuovo esame

PQM

Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Enna per nuovo
esame.
Così deliberato in Roma, camera di consiglio del 28.1.2014

Il Consigliere estensore
. Andr a Pellegrino
Dott/

Il Presidente
D
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tt.t nico Fiandanese
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all’accertamento dei fatti.

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