Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5650 del 28/01/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 5650 Anno 2014
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: PRESTIPINO ANTONIO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PUGLISI ELEONORA CRISTINA n. il 21.1.1985
avverso l’ORDINANZA del TRIBUNALE DELLA LIBERTA’ di CATANIA
del 21.5.2013
udita la relazione del consigliere dr. ANTONIO PRESTIPINO
sentito il Procuratore Generale, in persona del dr. Antonio Gialanella che ha concluso per
l’inammissibilità del ricorso.

Data Udienza: 28/01/2014

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali
e al versamento della somma di euro 1000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deci, intoma, nella camera di consiglio, il 28.1.2014.
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Ritenuto in fatto
Ricorre Puglisi Eleonora Cristina, per mezzo del propri difensore, avverso l’Ordinanza del
Tribunale della Libertà di Catania del 21.5.2013, che rigettò l’istanza della stessa ricorrente
diretta al riesame del decreto del PM in data 16.3.2013, con cui era stato convalidato il
sequestro di polizia giudiziaria di documenti assicurativi, titoli di pagamento e di un computer
presso l’abitazione di De Luca Ettore.
Deduce il difensore il vizio di violazione di legge in relazione all’art. 125 co 3 c.p.p., per
l’assoluta carenza di motivazione del decreto di cdrtvalida del sequestro, di cui il Tribunale della
Libertà avrebbe dovuto limitarsi a prendere atto, annullando il provvedimento.
Considerato in diritto
Il ricorso è manifestamente infondato.
1. Ricorda il Tribunale che il sequestro era stato eseguito da agenti della polizia di Stato presso
l’abitazione del De Luca dopo che i verbalizzanti avevano accertato che l’autovettura Lancia Y
tg CS 467 DEV, condotta da La Ro~enzo, risultava munita di copertura assicurativa RCA
in realtà inesistente, come erg(FaàTra consultazione dell’archivio telematico dell’ANIA
sull’apparente compagnia assicuratrice, la “Donao Assicurazioni”. Le operazioni si erano svolte
alla presenza della Puglisi, che svolgeva l’attività di “broker” assicurativo.
2. Con riferimento alla motivazione del decreto di convalida, i giudici territoriali precisano poi
che nel provvedimento era contenuta la pur sintetica indicazione dell’esigenza di svolgere
accertamenti sulla falsificazione dei contrassegni e dei titoli di pagamento e di verificare i dati
informatici inseriti nel computer ( ovviamente nella parte riferibile all’attività assicurativa
fraudolenta: n.d.r.).
3. Tanto premesso, va perfettamente condivisa, l’affermazione del giudice territoriale secondo
cui si tratta di motivazione, seppure sintetica, di certo non apparente né inesistente, e in
definitiva, si deve aggiungere, adeguata nella sua essenzialità alle evidenze probatorie che
avevano dato impulso alle indagini, desumibili dall’accertamento della falsificazione di un
documento assicurativo fin dall’inizio riconducibile all’esercizio fraudolento dell’attività
assicurativa da parte del De Luca, accertamento a partire dal quale la necessità di ulteriori
indagini e il sequestro a fini di prova di quanto potesse essere utile a ricostruire l’attività
assicurativa del De Luca appariva altrettanto evidente, e giustificabile pressoché
“tautologicamente” con riferimento alla necessità di approfondimento degli spunti iniziali delle
indagini.
4. Quanto alla questione difensiva relativa alla mancata indicazione, nel decreto di
convalida,della durata del sequestro, va rilevato che la presunta omissione non può incidere
sulla validità originaria del provvedimento. Nel codice di rito non si rinvengono, infatti,
riguardo al sequestro probatorio, disposizioni analoghe a quelle di cui all’ art. 292 comma 2,
lett D) c.p.p. in materia di misure cautelari personali disposte per esigenze probatorie ( che
devono essere adottate con l’indicazione del tempo necessario all’espletamento delle indagini
connesse), potendo semmai l’eccessiva e ingiustificata durata del sequestro abilitare
l’interessato alla richiesta di revoca della misura nel presupposto della illegittimità del suo
ulteriore mantenimento nel tempo (nel senso che il mantenimento del vincolo di indisponibilità
originato dal sequestro probatorio, in quanto strumento finalizzato alla ricerca della prova,
debba essere limitato al tempo strettamente necessario per il compimento degli accertamenti
in vista dei quali lo stesso è stato disposto, cfr. Sez. 4, Sentenza n.3306de122/11/2012,
Imputato: Genovese, che però si riferisce, in coerenza con i principi suesposti, ad un caso di
rigetto, da parte del gip, dell’opposizione proposta dall’interessato avverso il provvedimento
del P.M. di reiezione dell’istanza di restituzione del bene nella specie assoggettato a sequestro
probatorio, non certo alla mancata indicazione originaria della durata della misura).
Alla stregua delle precedenti considerazioni il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, con
la condanna della ricorrente, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese processuali
e della somma di euro 1000,00 alla Cassa delle Ammende, commisurata all’effettivo grado di
colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.

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