Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5632 del 21/11/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 5632 Anno 2013
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: MASSAFRA UMBERTO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) MAZZA COSIMO N. IL 26/02/1965
avverso la sentenza n. 4597/2010 CORTE APPELLO di TORINO, del
01/03/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO
MASSAFRA;

Data Udienza: 21/11/2012

Osserva
Ricorre per cassazione Mazza Cosimo avverso la sentenza emessa in data 1.3.2012
dalla Corte di Appello di Torino che confermava quella del Tribunale di Alba in data
10.5.2010 con cui il predetto era stato riconosciuto colpevole dei reati di cui all’art.
186 comma 2 (capo A) e all’art. 116 c. 13 (capo B) C.d.S. e condannato alla pena di
mesi quattro di arresto ed C 3.000,00 per il capo A)e di C 3.000,00 per il reato sub
B).
Deduce l’inosservanza dell’art. 81 c.p. e la mancanza di motivazione in ordine al

Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi manifestamente infondati.
Correttamente e con congrua motivazione è stato escluso il concorso formale tra i
reati contestati, laddove, ha richiamato il principio enunciato dalla sentenza di questa
Corte (n. 11367 del 7.12.2005, Rv. 233907), poichè anche in relazione alle fattispecie
di cui all’art. 186 comma 2 C.d.S. e all’art. 116 c. 13 C.d.S. si tratta di azioni distinte,
solo in parte coincidenti, la cui commissione dà luogo a concorso di reati secondo le
regole del cumulo materiale.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 C.P.P.,
la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si
ritiene equo liquidare in C 1.000,00, in favore della cassa delle ammende, non
ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla determinazione della causa di
inammissibilità.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 21.11.2012

rigetto della sussistenza del concorso formale tra i reati contestati.

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