Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5647 del 15/01/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 5647 Anno 2014
Presidente: CASUCCI GIULIANO
Relatore: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI

SENTENZA
sul ricorso proposto da
1) GOBBI Maximilian, nato a San Marino il 27.4.1976;
2) VENTURA Fabiola Valentina, nata a Isola capo Rizzuto il 20.1.1962;
3) MAIOLO Giovanni, nato a Isola Capo Rizzuto 1’1.7.1957;
4) GOBBI Roberto, nato a San Marino il 22.7.1954;
avverso l’ordinanza del Tribunale di Catanzaro, in data 25.6.2013;
Sentita la relazione del Consigliere Luigi Lombardo;
Udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale Maria Giuseppina
Fodaroni, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi di Gobbi Maximilian e
Gobbi Roberto e per l’inammissibilità dei ricorsi di Ventura Fabiola Valeria
e Maiolo Giovanni;
Uditi i difensori Avv.ti Vincenzo Ioppoli, Francesco Laratta, Alessandro
Petrillo e Pantaleone Sulla, che hanno concluso chiedendo l’accoglimento
dei rispettivi ricorsi;

Data Udienza: 15/01/2014

RITENUTO IN FATTO
Con decreto del 12.7.2012, il Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Catanzaro, ravvisando – a carico (tra gli altri) di Gobbi
Maxímilian, Gobbi Roberto, Maiolo Giovanni e Ventura Fabiola Valeria – la
sussistenza di gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di cui all’art.
12 quinquies D.L. n. 306/1992 aggravato dall’art. 7 D.L. n. 152/1990

“ARENA”, sodalizio della ‘ndrangheta calabrese), dispose in via d’urgenza
il sequestro preventivo, tra l’altro, della società “PURENA S.r.l.”, della
società “VEDA S.n.c.” di Ventura Fabiola e C., della società “VENTI CAPO
RIZZUTO S.r.l.” (compreso il parco eolico denominato “Wind Farm ICR”
realizzato da tale ultima società in territorio di Isola Capo Rízzuto), delle
altre partecipazioni societarie e dei rapporti bancari e postali nella
titolarità degli indagati.
Con decreto in data 23.7.2012, il Giudice per le indagini preliminari
presso il Tribunale di Catanzaro convalidò il sequestro disposto dal P.M. e
ordinò il sequestro preventivo dei beni suddetti.
Con ordinanza del 2.10.2012, il Tribunale di Catanzaro – decidendo
sulle richieste di riesame avanzate da Maiolo Giovanni, Ventura Fabiola
Valeria, Megna Carmine – revocò il sequestro (ritenendo insussistente il
fumus del delitto di cui all’art. 12 quinquies ascritto agli indagati) e
dispose la restituzione dei beni di pertinenza dei ricorrenti.
Gobbi Maximilian e di Gobbi Roberto – che non avevano proposto
richiesta di riesame – avanzarono allora istanza di revoca del sequestro
disposto nei loro confronti e il G.I.P. di Catanzaro, con ordinanza del
29.10.2012, revocò – per quel che qui rileva – il sequestro delle quote
della società “VENTI CAPO RIZZUTO S.r.l.”, delle altre partecipazioni
societarie, dei rapporti bancari e postali nella titolarità dì Gobbi
Maximilian e di Gobbi Roberto, ordinandone la restituzione agli aventi
diritto.
Avverso tale provvedimento propose appello il P.M. di Catanzaro,
chiedendo l’annullamento della ordinanza del G.I.P. e il ripristino del
sequestro; e il Tribunale di Catanzaro, con ordinanza del 25.6.2013,
accogliendo l’impugnazione del P.M., annullò l’ordinanza del G.I.P. del

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(posto in essere al fine di agevolare le attività illecite della cosca

29.10.2012 e dispose il sequestro preventivo della società “VENTI CAPO
RIZZUTO S.r.l.” (e precisamente delle quote societarie e dell’intero
complesso aziendale della società costituito anche dal parco eolico
denominato “Wind Farm ICR” realizzato in territorio di Isola Capo
Rizzuto), della società “PURENA S.r.l.” e della società “VEDA S.n.c.” di
Ventura Fabiola e C.

Roberto, deducendo:
1) la violazione della legge penale, con riferimento all’art. 12
quinquies della legge n. 359/1992; deducono, in particolare: che non

sarebbe provata la riconducibilità della società “VENTI CAPO RIZZUTO
S.r.l.” al boss Arena Nicola cl. 1937, il quale anzi sarebbe rimasto del
tutto estraneo all’affare relativo alla costruzione del parco eolico; che il
Tribunale non avrebbe tenuto conto di quanto risultava dalla consulenza
della difesa, secondo cui il denaro necessario alla realizzazione delle
opere proveniva dall’istituto di credito HSH Nordbank AG, e non da canali
illeciti;
2) la violazione della legge processuale, con riferimento agli artt.
321, 292 e 546 cod. proc. pen.; deducono, in particolare, l’errore in cui
sarebbe incorso il Tribunale nell’avere disposto il sequestro di tutte le
quote della società “VENTI CAPO RIZZUTO S.r.l.” nonostante che dagli
atti risultasse che la quota di partecipazione spettante ai soci calabresi
fosse costituita solo dal 15% del capitale della detta società, intestato alla
società “PURENA S.r.l.” che annovera tra i suoi soci Arena Nicola e Megna
Carmine; ne risulterebbe violato l’art. 321 cod. proc. pen. con particolare
riferimento al necessario elemento costitutivo rappresentato dal nesso di
pertinenzialità tra le cose da sottoporre a sequestro e il reato di
intestazione fittizia.
Ricorrono per cassazione anche i difensori di Ventura Fabiola e Maiolo
Giovanni, deducendo la nullità assoluta dell’ordinanza impugnata ai sensi
degli artt. 178 lett. c) e 179 cod. proc. pen., nonché la violazione degli
artt. 321 e 322 bis cod. proc. pen., per avere il Tribunale – nel decidere
l’appello proposto dal P.M. avverso l’ordinanza del G.I.P. che aveva
disposto il dissequestro della società “VENTI CAPO RIZZUTO S.r.l.”, delle

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Ricorrono per cassazione i difensori di Gobbi Maximilian e Gobbi

partecipazioni societarie, dei rapporti bancari e postali nella titolarità di
Gobbi Maximilian e di Gobbi Roberto – disposto il nuovo sequestro, non
solo della società “VENTI CAPO RIZZUTO S.r.l.”, ma anche della diversa
società “VEDA S.n.c.” di Ventura Fabiola e C., che era di pertinenza di
Ventura Fabiola e Maiolo Giovanni (e non di Gobbi Maximilian e Gobbi
Roberto), senza che la Ventura e il Maiolo avessero potuto partecipare

del nuovo sequestro in assenza di richiesta del P.M. ed esorbitando dai
limiti del thema decidendum dell’appello proposto dal Procuratore della
Repubblica.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.

Preliminarmente va osservato che la Corte, con separata

ordinanza, ha disposto la riunione del procedimento n. 37138/13 al
presente procedimento n. 37131/13, stante l’identità soggettiva e
oggettiva dei ricorsi.
2. Il ricorso proposto nell’interesse di Gobbi Maximilian e Gobbi
Roberto risulta inammissibile.
A questo proposito va ricordato che l’art. 325, comma 1, cod. proc.
pen. ammette la proposizione di ricorso per cassazione avverso le
ordinanza in tema di sequestro preventivo, emesse dal Tribunale in sede
di appello o di riesame, solo «per violazione di legge»; e che le Sezioni
Unite di questa Corte suprema hanno statuito che «In tema di riesame
delle misure cautelari reali, nella nozione di “violazione di legge” per cui
soltanto può essere proposto ricorso per cassazione a norma dell’art.
325, comma 1, cod. proc. pen., rientrano la mancanza assoluta di
motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in
quanto correlate all’inosservanza di precise norme processuali, ma non
l’illogicità manifesta, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità
soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui alla lett.
e) dell’art. 606 stesso codice» (Cass., sez. un., 28 gennaio 2004, n.
5876, Rv. 226710).
Orbene, tenendo presenti questi principi, risulta evidente – con
riferimento al primo motivo di ricorso proposto dai Gobbi – come i

