Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5634 del 04/12/2013
Penale Sent. Sez. 4 Num. 5634 Anno 2014
Presidente: ROMIS VINCENZO
Relatore: GRASSO GIUSEPPE
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PISANELLI SALVATORE N. IL 27/03/1967
avverso l’ordinanza n. 202/2009 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
14/06/2011
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO;
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Data Udienza: 04/12/2013
FATTO E DIRITTO
1. Pisanelli Salvatore, a mezzo del proprio difensore, ha proposto
ricorso per cassazione avverso l’ordinanza della Corte di Appello di Napoli del
26/11/2011 con la quale il Ministero dell’Economia e delle Finanze venne
condannato al pagamento della complessiva somma di €. 2.004,47 in favore del
medesimo, quale indennizzo per l’ingiusta detenzione patita dallo stesso
dall’1/6/1998 al 17/6/1998, in quanto accusato di aver concorso nel delitto di cui
perché il fatto non sussiste (con la medesima sentenza il Pisanelli veniva
prosciolto dal delitto di truffa aggravata continuata – titolo per il quale non era
stato sottoposto a misura cautelare -, in quanto estinto, previo riconoscimento
delle attenuanti generiche con criterio di prevalenza, per intervenuta
prescrizione).
2. La Corte territoriale partendo dalla premessa essere «fuor di dubbio>>
che l’istante aveva commesso le truffe ascrittegli, venute meno per prescrizione,
a seguito del giudizio di comparazione di cui s’è detto, considerò la condotta del
richiedente integrante colpa non grave e tale da avere contribuito, ma non
determinato, «negli inquirenti la convinzione che egli agisse nell’ambito di
un’organizzazione dedita a tale tipo di reato [art. 416, cod. pen.]», dopo aver
stimato la misura dell’indennizzo per i 17 giorni di custodia cautelare sofferti
adeguandosi al criterio nummario, costituito dal rapporto tra il tetto massimo
dell’indennizzo di cui all’art. 315, comma 2, cod. proc. pen. (€. 516.456,90) ed il
termine massimo della custodia cautelare di cui all’art. 304, cod. proc. pen. (anni
6 = giorni 2.190), giungendo all’ammontare complessivo di €. 4.008,94 (€.
235,82 X 17), ridusse il medesimo alla metà, tenuto conto della condotta
comunque colpevole da addebitarsi al Pisanelli.
3. Il ricorrente impugna la riportata decisione allegando tre collegati motivi
di censura, denunzianti violazione di legge, travisamento e vizio motivazionale in
questa sede rilevabile.
3.1. Queste, in sintesi, le doglianze: a) non vi era stata condotta colposa e
non v’era in atti alcun elemento che suffragasse l’affermazione di colpevolezza in
ordine alle imputazioni di truffa, senza contare che i presupposti della misura
cautelare (siccome affermato dal giudice del riesame) erano in sé insussistenti;
b) la Corte territoriale, travisando i fatti (il Pisanelli assume aver svolto attività di
perito assicurativo per conto di più compagnie assicuratrici e non di liquidatore),
all’art. 416, cod. pen., dal quale il ricorrente era stato successivamente assolto
senza l’emergere di risultanze diverse dal contenuto di una conversazione fra
terzi, gli aveva inopinatamente attribuito la commissione di
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