Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5644 del 15/12/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 5644 Anno 2016
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: RAGO GEPPINO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PETRESCU EDUARD N. IL 21/04/1977
BABA MARIUS N. IL 15/03/1976
avverso la sentenza n. 6098/2012 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 23/09/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GEPPINO RAGO;

Data Udienza: 15/12/2015

/

1. Con sentenza in data 23/09/2014, la Corte di Appello di Bologna
confermava la sentenza pronunciata in data 13/04/2010 con la quale il giudice
monocratico del Tribunale di Bologna aveva ritenuto PETRESCU Eduard e BABA
Marius responsabili dei delitti di ricettazione di un’auto Ford Escort di
provenienza furtiva e di lesioni e resistenza a pp.uu.
2. Avverso la suddetta sentenza, entrambi gli imputati, a mezzo del
comune difensore, hanno proposto un unico ricorso per cassazione deducendo la

le suddette attenuanti.
3. La suddetta censura va ritenuta manifestamente infondata in quanto la
motivazione addotta dalla Corte territoriale nel negare entrambe le attenuanti
deve ritenersi ampia e congrua in relazione agli evidenziati elementi fattuali
(valore dell’autovettura; fatto non lieve in considerazione della personalità
negativa degli imputati) e, quindi, non censurabile in questa sede di legittimità,
essendo stato correttamente esercitato il potere discrezionale spettante al
giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio ed al diniego delle
attenuanti generiche atteso che la Corte ha anche motivato in ordine ai pretesi
elementi a favore dell’imputato.
Alla declaratoria d’inammissibilità consegue, per il disposto dell’art. 616
c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché al
versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e
valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in €
1.000,00 ciascuno
P.Q.M.
DICHIARA
Inammissibile il ricorso e
CONDANNA
i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1.000,00 in
favore della Cassa delle Ammende
Roma 15/12/2015

violazione degli artt. 648/2 e 62 n° 4 cod. pen. per non avera la Corte concesso

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA