Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5642 del 21/11/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 5642 Anno 2013
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: MASSAFRA UMBERTO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) RADULOVIC GOJKO N. IL 02/04/1992
2) TUBIC DRAGHLYUB N. IL 27/08/1988
avverso la sentenza n. 220/2012 TRIBUNALE di MANTOVA, del
16/03/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO
MASSAFRA;

Data Udienza: 21/11/2012

Osserva
Ricorrono per cassazione i difensori di fiducia di Radulovic Gojko e Draghlyub Tubic,
avverso la sentenza emessa in data 16.3.2012 dal Giudice monocratico del Tribunale
di Mantova, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., che applicava ai predetti per i reati di cui agli
artt. 110, 624 bis e 625 n.n. 2 e 5 c.p. e di cui all’art. 707 c.p., la pena concordata e
condizionalmente sospesa di anni uno di reclusione ed 300,00 di multa a Draghlyub
Tubic e quella, concordata, di anni uno e mesi otto ed C 400,00 di multa a Radulovic

Rappresentano l’eccessività della pena inflitta e la mancata concessione della
sospensione condizionale per il Radulovic.
E’ sopravvenuta in data 24.9.2012 la rinuncia al ricorso di Radulovic Gojko
(proveniente dall’Ufficio matricola della Casa circondariale di Mantova).
I ricorsi sono inammissibili.
Quanto a Radulovic Goiko, la rinuncia all’impugnazione, ritualmente effettuata dal
ricorrente, comporta l’inammissibilità del ricorso, ai sensi degli artt. 589 – 591, 10
comma lett. d) e 4 0 comma c.p.p.
Per quel che concerne Draghlyub Tubic, le censure mosse non sono consentite nella
presente sede. Invero, si deve rilevare che, come questa Corte ha ripetutamente
affermato (cfr. ex plurimis, Cass. pen. S.U. 27.9.1995, n. 10372, Rv. 202270),
l’obbligo della motivazione della sentenza di applicazione concordata della pena va
conformato alla particolare natura della medesima e deve ritenersi adempiuto
qualora il giudice dia atto, ancorché succintamente, di aver proceduto alla delibazione
degli elementi positivi richiesti (la sussistenza dell’accordo delle parti, la corretta
qualificazione giuridica del fatto, l’applicazione di eventuali circostanze ed il giudizio
di bilanciamento, la congruità della pena, la concedibilità della sospensione
condizionale della pena ove la efficacia della richiesta sia ad essa subordinata) e di
quelli negativi (che non debba essere pronunciata sentenza di proscioglimento a
norma dell’articolo 129 c.p.p.).
Non può, invece, l’imputato che abbia consentito all’applicazione della pena,
rimettere in discussione gli altri profili oggettivi o soggettivi della responsabilità e non
può, in particolare, proporre in sede di legittimità eccezioni o censure attinenti al
merito nè recriminare sulla qualificazione giuridica del fatto e la ricorrenza delle
circostanze o la congruità della pena a meno che si tratti di statuizioni palesemente
illegittime: evenienza questa che, nel caso di specie, è senz’altro da escludere.
Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue, a norma dell’art. 616 c.p.p.,
la condanna dei ricorrentd’al pagamento delle spese processuali e della somma, che si
ritiene equo liquidare in € 1.500,00 per Draghlyub Tubic, e in 500,00 per Radulovic
Gojko, in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa in
ordine alla determinazione della causa di inammissibilità.

Gojko.

P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
processuali nonché Draghlyub Tubic, della somma di Euro 1.500,00 e Radulovic
Gojko, della somma di Euro 500,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Cos’ eciso in Roma, il 21.11.2012

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