Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5651 del 28/01/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 5651 Anno 2014
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: PRESTIPINO ANTONIO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BELLISSIMA VINCENZO GIUSEPPE n. il 10.1.1950
avverso l’ORDINANZA del TRIBUNALE DELLA LIBERTA’ di CATANIA
del 30.5.2013
udita la relazione del consigliere dr. ANTONIO PRESTIPINO
sentito il Procuratore Generale, in persona del dr. Antonio Gialanella che ha concluso per
l’inammissibilità del ricorso. Sentito, per il ricorrente, l’avv. Salvatore Sterlino, di fiducia, che
ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Data Udienza: 28/01/2014

In fatto e in diritto
Letto il ricorso proposto da Bellissima Vincenzo per mezzo del proprio difensore, avverso
l’Ordinanza del Tribunale della Libertà di Catania del 30.5.2013, che rigettò l’istanza del ricorrente
diretta al riesame del decreto di sequestro probatorio di un furgone Ford Transit emesso nei suoi
confronti dal PM a seguito dell’accertamento della falsificazione dei dati identificativi del veicolo;
ritenuto che la difesa deduce il vizio di violazione di legge del provvedimento impugnato in quanto
emesso dopo la mancata convalida del precedente sequestro di polizia giudiziaria sullo stesso
mezzo, che ne avrebbe imposto senz’altro la restituzione all’avente diritto;
ritenuto peraltro che, come rileva esattamente il Tribunale, l’annullamento del precedente sequestro
non condiziona l’utilizzabilità degli accertamenti tecnici eseguiti sulveicolo in questione, e ciò per
vari ordini di considerazioni:
1. La mancata convalida fu dovuta a motivi soltanto formali (nel caso di specie alla scadenza
del termine previsto dalla legge), il che consentiva al PM di intervenire in modo autonomo
(cfr.Cass. Sez. 6, Sentenza n.80 del 13/01/1994, Rocchetti, secondo cui„ una volta annullata
in sede di riesame la convalida del sequestro operato dalla polizia giudiziaria per difetto di
presupposti di legge, legittimamente il procuratore della Repubblica può emettere decreto di
sequestro sullo stesso oggetto quando l’annullamento della convalida del sequestro fu
determinata da profili formali dell’atto compiuto dalla polizia giudiziaria, i quali non
incidono sul potere riconosciuto al P.M. di disporre il sequestro ex art. 253 cod. proc. pen).
2. Come rileva il giudice territoriale, inoltre, la reiterazione del sequestro sarebbe comunque
giustificata dell’esito degli accertamenti tecnici eseguiti sull’autoveicolo, il cui espletamento
non presuppone necessariamente il sequestro (cfr. art. 353 c.p.p. sul potere della polizia
giudiziaria di eseguire accertamenti urgenti, provvedendo solo “se del caso” al sequestro
delle cose).
ritenuto pertanto che il ricorso deve essere rigettato, ,,,con la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma,

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