all’udienza camerale dinanzi al Tribunale, peraltro adottando la decisione

ricorrenti, sotto le mentite spoglie della violazione dell’art. 12 quinquies
della legge n. 359/1992, censurino in realtà la illogicità della motivazione
della ordinanza impugnata nella parte in cui riconduce la società “VENTI
CAPO RIZZUTO S.r.l.” al boss Arena Nicola cl. 1937 e alla n’drangheta
calabrese e, tramite essa, addirittura il merito della valutazione delle
prove.

Tribunale nell’aver ritenuto Arena Nicola cl. 1937 uno dei partecipi occulti
della società “VENTI CAPO RIZZUTO S.r.l.” (che – a loro dire -sarebbe
rimasto del tutto estraneo all’affare relativo alla costruzione del parco
eolico); lamentano che i giudici di merito non avrebbero tenuto conto
della consulenza della difesa.
Tuttavia, su entrambi i punti la motivazione del Tribunale si sofferma,
spiegando le ragioni della decisione (anche – a p. 23 ss. – in relazione
alla consulenza tecnica della difesa) e richiamando i dati probatori
(soprattutto intercettazioni di conversazioni) che – secondo i giudici di
merito – consentono di ritenere che la società “VENTI CAPO RIZZUTO
S.r.l.” sia intestata fittiziamente ai suoi titolari apparenti, essendo di fatto
di personaggi della n’drangheta calabrese. Non si ritiene, peraltro – per
ovvi motivi – di riportare qui integralmente tutte le suddette
argomentazioni, sembrando sufficiente al Collegio far rilevare che la
motivazione è articolata e completa, tutt’altro che apparente.
Piuttosto, occorre considerare che il delitto di trasferimento
fraudolento di valori, previsto dall’art. 12 quinquies comma 1 della legge
7 agosto 1992 n. 356, quando è riferito alla attività imprenditoriale, è
configurabile non solo con riferimento al momento iniziale della nascita
della impresa (quando, per eludere le disposizioni di legge in materia di
misure di prevenzione patrimoniale o per agevolare la commissione di
uno dei delitti di cui agli artt. 648, 648 bis e 648 ter c.p., taluno
attribuisca fittiziamente ad altri la titolarità o la disponibilità formale
dell’impresa stessa o della società); ma anche con riferimento al
momento successivo relativo alla vita della impresa, quando, una volta
che l’impresa o la società sia sorta in modo lecito, si verifichi comunque
l’inserimento in essa di chi se ne avvale per i predetti illeciti fini (cfr. in

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I ricorrenti lamentano, infatti, l’errore in cui sarebbe incorso il

questo senso Cass., sez. I, 15 ottobre 2003, n. 43049; Cass., sez. II, 8
marzo 2011, n. 23131). Ciò vuol dire che l’eventuale liceità della genesi
della società in sequestro – sostenuta dai ricorrenti – non esclude la
commissione del delitto di cui all’art. 12

quinquies della legge n.

356/1992 con riferimento al successivo ingresso nella compagine sociale
di soci occulti mossi dalle finalità illecite indicate nella suddetta norma

In definitiva, non sussiste la denunciata violazione di legge, avendo il
Tribunale correttamente sussunto i fatti, come ricostruiti sul piano
probatorio, nella fattispecie delittuosa contestata, la cui sussistenza è
stata verificata – con motivazione tutt’altro che apparente e perciò
insindacabile in cassazione – sia pure a livello di fumus, come si addice
alla materia delle misure cautelari.
Anche il secondo motivo di ricorso è inammissibile, risultando
manifestamente infondato.
I ricorrenti lamentano la violazione degli artt. 321, 292 e 546 cod.
proc. pen., che scaturirebbe dal fatto che il Tribunale ha disposto il
sequestro di tutte le quote societarie della società “VENTI CAPO RIZZUTO
S.r.l.”, e non solo di quelle dei soci calabresi indagati.
È tuttavia evidente l’infondatezza della censura proposta, giacché il
delitto di attribuzione fittizia di beni consiste proprio nella non
corrispondenza tra intestazione formale e titolarità reale; sicché la
condotta delittuosa cade, non sulla quota del bene intestata al titolare
reale, ma su quella intestata al titolare apparente: ed è proprio tale quota
che va sottoposta a sequestro, in vista della futura confisca.
È, pertanto, corretta la decisione del Tribunale che, ritenendo la
sussistenza di gravi indizi di colpevolezza nei confronti dei soci
sammarinesi – Gobbi Maximilian e Gobbi Roberto – quali prestanomi degli
altri indagati calabresi, ha sottoposto a sequestro proprio le quote dei
ricorrenti.
3. Risulta fondato, invece, il ricorso proposto nell’interesse di Ventura
Fabiola e Maiolo Giovanni.
Va innanzitutto rilevato come il ricorso de quo risulti ammissibile
nonostante sia stato proposto da persone “terze” rispetto al sub-

incriminatrice.

procedimento instaurato con l’appello del P.M. E invero, l’art. 325 cod.
proc. pen. consente il ricorso per cassazione a «la persona alla quale le
cose sono state sequestrate»; tale può essere indubbiamente anche il
terzo, non apprestando peraltro l’ordinamento processuale in favore dello
stesso – in seno al procedimento penale di cognizione – alcun diverso
rimedio che gli consenta di reagire avverso ordinanza di sequestro che

Nel merito il ricorso è fondato.
È evidente che il Tribunale, disponendo il sequestro di beni (società
“VEDA S.n.c.” di Ventura Fabiola e C.) diversi da quelli dissequestrati dal
G.I.P. col provvedimento appellato dal P.M., ha esorbitato dai suoi poteri,
sia perché ha disposto il sequestro in assenza dell’iniziativa del P.M., sia
perché ha pronunciato oltre

i

limiti del

devolutum

e del

thema

decidendum del giudizio di appello (c.d. “extrapetizione”).
L’ordinanza impugnata risulta, perciò, affetta da nullità assoluta ai
sensi degli artt. 178 lett. b) e 179 comma 1 cod. proc. pen. nella parte
riferentesi ai detti beni, nullità che è insanabile ed è rilevabile d’ufficio in
ogni stato e grado del giudizio.
In tale nullità rimane assorbito ogni altro profilo del motivo di ricorso.
4. In definitiva, il ricorso proposto nell’interesse di Ventura Fabiola e
Maiolo Giovanni risulta fondato e va accolto; per l’effetto, va annullata
l’ordinanza impugnata nella parte in cui ha disposto il sequestro della
società “VEDA S.n.c.” di Ventura Fabiola e C., con sede legale in Isola di
Capo Rizzuto, ivi incluso l’intero complesso aziendale.
Il ricorso proposto nell’interesse di Gobbi Maximilian e Gobbi Roberto,
invece, alla stregua di quanto sopra, va dichiarato inammissibile.
Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., Gobbi Maximilian e Gobbi
Roberto vanno condannati al pagamento delle spese del procedimento,
nonché – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende della
somma di euro mille ciascuno, così equitativamente fissata in ragione dei
motivi dedotti.
P. Q. M.

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abbia colpito i suoi beni.

La Corte Suprema di Cassazione
annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata limitatamente al sequestro
della società “VEDA S.n.c.” di Ventura Fabiola e C., con sede legale in
Isola di Capo Rizzuto, ivi incluso l’intero complesso aziendale; manda alla
cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 626 cod. proc. pen.; dichiara
inammissibile il ricorso di Gobbi Maximilian e Gobbi Roberto, che

versamento della somma di euro mille alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione
Penale, addì 15 gennaio 2014.

condanna al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, al

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