Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5643 del 21/11/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 5643 Anno 2013
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: PICCIALLI PATRIZIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) PAGANO FRANCESCO N. IL 21/09/1982
avverso la sentenza n. 20635/2011 TRIB.SEZ.DIST. di
MANFREDONIA, del 09/02/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PATRIZIA PICCIALLI;

Data Udienza: 21/11/2012

Fatto e diritto
PAGANO FRANCESCO ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe di applicazione della
pena su richiesta ex articolo 444 c.p.p. per il reato di furto pluriaggravato contestatogli.
Contesta la qualificazione del fatto: sub specie, della ravvisabilità delle aggravanti di cui

La doglianza è formulata in modo assolutamente generico.
Del resto, nel “patteggiamento”, una volta che il giudice abbia ratificato l’accordo, non è più
consentito alle parti prospettare, in sede di legittimità, questioni con riferimento alla
sussistenza ed alla qualificazione giuridica del fatto, alla sua attribuzione soggettiva, alla
applicazione e comparazione delle circostanze, alla entità e modalità di applicazione della pena
(salvo che non si versi in ipotesi di pena illegale) (Sezione IV, 7 novembre 2006, Cassata).
Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorrente (Corte Cost., sent. 7-13
giugno 2000, n. 186), consegue la condanna del ricorrente medesimo al pagamento delle
spese processuali e di una somma, che congruamente si determina in millecinquecento euro,
in favore della cassa delle ammende.

P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di euro 1500,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso nella camera di consiglio in data 21 novembre 2012

Il Consigliere estensore

I1 Presidente

all’articolo 625, numero 2 e numero 7, c.p.

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