Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 564 del 29/10/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 6 Num. 564 Anno 2016
Presidente: CITTERIO CARLO
Relatore: RICCIARELLI MASSIMO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
BARRETTA GIUSEPPE N. IL 30/06/1979
avverso l’ordinanza n. 363/2015 TRIB. LIBERTA’ di SALERNO, del
19/06/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MASSIMO
RICCIARELLI;
1
/sentite le conclusioni del PG Dott. li9 i
ralq
HF

N(3

H/r7- )

Uditi difensor Avv.;

/C

Data Udienza: 29/10/2015

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 19/6/2015 il Tribunale di Salerno in sede di riesame
confermava quella con cui in data 23/5/2015 il G.I.P. di quel Tribunale aveva
applicato a Barretta Giuseppe la misura cautelare degli arresti domiciliari in
relazione ai reati di partecipazione in qualità di sistematico acquirentespacciatore ad associazione per delinquere finalizzata allo spaccio di stupefacenti
(capo 1) e di spaccio continuato di sostanze stupefacenti provenienti dal

1991.

2. Il Tribunale, premessa la ricostruzione fornita dal G.I.P., propiziata dalle
dichiarazioni di Podeia Cosimo e di Citarelli Gianluca, incentrata sull’esistenza di
un sodalizio dedito allo spaccio di stupefacenti, a capo del quale vi erano Podeia
Cosimo, Magliano Pierpaolo e Pastina Paolo, e operante in Battipaglia, e
richiamate le censure formulate con memoria difensiva nell’interesse del Barretta
(inattendibilità di Podeia Cosimo, smentito quanto al Barretta da Maglíano Luca e
da Podeia Paolo, equivocità delle conversazioni intercettate, disparità di
trattamento rispetto ad altri indagati, mancato rinvenimento di stupefacenti in
possesso del Barretta e iscrizione del predetto alla Camera di Commercio quale
amministratore unico di società cooperativa), rilevava che sussistevano gravi
indizi a carico del Barretta in ordine ai reati di cui alla contestazione provvisoria,
dovendosi aver riguardo alle attendibili dichiarazioni rese da Podeia Cosimo, che
aveva incluso il Barretta con il nomignolo “Barrett” anche in un manoscritto che
riassumeva il suo giro degli affari, da lui consegnato agli inquirenti, e alle
risultanze delle conversazioni intercettate, attestanti i plurimi acquisiti dal
sodalizio, destinati a successive cessioni in Battipaglia ed Eboli.
In particolare il Tribunale rilevava come il quadro ricostruito dal Podeia
Cosimo fosse confermato soprattutto dalle conversazioni che dimostravano gli
incontri tra il Barretta e Molinaro Marco, soggetto che per il sodalizio provvedeva
a smistare la droga agli spacciatori al minuto e che nel corso di alcune telefonate
aveva avuto modo di esprimere disappunto per il contegno del Barretta, il quale
non rispondeva al telefono e si sottraeva dunque al pagamento del dovuto.
Era irrilevante che Podeia Paolo e Magliano Luca non avessero parlato del
Barretta, essendo Podeia Cosimo uno dei capi, come tale in possesso di
conoscenze più ampie del sodalizio, ferme restando le conferme rivenienti dalle
intercettazioni.
Era inoltre irrilevante il fatto che altri indagati avessero fruito di un
trattamento diverso.
2

f)

sodalizio (capo 45), con esclusione dell’aggravante di cui all’art. 7 legge 203 del

In punto di esigenze cautelari il Tribunale rilevava il pericolo di reiterazione
criminosa in ragione delle modalità di esecuzione delle condotte reiterate nel
tempo secondo un

modus operandi

consolidato, essendo stata peraltro

riconosciuta dal G.I.P. l’adeguatezza dei soli arresti domiciliari, a fronte della
presunzione relativa di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., e dovendosi
escludere una spontanea interruzione da parte del ricorrente dell’attività
criminosa che costituiva un sistema assurto a stile di vita, in rapporto al quale
l’iscrizione alla camera di commercio, quale amministratore unico di società

