Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 565 del 29/11/2017
Penale Ord. Sez. 7 Num. 565 Anno 2018
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: SOCCI ANGELO MATTEO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
ANDRONI MARINELLA nato il 01/04/1959 a BERGAMO
avverso la sentenza del 17/02/2017 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;
Data Udienza: 29/11/2017
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La Corte di appello di Brescia, con la decisione in epigrafe
indicata, in parziale riforma della decisione di primo grado ha dichiarato
di non doversi procedere nei confronti di Androni Marinella per il 2009,
per pagamento delle somme, e ha rideterminato la pena per le residue
reato di cui agli art. 81, cod. pen. e 2, comma 1 e 1 bis, d. I. 463/1983,
per gli anni 2010 e 2011, per la somma totale d C 60583,00.
2. Ricorre per Cassazione, l’imputata, tramite difensore, con un
unico motivo di ricorso: violazione di legge, art. 2 dl. 463/1983, carenza
dell’elemento soggettivo del reato per crisi economica e successivo
fallimento.
3. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi
e per la sua genericità; articolato in fatto non presenta motivi specifici di
legittimità nei confronti della sentenza impugnata.
La sentenza impugnata, con applicazione corretta dei principi in
materia espressi da questa Corte di Cassazione, ha rilevato come «Non
può trovare accoglimento il motivo di impugnazione concernente
l’assenza di dolo, richiesta basata sulla situazione di gravissima crisi
economica della società. … l’obbligo di versamento è inoltre pressoché
immediato, ossia entro il 16 del mese successivo a quello di
corresponsione della retribuzione … Deriva da quanto esposto che la crisi
economica o di liquidità non può essere invocata per escludere il dolo del
reato, salvo che in ipotesi, piuttosto residuali e comunque non ricorrente
nel caso in esame, in cui si possa dimostrare che un evento improvviso, a
pochi giorni dal pagamento, ha sottratto al soggetto la liquidità
necessaria …
Il ricorso per cassazione sul punto è generico, limitandosi a
sostenere una crisi che ha portato al fallimento, senza specifici motivi di
legittimità alla decisione impugnata.
ipotesi in mesi 7 di reclusione ed C 500,00 di multa, relativamente al
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in
favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle
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spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di €3000,00 in favore
della Cassa delle ammende.
Così deciso il 29/11/2017
P.Q.M.