Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5645 del 28/01/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 5645 Anno 2014
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: PRESTIPINO ANTONIO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LUCCHESE MAURIZIO n. il 16.4.1963
avverso la SENTENZA della CORTE di APPELLO di GENOVA
del 22.6.2012
udita la relazione del consigliere dr. ANTONIO PRESTIPINO
sentito il Procuratore Generale, in persona del dr. Antonio Gialanella, che ha concluso per
l’inammissibilità del ricorso. Sentito per il ricorrente, l’avv. Rossella Cicchetti in sostituzione
dell’avv. Pietro Bogliolo di fiducia, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso..

Data Udienza: 28/01/2014

In fatto e in diritto
Letto il ricorso proposto nell’interesse di Lucchese Maurizio avverso la sentenza della
Corte di Appello di Genova del 22.6.2012, che confermò la sentenza di condanna
pronunciata nei confronti dello stesso Lucchese dal gup del locale Tribunale il
20.5.2011, per due fatti di rapina e reati connessi;
ritenuto quanto ai fatti del 20.11.2006, che la Corte di merito del tutto logicamente
ribadisce il giudizio di responsabilità del ricorrente anzitutto sulla base della sua
straordinaria somiglianza (anche per il caratteristico naso pronunciato), direttamente
rilevata, con uno dei malviventi ritratti dal sistema di videosorveglianza degli istituti di
credito presi di mira, e, anccepiù coerentemente ha sostenuto le proprie valutazioni con
riferimento all’esito delle ricognizioni fotografiche eseguite nel corso delle indagini
preliminari, che per entrambe le rapin&avevano registrato individuazioni con grado di
certezza assoluta o con elevatissimo grado di probabilità;
ritenuto che, a prescindere dalla dubbia correttezza della “classificazione “dei motivi tra
quelli di cui alla lett. b) dell’art.606 cod. proc. pen. (i termini concreti delle censure di
legittimità proposte in ricorso afferiscono piuttosto ai vizi della motivazione previsti
dalla lett. e), la difesa indugia su presunte perplessità di ordine logico nella
motivazione della Corte territoriale in modo alquanto generico, e senza nemmeno
formulare concreti riferimenti processuali a sostegno delle proprie argomentazioni
(come ad es, a proposito delle differenze fisonomiche rilevabili tra le foto usate per i
riconoscimenti e le fattezza del Lucchese rilevabili dalle immagini videofilmate; ma
anche a proposito della divergenze tra i vari testi nell’indicazione delle caratteristiche o
dell’abbigliamento dei rapinatori, generica nella misura in cui la difesa non si sofferma
sui dati di perplessità specificamente riferibili al Lucchese 4 ; così come, infine, per la
scritta che figurerebbe sul casco indossato in entrambe le rapine da quello dei
malviventi poi identificato per il Lucchese, particolare, peraltro, al quale non è detto che
i testi dovessero necessariamente prestare attenzione, o che dovessero comunque
ritenerne la rilevanzar, mentre la questione dei debiti del Lucchese è oggetto di
evidente sopravvalutazione nelle deduzioni difensive, comunque efficacemente disattese
sul punto dalla Corte di merito con argomentazioni esenti da vizi logico giuridici;
ritenuto infine che, indipendentemente dal rigetto dell’istanza di produzione della
sentenza pronunciata in separato procedimento nei confronti degli originari coimputati
del ricorrente, l’identificazione di ciascuno dei compartecipi all’impresa criminale è
legata a indicazioni specificamente ed esclusivamente riferibili ai singoli complici, non
potendo quindi l’incertezza rispetto all’individuazione di taluno di essi comunicarsi agli
altri;
Ritenuto pertanto che il ricorso va dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza,
con la condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1000,00 alla Cassa delle Ammende,
commisurata all’effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione
della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 1000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deci o in 7oma, nella camera di consiglio, il 28.1.2014.

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