Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5633 del 05/12/2014


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 5633 Anno 2015
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: ZAZA CARLO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Ponti Elisa, nata a Forlì il 05/01/1972

avverso la sentenza del 25/07/2013 del Tribunale di Forlì

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Carlo Zaza;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale
Giuseppe Corasaniti, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
udito per l’imputata l’avv. Giovanna Tadonio, che ha concluso per l’accoglimento
del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

Con la sentenza impugnata veniva confermata la sentenza del Giudice di
pace di Forlì del 18/07/2012, con la quale Elisa Ponti era ritenuta responsabile
del reato di cui all’art. 594 cod. pen., commesso in Forlì il 17/11/2009, nel corso

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Data Udienza: 05/12/2014

di un assemblea condominiale, rivolgendo a Francesca Nicolini, amministratore
del condominio al quale apparteneva l’abitazione dell’imputata, l’epiteto
«incompetente»; e condannata alla pena di C. 800 di multa, oltre al risarcimento
dei danni in favore della parte civile.
L’imputato ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione
sull’affermazione di responsabilità. La formulazione del termine contestato nel
contesto di un’assemblea condominiale, nel corso della quale l’imputata criticava
l’operato dell’amministratore sia per la mancata giustificazione di spese nel

contenuto offensivo dell’espressione e comunque renderebbe ravvisabile la
scriminante del diritto di critica; ed irrilevanti sarebbero a questi fini gli
accadimenti estranei alla condotta specificamente contestata, valorizzati nella
sentenza impugnata, peraltro smentiti dal teste Zauli con particolare riguardo
alla ricezione dall’imputata di un biglietto di contenuto ulteriormente ingiurioso
nei confronti della Nicolini.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato.
Avuto debito riguardo al contesto della discussione condominiale, nel corso
della quale il termine di cui all’imputazione veniva formulato, lo stesso risulta
senz’altro assistito dall’esercizio di un legittimo diritto di critica nei confronti
dell’amministratore, con riguardo alle modalità della gestione del condominio da
parte dello stesso. Il termine non trascende di per sé i limiti di tale esercizio, non
investendo la persona della Nicolini in quanto tale, ma limitando la critica agli atti
dalla stessa compiuti nel compimento del proprio incarico. Né il superamento dei
limiti di cui sopra può essere desunto da altri comportamenti segnalati nella
sentenza impugnata, quale in particolare l’affissione nella bacheca condominiale,
nei giorni successivi, di un biglietto nel quale la Nicolini veniva definita come una
«mentecatta»; trattandosi, come osservato dal ricorrente, di fatti estranei a
quello specificamente contestato nell’imputazione, esauritosi nell’ambito della
discussione nell’assemblea del condominio.
La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata senza rinvio perché il
fatto non costituisce reato.

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rendiconto consuntivo sia nell’esecuzione di lavori nell’edificio, escluderebbe il

P. Q. M.

Annulla la sentenza impugnata senza rinvio perché il fatto non costituisce reato.

Così deciso il 05/12/2014

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