3. Presentava ricorso il Barretta articolando due motivi.
3.1. Con il primo motivo denunciava, agli effetti dell’art. 606, comma 1, lett.
b) ed e), cod. proc. pen., inosservanza o erronea applicazione della legge penale
e mancanza o contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in punto
di gravi indizi: erano state poste in luce le smagliature presenti nelle
dichiarazioni rese da Podeia Cosimo e la scarsa idoneità delle intercettazioni a
costituire valido riscontro, ma il Tribunale non aveva preso in considerazione
quei rilievi; in particolare Podeia Cosimo aveva mostrato di non saper individuare
con certezza il luogo di provenienza del ricorrente mentre Podeia Paolo e
Magliano Luca non l’avevano riconosciuto, pur avendo il Tribunale dato atto della
circostanza che gli stessi erano a conoscenza dell’attività del clan e degli
spacciatori, il che valeva a rendere illogico l’assunto che Podeia Cosimo avesse
un più ampio margine di conoscenza; non aveva rilevanza il manoscritto
consegnato dal Podeia Cosimo, da lui ricostruito dopo aver gettato un’ordinaria
contabilità in suo possesso, la sola realmente attendibile; il Barretta aveva
sostenuto l’uso personale di stupefacente provando di aver lavorato dal 2006 nel
campo dell’edilizia, essendo dunque illogico l’assunto che il predetto si dedicasse
allo spaccio per incrementare i guadagni ed essendo altresì rilevabile una
contraddizione con quanto osservato dal G.I.P. circa la compatibilità dei
quantitativi con l’uso personale, riconosciuto in relazione ad altro indagato; il
Tribunale non aveva motivato sui gravi indizi riferibili al Barretta in ordine alla
coscienza e volontà di lui di far parte del sodalizio criminale; i contatti tra il
Barretta e il Molinaro risultanti dalle intercettazioni erano stati reputati dalla P.G.
per la gran parte irrilevanti, essendo stato dato rilievo alle altre esternazioni solo
perché il telefono intercettato e le dichiarazioni captate concernevano il Molinaro,
vero motore del sodalizio; le frasi valorizzate nell’ordinanza impugnata,
pronunciate dal Molinaro, erano di dubbia interpretazione e inidonee a suffragare
le dichiarazioni del Podeia Cosimo, al di là del fatto che la P.G. aveva ascritto al
Barretta la movimentazione di hashish e che il Podeia lo aveva invece qualificato
3

9-1

cooperativa, non poteva costituire elemento dirimente.

distributore di cocaina; l’eventuale debito accumulato dal Barretta sarebbe
dovuto semmai attribuirsi ad acquisti per uso personale; il Tribunale non aveva
valorizzato la mancanza di perquisizioni e sequestri a carico del Barretta ma
aveva incongruamente sostenuto che si era trattato di indagini su “droga
parlata”, così disattendendo l’insegnamento della Suprema Corte in merito al
valore da attribuire a conversazioni non riscontrate da perquisizioni e sequestri di
stupefacenti; in definitiva era mancato un adeguato vaglio dei gravi indizi e dei
riscontri agli effetti dell’art. 273, comma 1-bis, cod. proc. pen..

cod. proc. pen., deduceva inosservanza o erronea applicazione della legge
penale e mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione
circa la sussistenza delle esigenze cautelari: l’esigenza di cautela deve essere
concreta, effettiva ed attuale, anche alla luce del tempo trascorso dalla
commissione dei fatti, ma questi ultimi erano da riferire ad epoca non successiva
al febbraio 2011; il tribunale dunque si era basato su espressioni stereotipate,
senza considerare che il Barretta era incensurato, non era stato fatto oggetto di
perquisizioni, sequestri o attività di osservazione, il Molinaro era stato tratto in
arresto ai primi di febbraio del 2011, il Podeia Cosimo aveva preso a collaborare
con gli inquirenti nel 2012, le conversazioni intercettate avevano margini di
incertezza; il pericolo non era dunque fondato su dati concreti ma solo su
congetture, non essendo stato verificato che il Barretta potesse effettivamente
reiterare reati in ragione delle modalità esecutive e della personalità; solo in via
subordinata per il principio di proporzionalità sarebbe dovuta ritenersi
inadeguata la misura applicata, potendosi fronteggiare le esigenze cautelari con
misure diverse, meno afflittive; alla luce della legge 47 del 2015 non si sarebbe
potuto fare leva sulla gravità astratta del reato, ciò che sarebbe dovuto valere
anche nel caso di specie.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo di ricorso è infondato.
1.1. La gravità indiziaria con riferimento al delitto di associazione per
delinquere finalizzata al narcotraffico è in via generale sostenuta soprattutto
dalle dichiarazioni di Podeia Cosimo e di Citarelli Gianluca, che hanno descritto
l’origine e lo sviluppo del sodalizio, facente capo allo stesso Podeia, a Magliano
Pierpaolo e a Pastina Paolo, che si è insediato nel territorio di Battipaglia, ivi
assumendo il monopolio dello spaccio.
1.2. Peraltro nel caso di specie, non è stato contestata la sussistenza di un
sodalizio criminale, quanto l’appartenenza allo stesso del ricorrente.
4

