Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5640 del 21/11/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 5640 Anno 2013
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: PICCIALLI PATRIZIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) D’ANGELI CLAUDIO N. IL 16/03/1971
avverso la sentenza n. 372/2012 TRIBUNALE di RIETI, del
22/06/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PATRIZIA PICCIALLI;

Data Udienza: 21/11/2012

Fatto e diritto

D’ ANGELI CLAUDIO ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe di applicazione della pena
su richiesta ex articolo 444 c.p.p. per i reati di furto aggravato contestatigli.

Contesta, in termini sintetici ed assertivi, la carenza di prove di responsabilità.

Del resto, nel “patteggiamento”, una volta che il giudice abbia ratificato l’accordo, non è più
consentito alle parti prospettare, in sede di legittimità, questioni con riferimento alla
sussistenza ed alla qualificazione giuridica del fatto, alla sua attribuzione soggettiva, alla
applicazione e comparazione delle circostanze, alla entità e modalità di applicazione della pena
(salvo che non si versi in ipotesi di pena illegale) (Sezione IV, 7 novembre 2006, Cessata).

Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorrente (Corte Cost., sent. 7-13
giugno 2000, n. 186), consegue la condanna del ricorrente medesimo al pagamento delle
spese processuali e di una somma, che congruamente si determina in millecinquecento euro,
in favore della cassa delle ammende.
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di euro 1500,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso nella camera di consiglio in data 21 novembre 2012

Il Consigliere estensore

Il Presidente

La doglianza è formulata in modo assolutamente generico.

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