Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5638 del 21/11/2012
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5638 Anno 2013
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: PICCIALLI PATRIZIA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) BRAIDICH MARCO N. IL 20/01/1967
avverso la sentenza n. 454/2012 TRIBUNALE di PISA, del 02/03/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PATRIZIA PICCIALLI;
Data Udienza: 21/11/2012
Fatto e diritto
BRAIDICH MARCO ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe di applicazione della pena su
richiesta ex articolo 444 c.p.pdf?„
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Contesta, in termini sintetici ed assertivi, la mancata applicazione dell’articolo 129 c.p.p.
Del resto, nel “patteggiamento”, una volta che il giudice abbia ratificato l’accordo, non è più
consentito alle parti prospettare, in sede di legittimità, questioni con riferimento alla
sussistenza ed alla qualificazione giuridica del fatto, alla sua attribuzione soggettiva, alla
applicazione e comparazione delle circostanze, alla entità e modalità di applicazione della pena
(salvo che non si versi in ipotesi di pena illegale) (Sezione IV, 7 novembre 2006, Cassata).
Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorrente (Corte Cost., sent. 7-13
giugno 2000, n. 186), consegue la condanna del ricorrente medesimo al pagamento delle
spese processuali e di una somma, che congruamente si determina in millecinquecento euro,
in favore della cassa delle ammende.
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di euro 1500,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso nella camera di consiglio in data 21 novembre 2012
Il Consigliere estensore
Il Presidente
La doglianza è formulata in modo assolutamente generico.