Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5631 del 21/11/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 5631 Anno 2013
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: MASSAFRA UMBERTO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) PASQUARELLI CARLO LUIGI N. IL 22/10/1946
avverso la sentenza n. 110/2007 CORTE APPELLO di
CAMPOBASSO, del 08/03/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO
MASSAFRA;

Data Udienza: 21/11/2012

Osserva
Ricorre per cassazione il difensore di fiducia di Pasquarelli Carlo Luigi avverso la
sentenza emessa in data 8.3.2012 dalla Corte di Appello di Campobasso che
confermava quella del Tribunale di Larino in data 1.6.2006 con cui il predetto era
stato riconosciuto colpevole del reato di cui agli artt. 624 e 625 n. 7 c.p. e dell’illecito
amministrativo di cui all’art. 1162 C.N. e condannato alla pena di mesi sei di
reclusione ed C 200,00 di multa nonchè alla sanzione amministrativa di C 3.000,00
oltre al risarcimento dei danni e rifusione delle spese in favore della costituita parte

Contesta l’affermazione di responsabilità e si duole, in subordine, della mancata
concessione della sospensione condizionale della pena.
Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi manifestamente infondati
nonché, il primo, aspecifico.
Invero, è palese la sostanziale aspecificità della prima censura mossa che ha
riproposto in questa sede la medesima doglianza rappresentata dinanzi alla Corte
territoriale e da quel giudice disattese con congrua motivazione immune da vizi ed
assolutamente plausibile.
Ed è stato affermato che “è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi
che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del
gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del
motivo, invero, dev’essere apprezzata non solo per la sua genericità, come
Indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni
argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento
dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato
senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell’art. 591 comma 1 lett.
c), all’inammissibilità” (Cass. pen. Sez. IV, 29.3.2000, n. 5191 Rv. 216473 e
successive conformi, quale: Sez. II, 15.5.2008 n. 19951, Rv. 240109).
Peraltro, il ricorrente cerca nuovamente di introdurre una diversa ricostruzione della
vicenda, ma il significato delle prove lo deve stabilire il giudice del merito e non lo può

civile.

definire il giudice di legittimità sulla base della lettura necessariamente parziale
suggeritagli dal ricorso per cassazione.
Quanto al mancato beneficio della sospensione condizionale della pena, non risulta
che sia stato oggetto di specifica doglianza con l’atto d’appello, non essendone
obbligatoria ma solo facoltativa la concessione d’ufficio (art. 597 c.p.p.) onde non è
proponibile in questa sede ai sensi dell’art. 606, 3° comma c.p.p..
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 c.p.p.,
la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si
ritiene equo liquidare in C 1.000,00, in favore della cassa delle ammende, non
ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla determinazione della causa di
inammissibilità.
2

14/

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 21.11.2012

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