3.2. Con il secondo motivo, agli effetti dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e),

In particolare si è sostenuto che l’assunto accusatorio, proveniente dalle
propalazioni del Podeia Cosimo, sarebbe stato smentito dalle dichiarazioni di
Podeia Paolo e di Magliano Luca e inoltre non sarebbe stato sostenuto da
riscontri idonei.
1.3. Il Tribunale sul punto ha rilevato, anche richiamando l’ordinanza
genetica, che secondo il racconto dei due principali dichiaranti, il sodalizio si
avvaleva di plurimi spacciatori, consapevoli di far parte di un’organizzazione che
forniva loro ogni settimana le sostanze stupefacenti da spacciare in cambio di

Ed in effetti risulta dalle non smentite dichiarazioni del Podeia e del Citarelli,
di cui si dà conto nell’ordinanza genetica, che chi entrava a far parte del gruppo
era messo a conoscenza delle regole dello stesso in ordine alle forniture, pagabili
immediatamente o la settimana successiva, e ai rischi collegati a eventuali
inadempienze.
In particolare risulta dalla stessa ordinanza genetica come, a detta del
Citarelli, le forniture fossero effettuate dal Podeia o da Molinaro Marco e come il
giorno del pagamento fosse il venerdì.
Tali contributi dichiarativi risultano essere stati confermati anche da
Magliano Luca, relativamente ai conteggi dell’associazione che venivano fatti il
venerdì, quando al circolo «Urba e Burla» giungeva il Molinaro, incaricato di
provvedere alle riscossioni.
Da tutti i contributi dei dichiaranti e dalle conversazioni intercettate, come
poste in luce nell’ordinanza genetica e in quella del Tribunale di Salerno, è poi
emerso il ruolo cruciale -sia come cedente sia come esattore- ricoperto dal
citato Molinaro, fino al suo arresto, avvenuto nel febbraio 2011.
1.4. Così inquadrato il tema di fondo, deve rilevarsi come sotto il profilo
giuridico possa ravvisarsi un sodalizio criminale dedito al narcotraffico in
presenza di un vincolo durevole che accomuni il fornitore di droga e gli
spacciatori acquirenti che in via continuativa la ricevano per immetterla nel
mercato del consumo (Cass. Sez. 5, n. 51400 del 26/11/2013, Abbondanza, rv.
257991, secondo cui occorre la reciproca consapevolezza che la stabilità del
rapporto instaurato assicura l’operatività dell’associazione in quanto tale,
rivelando l’affectio societatis dello stesso acquirente).
In tale prospettiva è agevole rilevare la correttezza dell’ inquadramento del
rapporto instauratosi tra fornitori e acquirenti di sostanze stupefacenti,
ulteriormente destinate allo spaccio, nell’alveo del vincolo associativo stabile,
proprio di un sodalizio dedito al narcotraffico, in quanto la precisa distinzione dei
ruoli e la presenza di regole definite in partenza segnava la consapevolezza degli
acquirenti di operare all’interno di un’organizzazione stabile e strutturata.

una percentuale sulle vendite.

1.5. Con specifico riguardo al ruolo del Barretta, il Tribunale ha posto in luce
le dichiarazioni del Podeia, che aveva indicato il Barretta come uno che
acquistava in conto vendita ogni venerdì e aveva anche inserito il nome
«Barrett», riferito al ricorrente, in un manoscritto da lui redatto dopo l’inizio della
sua collaborazione, nel quale egli aveva inteso indicare il nominativo degli
acquirenti stabili e debitori, a fronte di una contabilità preesistente, che egli
aveva in precedenza distrutto.
D’altro canto sono stati invocati a riscontro di tali propalazioni accusatorie le

Molinaro Marco.
1.6. L’assunto che il Tribunale non avrebbe tenuto nel debito conto il tema
dell’inattendibilità del Podeia, derivante dal fatto che costui non ricordasse bene
la città natale del Barretta e dal fatto che Magliano Luca e Podeia Paolo avessero
reso dichiarazioni diverse, è del tutto infondato.
Va invero rilevato come in linea di massima, a fronte di deduzioni difensive,
formulate in sede riesame, il Tribunale debba convenientemente motivare:
senonché, ciò non comporta che qualunque omissione possa dare luogo a vizi di
motivazione, ove il ragionamento probatorio sia condotto in modo da superare
almeno implicitamente ogni diversa prospettazione, ciò che potrebbe avvenire
anche mediante richiamo dell’ordinanza genetica, in quanto a sua volta
contenente le risposte alle censure infondatamente sollevate.
Ed allora è agevole osservare come di nessun rilievo risulti il mancato
preciso ricordo della città natale del Barretta da parte del Podeia Cosimo, visto
che certamente il ricorrente non era soggetto che manteneva rapporti diretti e
costanti con il dichiarante.
D’altro canto risulta immune da vizi logici l’affermazione del Tribunale
secondo cui la circostanza che Podeia Paolo e Magliano Luca non avessero
riconosciuto in fotografia il Barretta non comportasse l’inattendibilità del Podeia
Cosimo, in quanto per la sua posizione aveva un quadro conoscitivo maggiore
degli altri due, che avevano invece un ruolo secondario, pur avendo dichiarato di
aver assistito a molteplici episodi di fornitura e pagamento.
Va aggiunto che il Barretta risultava tenere contatti soprattutto con il
Molinaro, cosicché ben si spiega che il ruolo del ricorrente fosse noto a chi
reggeva le fila del sodalizio, in quanto informato dal soggetto che aveva l’incarico
di tenere direttamente i rapporti con gli acquirenti spacciatori.
Men che mai sarebbe potuta ravvisarsi una contraddittorietà della
motivazione, a fronte della riconosciuta conoscenza dei fatti da parte dei citati
Magliano Luca e Podeia Paolo, conoscenza non implicante in realtà quella di tutti
i soggetti che in concreto operavano per il sodalizio.
6

conversazioni intercettate, indicative dei rapporti intercorsi tra il Barretta e

1.7. Non costituisce valida censura del provvedimento impugnato neppure
l’osservazione che il manoscritto redatto da Podeia Cosimo, dopo l’inizio della
collaborazione, non avrebbe avuto lo stesso valore dell’originaria contabilità
distrutta: in realtà l’assunto non è idoneo a sminuire sul piano logico il rilievo
attribuibile a quel manoscritto, che reca l’indicazione di un nominativo
corrispondente a quello del ricorrente, non offrendosi di ciò una valida
spiegazione alternativa, al di là del vago riferimento alla possibilità di errori.
1.8. D’altro canto risulta parimenti infondato il rilievo per cui i pretesi

consapevole partecipazione del Barretta al sodalizio, quale acquirentespacciatore.
Premesso che le propalazioni del Podeia devono essere valutate ai sensi
degli artt. 192, comma 3, e 273, comma 1-bis, cod. proc. pen., si rileva come in
realtà un primo riscontro in ordine al ruolo degli acquirenti spacciatori sia stato in
concreto ricavato dalla convergenza tra le dichiarazioni dei vari collaboranti circa
il chiarimento iniziale che tutti gli acquirenti stabili ricevevano in ordine alle
regole da rispettare.
Ciò suffraga l’affermazione che il Barretta, quale acquirente stabile, era
dunque da considerarsi inserito in un ambito organizzato.
Peraltro, con riguardo all’effettiva continuità degli acquisti, deve rilevarsi
come non fosse necessario che le conversazioni telefoniche assumessero il
carattere di prova autonoma e autosufficiente, occorrendo invece, che, quali
riscontri, fossero idonee a corroborare le propalazioni accusatorie, ponendosi in
linea di continuità con esse, a carico del soggetto nei cui confronti quelle
propalazioni erano state rese, così da potersi considerare riscontro
individualizzante.
Ed in effetti tutt’altro che illogicamente è stata ravvisata piena convergenza
tra le dichiarazioni accusatorie del Podeia e le conversazioni intercettate, sia in
generale, essendosi osservato nell’ordinanza genetica che i contatti si
intensificavano nel fine settimana, sia in particolare con riguardo a specifiche
captazioni, riportate sia nell’ordinanza genetica sia in quella del Tribunale, dalle
quali emergevano le forniture di droga da parte del Molinaro in favore del
Barretta (di qui il timore del Molinaro che il Barretta potesse essere stato
fermato dalle forze dell’ordine) nonché i debiti contratti dall’acquirente, tali da
indurre il Molinaro, perdurando l’inadempimento, a reazioni rabbiose, fino alla
rappresentazione della volontà di passare a vie di fatto: «giusto uno schiaffone,
uno solo gliene voglio dare»).
Le dichiarazioni del Podeia circa il fatto che il Barretta rientrasse tra gli
acquirenti-spacciatori stabili, acquistando circa 10/20 grammi ogni settimana in
7

riscontri non sarebbero idonei allo scopo e non varrebbero a suffragare la

conto-vendita (elemento evidentemente rappresentativo della destinazione della
dorga all’ulteriore spaccio), trovavano dunque riscontro nel fatto che il Barretta
avesse plurimi contatti diretti con chi per il sodalizio curava i rapporti con gli
spacciatori al dettaglio e che avesse contratto dei debiti non di modesta
consistenza, tanto da suscitare reazioni rabbiose (non rileva che nei confronti del
Barretta la reazione non fosse giunta, come in altri casi, al pestaggio, essendo
stato comunque manifestato un livore che avrebbe potuto preludere a più gravi
iniziative): la consecutio tra tali elementi consente di suffragare il quadro

stabile tra il Barretta e il sodalizio, rapporto che in ragione delle caratteristiche
poste in luce dai dichiaranti, come rappresentate nel provvedimento impugnato e
nell’ordinanza genetica, implicavano consapevole adesione alle regole del gruppo
e alla sua organizzazione.
Non più che un tentativo di offrire, peraltro inammissibilmente, una
ricostruzione alternativa, che si assuma preferibile, è quello volto ad accreditare
la destinazione dello stupefacente ad uso personale, peraltro non offrendosi
alcuna spiegazione della compatibilità con tale assunto di acquisti in contovendita, rilevanti e ripetuti settimanalmente.
D’altro canto la circostanza che il Barretta disponesse di una fonte di reddito
non vale a rendere illogica l’affermazione che l’attività di spaccio fosse volta a
consentire al ricorrente di incrementare i guadagni.
Non ha pregio nel presente processo la circostanza che a carico del Barretta
non fossero stati eseguiti sequestri: in primo luogo si prospetta l’acquisto di
sostanze stupefacenti per uso personale ma non si nega in radice che acquisti
avvenissero, cosicché l’argomento risulta all’evidenza infondato; in ogni caso va
rimarcato come il riferimento alla «droga parlata» sia pertinente soprattutto
quando le indagini si fondino sulle risultanze di conversazioni telefoniche e non
anche quando, come nella specie – in cui vari indagati, a cominciare dal Molinaro,
sono stati tratti in arresto nel corso delle indagini – tali conversazioni abbiano
condotto al concreto recupero di quantitativi rilevanti di stupefacenti, così da
dare conferma del complessivo significato delle conversazioni captate e del tipo
di attività svolta dai soggetti intercettati, in particolare dal Molinaro e per
conseguenza di coloro che a lui si rivolgevano.
Sotto tale profilo il riferimento alla «droga parlata» contenuto nella
motivazione utilizzata dal Tribunale può dirsi ultroneo, ma inidoneo a sovvertire
la logicità del complessivo ragionamento esposto.
In tal modo il provvedimento impugnato non si espone alle censure proposte
in ordine al tema della gravità indiziaria, che va invece confermata sia con
riferimento ai reati di spaccio sia con riguardo alla partecipazione al sodalizio,
8

emergente dalle dichiarazioni accusatorie, che valgono a delineare un rapporto

,
,

non potendosi valutare in questa sede la correttezza delle valutazioni formulate
con riguardo a soggetti diversi.

2. Il secondo motivo è parimenti infondato.
2.1 Si assume che illegittimamente, tanto più alla luce delle modifiche
introdotte dalla legge 47 del 2015 in tema di attualità delle esigenze, non
sarebbe stato dato rilievo ai fini della valutazione delle esigenze cautelari al
tempo trascorso dai fatti, posto che l’attività illecita del Barretta si sarebbe

che il ricorrente lavorava da tempo ed era immune da precedenti.
2.2. In realtà nell’ordinanza genetica la valutazione delle esigenze cautelari
è stata compiuta muovendo dalla presunzione di cui all’art. 275, comma 3, cod.
proc. pen. in relazione al delitto di associazione dedita al narcotraffico: si è
quindi rilevato che in ragione del tempo trascorso e del ruolo avuto dal Barretta
le ravvisabili esigenze cautelari, soprattutto correlate al pericolo di reiterazione
criminosa, riveniente da un «inserimento definitivo in settori merceologici illeciti
della comunità sociale», avrebbero potuto essere soddisfatte con la misura degli
arresti domiciliari.
Il Tribunale di Salerno ha compiuto un percorso analogo, rilevando come,
nonostante l’assenza di precedenti, le modalità di esecuzione delle condotte
criminose reiterate nel tempo secondo un consolidato

modus operandi,

sintomatiche di un proposito criminoso radicato, inducessero a ritenere il
ricorrente soggetto dedito alla commissione di delitti di spaccio con alto rischio di
recidiva.
2.3. E’ agevole osservare come non corrisponda al vero che non si sia
tenuto conto del tempo trascorso: al contrario tale elemento è stato debitamente
valorizzato al punto che esso ha determinato l’applicazione di una misura diversa
dalla custodia in carcere, applicata ad altri soggetti.
Il ragionamento utilizzato dal Tribunale risulta corretto, in quanto esso da un
lato ha tenuto conto della presunzione relativa di sussistenza delle esigenze
cautelari e dell’adeguatezza della misura più afflittiva e dall’altro ha valutato gli
elementi idonei a vincere quella presunzione: d’altro canto risulta rispondente
alla logica la valutazione inerente al profilo personologico, posto che le modalità
e la continuità della condotta danno la misura del grado di insensibilità alla
controspinta dei freni inibitori, così legittimando prognosi di recidiva, pur a fronte
del periodo di tempo trascorso dai fatti, a meno che il lasso di tempo sia
particolarmente significativo o siano ravvisabili elementi del tutto dissonanti,
inerenti ad una radicata scelta di vita di segno opposto.

9

esaurita nei primi mesi del 2011, e che inoltre non sarebbe stato valutato il fatto

Nel caso di specie, al tempo trascorso è stato associato il dato della
pregressa incensuratezza, che, alla luce delle condotte prospettate in termini di
gravità indiziaria, non assume significativo rilievo, e quello correlato allo
svolgimento di attività lavorativa: ma anche in questo caso il Tribunale ha fornito
una risposta che non si espone a censure, avendo rilevato come anche in
precedenza il Barretta operasse nel settore dell’edilizia e nondimeno avesse
tenuto le condotte criminose che gli vengono contestate.
Rientra infine nelle valutazioni di merito la scelta della misura cautelare più

giustificazioni contenute nel provvedimento impugnato.

3. Da ciò discende il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali.

P. Q. M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Così deciso in Roma, il 29/10/2015

Il Consigliere, 1
stensore

Il Presidente

idonea, non essendo stati forniti elementi che disarticolino in parte qua le

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA