Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5641 del 21/11/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 5641 Anno 2013
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: PICCIALLI PATRIZIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) PRIVITERA GIUSEPPE N. IL 24/07/1978
2) CALANNA GIUSEPPE N. IL 11/06/1968
avverso la sentenza n. 1334/2012 GIP TRIBUNALE di MILANO, del
03/05/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PATRIZIA PICCIALLI;

Data Udienza: 21/11/2012

„2.

Fatto e diritto
PRIVITERA GIUSEPPE e CALANNA GIUSEPPE ricorrono avverso la sentenza di cui in epigrafe
di applicazione della pena su richiesta ex articolo 444 c.p.p.
Contestano, in termini sintetici ed essertivi, la mancata applicazione dell’articolo 129 c.p.p.

Del resto, nel “patteggiamento”, una volta che il giudice abbia ratificato l’accordo, non è più
consentito alle parti prospettare, in sede di legittimità, questioni con riferimento alla
sussistenza ed alla qualificazione giuridica del fatto, alla sua attribuzione soggettiva, alla
applicazione e comparazione delle circostanze, alla entità e modalità di applicazione della pena
(salvo che non si versi in ipotesi di pena illegale) (Sezione IV, 7 novembre 2006, Cessata).
In ogni caso, la sentenza impugnata è motivata in modo satisfattivo.
In proposito, come questa Corte ha ripetutamente affermato (cfr. ex plurimís Sezioni unite,
27 settembre 1995, Serafino), l’obbligo della motivazione della sentenza di applicazione
concordata della pena va conformato alla particolare natura della medesima e deve ritenersi
adempiuto qualora il giudice dia atto, andirché succintamente, di aver proceduto alla
delibazione degli elementi positivi richiesti (la sussistenza dell’accordo delle parti, la corretta
qualificazione giuridica del fatto, l’applicazione di eventuali circostanze ed il giudizio di
bilanciamento, la congruità della pena, la concedibilità della sospensione condizionale della
pena ove la efficacia della richiesta sia ad essa subordinata) e di quelli negativi (che non debba
essere pronunciata sentenza di proscioglimento a norma dell’articolo 129 c.p.p.).
Ciò il g tudlcanIfatto, con la sinteticità richiesta dal rito, con riferimento proprio ai

presupposti di inapplicabilità dell’articolo 129 c.p.p.: e ciò attraverso la disamina e il richiamo
delle indagini, in particolare della relazione tecnica.
Alla inammissibilità dei ricorsi, riconducibile a colpa dei ricorrenti(Corte Cost., sent. 7-13
giugno 2000, n. 186), consegue la condanna dei ricorrenti medesimi al pagamento delle spese
processuali e, ciascuno, di una somma, che congruamente si determina in millecinquecento
euro, in favore della cassa delle ammende.

Entrambe le doglianze sono formulate in modo assolutamente generico.

P. Q. M.

dichiara inammissibili i ricorsi e condanna I ricorrenti al pagamento delle spese processuali e
ciascuno al versamento della somma di euro 1.500,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso nella camera di consiglio in data 21 novembre 2012

Il Consigliere estensore

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