Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 564 del 13/11/2013


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Penale Ord. Sez. 5 Num. 564 Anno 2014
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: ZAZA CARLO

ORDINANZA

sull’istanza di correzione di errore materiale proposta da
1. Confindustria di Palermo
2. Centro studi ed iniziative culturali Pio La Torre Onlus di Palermo
3. Comitato Addiopizzo di Palermo
4. Associazione Libero Futuro – Associazione antiracket Libero Grassi
quali parti civili nel procedimento nei confronti di
Mazzucco Silvio, nato 1’01/01/1979

con riferimento alla sentenza di questa Corte di Cassazione del 06/03/2013

visti gli atti, la sentenza di cui sopra e l’istanza;
udita la relazione svolta dal Consigliere Carlo Zaza;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale
Giovanni D’Angelo, che ha concluso perché si proceda alla correzione;
udito per le parte civili Comitato Addiopizzo e Associazione Libero Futuro Associazione antiracket Libero Grassi l’avv. Domenico Giorgetti in sostituzione
dell’avv. Francesco Pizzuto, che ha concluso per raccoglimento dell’istanza
depositando nota spese;

1

Data Udienza: 13/11/2013

rilevato che con la sentenza in premessa veniva rigettato il ricorso proposto
da Silvio Mazzucco avverso la sentenza del 22/03/2012 della Corte d’Appello di
Palermo, con la quale il Mazzucco veniva condannato alla pena di giustizia, oltre
al risarcimento dei danni in favore delle parti civili Confindustria di Palermo,
Centro studi ed iniziative culturali Pio La Torre Onlus di Palermo, Comitato
Addiopizzo di Palermo e Associazione Libero Futuro – Associazione antiracket
Libero Grassi, per il reato di cui all’art. 629 cod. pen., ed il Mazzucco veniva
altresì condannato, oltre al pagamento delle spese processuali, alla rifusione

in complessivi C. 3.200 oltre accessori come per legge;
rilevato altresì che le parti civili instanti chiedono che la sentenza venga
corretta nell’omessa pronuncia sull’istanza di distrazione degli onorari non
riscossi e delle spese anticipate ai sensi dell’art. 93 cod. proc. civ., presentata
nelle conclusioni depositate;
ritenuto che, risultando detta istanza di distrazione effettivamente proposta
dalle parti civili nelle conclusioni depositate all’udienza del 06/03/2013 dinanzi a
questa Corte, l’omessa pronuncia sulla stessa è dovuta ad un evidente errore
materiale, che deve essere pertanto corretto disponendosi la distrazione delle
spese in favore del difensore antistatario avv. Ettore Barcellona;
ritenuto peraltro che deve essere rigettata l’istanza di liquidazione delle
spese di cui alla nota oggi depositata nell’interesse dell’avv. Francesco Pizzuto,
non essendo lo stesso legittimato in quanto non presente come difensore delle
parti civili all’udienza del 06/03/2013;

P. Q. M.

Dispone la correzione dell’errore materiale contenuto nella sentenza 06/03/2013
della Corte di Cassazione, Sezione Quinta Penale, nel senso che, dopo le parole
«oltre accessori secondo legge», deve aggiungersi «con distrazione delle stesse
in favore dell’avv. Ettore Barcellona, difensore antistatario».
Così deciso in Roma il 25/09/2013

Il Consigliere estensore

Il 7i entp-Th

delle spese sostenute nel grado dalle predette parti civili, liquidate globalmente

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