Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 56444 del 18/07/2017

Penale Sent. Sez. 3 Num. 56444 Anno 2017
Presidente: AMORESANO SILVIO
Relatore: RENOLDI CARLO

SENTENZA
sul ricorso proposto da
A.A.
nel procedimento nei confronti di
Caiati Roberto, nato a Roma il 17/07/1965;
avverso il decreto del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Pistoia in data
22/09/2015;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Carlo Renoldi;
letta la requisitoria scritta Pubblico Ministero, in persona del sostituto Procuratore generale
dott. Ciro Angelillis, che ha concluso chiedendo l’annullamento del decreto impugnato e la
trasmissione degli atti al Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Pistoia per
l’ulteriore corso.

RITENUTO IN FATTO
1. Con decreto in data 22/09/2015 il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale
di Pistoia aveva dichiarato inammissibile l’opposizione all’archiviazione del procedimento
iscritto nei confronti di Roberto Caiati in relazione al reato previsto dall’art. 167 del d.lgs. n.
196 del 2003; opposizione proposta da A.A., persona offesa in relazione a tale
fattispecie incriminatrice.
2. Avverso il provvedimento di archiviazione ha proposto ricorso per cassazione la stessa
A.A. a mezzo del difensore fiduciario, avv. Nicola Caldarulo, deducendo un unico motivo di
impugnazione, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art.

Data Udienza: 18/07/2017

1
I

173 disp. att. cod. proc. pen.. In particolare, la ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 606,
comma 1, lett. B), cod. proc. pen., l’inosservanza o erronea applicazione della legge
processuale penale in relazione alla violazione del principio del contraddittorio per essere stata
l’archiviazione disposta de plano, senza che la persona offesa venisse preventivamente audita.
Ciò in quanto il provvedimento impugnato avrebbe qualificato come inammissibile la
dichiarazione di opposizione affermando, in maniera del tutto apodittica e dunque illegittima,
l’irrilevanza delle indagini suppletive che erano state richieste dalla stessa A.A..

1. Il ricorso è infondato.
2. Preliminarmente, occorre rilevare come questa Corte abbia, già in passato, rilevato (v.
Sez. 3, n. 24536 del 20/03/2013, dep. 5/06/2013, P.O. in proc. Milardi, Rv. 255457; Sez. 2, n.
38534 del 23/09/2008, dep. 10/10/2008, P.O. in proc. Rudelli e altri, Rv. 241467; Sez. 6, n.
47457 del 3/11/2003, dep. 11/12/2003, P.O. in proc. ignoti, Rv. 227829) che l’esercizio da
parte del giudice per le indagini preliminari del potere interdittivo all’accesso della parte offesa
nel procedimento di archiviazione, attraverso la declaratoria di inammissibilità dell’opposizione,
ove avvenga in violazione delle condizioni di legge, rende impugnabile per cassazione il decreto
di archiviazione, in conformità all’interpretazione costituzionalmente orientata del combinato
disposto dell’art. 409, commi 1, 2 e 6, e dell’art. 410 cod. proc. pen. da tempo affermata da
questa Corte Suprema (v. Sez. Un., n. 2 del 14/02/1996, dep. 15/03/1996, p.c. in proc. Testa
ed altri, Rv. 204135). Ciò in quanto l’arbitraria ovvero illegittima declaratoria di inammissibilità
sacrifica il diritto della parte offesa al contraddittorio in termini equivalenti, se non
maggiormente lesivi rispetto alle ipotesi di mancato avviso per l’udienza camerale.
Il contraddittorio orale rappresenta, dunque, la regola fondamentale del procedimento di
archiviazione, per cui a fronte dell’opposizione della persona offesa alla richiesta di
archiviazione, il giudice per le indagini preliminari deve, di norma, provvedere a fissare
l’udienza camerale per la decisione nel contraddittorio, tra l’indagato e la parte lesa, sulla
richiesta del pubblico ministero.
Il diritto della parte offesa al contraddittorio orale risulta inoperante in due soli casi e cioè
quando non sia stata presentata tempestiva opposizione (art. 409, comma 1 cod. proc. pen.) o
quando la parte offesa non abbia ottemperato all’onere, imposto a pena d’inammissibilità (art.
410, comma 1, cod. proc. pen.), di indicare i temi dell’investigazione suppletiva” e “i relativi
elementi di prova”. Il che vuol dire che la sanzione di inammissibilità viene a connotarsi in
termini di automaticità analoghi a quelli che conseguono alla mancata tempestiva opposizione
e che la delibazione di ammissibilità è pregiudiziale a quella del merito.
Di conseguenza, secondo il prevalente indirizzo giurisprudenziale qui condiviso (cfr. Sez.
6, n. 4905 del 8/01/2016, dep. 5/02/2016, P.O. in proc. P., Rv. 265915; Sez. 5, n. 8890 del
15/12/2014, dep. 27/02/2015, P.O. in proc. Bazzoli e altri, Rv. 263419; Sez. 5, n. 6442 del
25/11/2014, dep. 13/02/2015, P.O. in proc. Galasso, Rv. 263194; Sez. 5, n. 7437 del

CONSIDERATO IN DIRITTO

27/09/2013, dep. 17/02/2014, P.O. in proc. Ricciardi e altro, Rv. 259511; Sez. 5, n. 566 del
21/11/2013, dep. 08/01/2014, P.O. in proc. De Michele, Rv. 258667; Sez. 2, n. 43113 del
19/09/2013, dep. 21/10/2013, P.O. in proc. Iacovone, Rv. 257236; Sez. 4, n. 12980 del
17/01/2013, dep. 20/03/2013, P.O. in proc. c/ ignoti, Rv. 255500; Sez. 4, n. 34676 del
22/06/2010, dep. 24/09/2010, P.O. in proc. D’Aleo e altro, Rv. 248085 Sez. 5, n. 48665 del
25/09/2009, dep. 18/12/2009, P.O. in proc. Granaiola e altri, Rv. 245813; Sez. 6, n. 19808
del 13/02/2009, dep. 09/05/2009, P.O. in proc. Lucente, Rv. 243852; Sez. 4, n. 14456 del
14/02/2007, dep. 06/04/2007, P.O. in proc. Fantini, Rv. 236200), ogni valutazione di merito,

irrilevanti” con la quale si postula una valutazione prognostica di merito – non può avere
ingresso nella verifica dell’idoneità dell’atto introduttivo al rito camerale, che dunque è
illegittimo qualora il giudice, invece di deliberare sull’ammissibilità dell’opposizione e di
considerare i profili di pertinenza e di specificità degli atti di indagine richiesti, valuti il merito
della richiesta in ordine alla fondatezza probatorio-fattuale dell’ipotesi di reato (si vedano, per
l’opposto minoritario indirizzo, che invece ammette la valutazione, da parte del giudice, circa la
potenzialità dimostrativa da parte delle prove indicate nell’opposizione stessa: Sez. 6, n. 4905
del 8/01/2016, dep. 5/02/2016, P.O. in proc. P., Rv. 265915; Sez. 5, n. 47634 del
26/05/2014, dep. 18/11/2014, P.O. in proc. Bartolacci, Rv. 261675; Sez. 5, n. 26809 del
17/04/2014, dep. 20/06/2014, P.O. in proc. Gullí’ ed altro, Rv. 260571; Sez. 5, n. 21929 del
6/05/2010, dep. 8/06/2010, P.O. in proc. Lacosta ed altro, Rv. 247354; Sez. 5, n. 5661 del
17/01/2005, dep. 14/02/2005, P.O. in proc. Cassese, Rv. 231298).
Nondimeno, deve invece ritenersi che il giudice per le indagini preliminari possa,
comunque, deliberare de plano sull’inammissibilità dell’opposizione della persona offesa alla
richiesta di archiviazione del P.M. quando le investigazioni suppletive vengano ritenute
irrilevanti non già sotto il profilo prognostico del loro esito, bensì per il motivato difetto di
incidenza concreta delle stesse sul tema della decisione, in quanto non possano sovvertire il
giudizio di radicale inidoneità a configurare, in termini di stretto diritto, il reato denunciato.
4. Ciò premesso in via di principio, sì osserva che – nella fattispecie in esame – il
provvedimento impugnato, emesso

de plano,

ha dichiarato l’opposizione inammissibile

muovendo, fondamentalmente, dalla considerazione della non riconducibilità delle condotte
contestate ad alcuna ipotesi di reato, una volta esclusa la quale è stata condivisibilmente
esclusa anche la rilevanza delle investigazioni suppletive richieste.
Tale prospettazione, a giudizio di questo Collegio, deve ritenersi condivisibile e comunque
motivata in maniera del tutto adeguata sul piano logico-giuridico, apparendo la stessa
conforme all’indirizzo accolto dalla giurisprudenza di legittimità secondo il quale non costituisce
violazione della disciplina in tema di protezione dei dati personali il loro utilizzo in un giudizio al
fine di far valere o difendere un diritto processuale (cfr. ex plurimis Cass. civ., Sez. 1, n. 21612
del 20/09/2013, Rv. 62802901), non rilevando, per il resto, l’affermazione, contenuta nel
ricorso introduttivo, circa l’illegittima appropriazione delle cartelle cliniche da parte dello stesso

in particolare se apoditticamente enunciata – come attraverso la mera locuzione “investigazioni

Calati, eventualmente rilevante sotto altri e distinti profili, ma non certo nel presente
procedimento.
5. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato, con
condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.

PER QUESTI MOTIVI
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Roma, il 18/07/2017.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA