Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5653 del 28/01/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 5653 Anno 2014
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: PRESTIPINO ANTONIO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CORTESE ALFONSO n. il 6.7.1949
avverso l’ORDINANZA del TRIBUNALE DELLA LIBERTA’ di NAPOLI
del 14.8.2013
udita la relazione del consigliere dr. ANTONIO PRESTIPINO
sentito il Procuratore Generale, in persona del dr. Antonio Gialanella che ha concluso per
l’inammissibilità del ricorso.

Data Udienza: 28/01/2014

In fatto e in diritto
Letto il ricorso proposto nell’interesse di Cortese Alfonso avverso l’ordinanza del Tribunale della
Libertà di Napoli del 14.8.2013 che rigettò l’istanza di riesame del provvedimento applicativo della
misura cautelare della custodia in carcere emesso nei suoi confronti per il reato di associazione
mafiosa;
ritenuto che il ricorso è assolutamente generico limitandosi la difesa, in punto di gravità indiziaria,
alla vaga e assertiva considerazione che non sarebbe emersa nei confronti del Cortese “alcuna forma
di connessione qualificata” tra lo stesso e il consorzio criminoso oggetto del giudizio, ma al più un
“mero stato di condivisione” e rapporti di parentela di per sé “neutri” con alcuni esponenti del
sodalizio, senza però che la difesa interloquisca sugli specifici elementi di prova ritenuti dal Tribunale
confermativi della gravità indiziarla in ordine al reato associativo;
ritenuto che ancora più generici sono i motivi in punto di valutazione delle esigenze cautelari;
ritenuto pertanto che il ricorso va dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1000,00 alla Cassa delle Ammende,
commisurata all’effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di
inammissibilità; ritenuto che la cancelleria dovrà provvedere agli adempimenti di cui all’art. 94 ter
disp. Att. C.p.p.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della
somma di – e 1000,00 alla Cassa delle Ammende. Si provveda a norma dell’art. 94 disp. Att. C.p.p.
Così deci • in i• o a, nella camera di consiglio, il 28.1.2014
Il Presidege
Il c nsi iere e to

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